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Rapporti patrimoniali nella convivenza more uxorio: obbligazioni naturali o arricchimento senza causa?

Rapporti patrimoniali nella convivenza more uxorio: obbligazioni naturali o arricchimento senza causa?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti patrimoniali in occasione di una convivenza senza aver contratto il matrimonio. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Recanati che chiede: “In occasione di una convivenza more uxorio, come e quando è possibile richiedere le somme versate in favore dell’ex convivente?”

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di rapporto sempre più presente nel nostro contesto sociale.

A tal proposito, l’azione per ingiustificato arricchimento, disciplinata dal legislatore all’art. 2041 c.c., configura un rimedio attraverso il quale chi si sia arricchito, senza una giusta causa, a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a compensare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. In definitiva, l’azione si fonda sulla sussistenza di un arricchimento, posto in correlazione con un depauperamento, avvenuto in mancanza di una giusta causa.

Ciò premesso, tale azione è esperibile nei confronti di attribuzioni patrimoniali effettuate dal convivente in favore dell’altro che non siano riconducibili all’adempimento di un dovere morale e sociale e rientrare, in tal modo, nel novero delle obbligazioni naturali, in quanto esorbitano dalle esigenze familiari e non rispettano i minimi di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 2034 c.c. Come affermato in dottrina, sebbene il presupposto della proporzionalità non sia menzionato dal codice civile, esso deve ritenersi implicito nella stessa idea di obbligazione naturale, in quanto alla stregua della coscienza sociale non è doveroso ciò che va al di là di quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o di quanto il beneficiario abbia ragionevolmente bisogno.

In definitiva è ammissibile l'azione di arricchimento senza causa nel caso di convivenza more uxorio ove le prestazioni di uno a vantaggio dell'altro convivente superino l'adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza in termini di proporzionalità e di adeguatezza.

Per tali ragioni, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto (Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 2392/20; depositata il 3 febbraio 2020).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                              

 

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