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Vendita online: quando si concretizza una truffa e responsabilità penali

Vendita online: quando si concretizza una truffa e responsabilità penali

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

 

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’acquisto di beni tramite siti online, i quali, in alcune circostanze, si rivelano delle tutto inaffidabili e fonti di problemi per i consumatori. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Morrovalle che chiede: “A quale responsabilità va incontro chi propone un vendita online e poi non consegna il bene all’acquirente?”

 

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica quotidianamente utilizzata dai consumatori, dai risultati, però, non sempre sperati.

A tal proposito deve affermarsi in linea generale che, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto posto in essere con artifici idonei a generare un ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesto per la sussistenza del reato ex art. 640 c.p., secondo il quale: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

A tal proposito l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione sancisce quanto segue: “Porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l'esistenza dello stesso e la validità dell'offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dall'art. 640 c.p. (Cass. Pen., Sez. II, 26/11/2019, n.198).

Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina (Cass. Pen., Sez. II, 04/12/2019, n.51551).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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