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Disservizio del Comune sulla raccolta rifiuti: il contribuente ha diritto al pagamento almeno in misura ridotta

Disservizio del Comune sulla raccolta rifiuti: il contribuente ha diritto al pagamento almeno in misura ridotta

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica attinente all’imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e malfunzionamento del relativo servizio fornito dall’amministrazione comunale.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice della Provincia di Macerata che chiede: “Di fronte ad un disservizio del Comune sulla raccolta dei rifiuti il pagamento della relativa tassa è comunque dovuto per l’intero?”.

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 22767/2019, affermando testualmente quanto segue: “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della riduzione richiesta, della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione della Tarsu, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4” (Cass. Civ.; sez. Trib.; Sent. n. 22767 ; dep. 12.09.2019).

Difatti, l’art. 59 del citato D.lgs. n. 507/1993, al comma 4° prevede espressamente che: "Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruirne agevolmente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2'' ovvero in misura non superiore al 40% della tariffa.".

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: "Il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il disservizio sia imputabile all’Amministrazione comunale; al contrario, tale presupposto si identifica nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile, ovvero, si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni sul servizio di nettezza urbana” (Cass. Civ.; Sez. Trib.; Sent. n. 22531/2017).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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