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Il “ Codice Rosso” diventa legge: ecco le novità sulla violenza di genere

Il “ Codice Rosso” diventa legge: ecco le novità sulla violenza di genere

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’approvazione del disegno di legge n. 1200/2019, cosiddetto Codice Rosso, avente ad oggetto la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana.

La recente approvazione definitiva da parte del Senato, ci offre la possibilità di illustrare le effettive modifiche apportate da parte di un disegno di legge che si distingue subito per l’introduzione normativa di nuovi reati perpetrati soprattutto ai danni delle donne, nonché per l’introduzione di pene più aspre nel caso di violenze commesse in contesti familiari o nell’ambito di rapporti di convivenza.

In particolare, il provvedimento composto da 21 articoli, andando a modificare in modo significativo la normativa vigente in materia, stabilisce un inasprimento di pena per il reato di maltrattamenti in famiglia, da un minimo di 3 a un massimo di 7 anni; pena ulteriormente aumentata in caso di commissione del delitto alla presenza di un minore, di un disabile o di aggressione armata; per il reato di stalking si passa ad una pena detentiva di un minimo di 1 anno, fino ad un massimo di 6 anni e 6 mesi; ed infine, per il reato di violenza sessuale, si ha del pari un importante incremento di pena, prevedendo il minimo ad anni 6 ed il massimo ad anni 12.

Inoltre, tale provvedimento, introduce una corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini relative a tali tipologie di delitti, prevedendo una misura speciale per l’audizione della vittima, la quale dovrà essere ascoltata dal Pubblico Ministero già entro i primi 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, nonché la previsione di un incremento dei fondi annualmente stanziati a favore delle vittime di violenza, orfani di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie, ed infine, la disciplina di un più arduo percorso di ammissione del condannato all’istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla partecipazione a percorsi di recupero organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

In aggiunta, tra le novità previste con il nuovo disegno di legge, occorre evidenziare l’introduzione dell’art. 558-bis c.p., che disciplina l’inedito delitto in materia di “Costrizione o induzione al matrimonio”, stabilendo espressamente che: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto."

Di pari rilevanza, risulta essere l’introduzione normativa dell’art. 612-ter c.p., in materia di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, il cosiddetto Revenge Porn, delitto solitamente posto in essere dal compagno per vendicarsi dell’ex dopo la fine della relazione, motivo per il quale, a tali soggetti viene applicato l’aumento della pena prevista, e che stabilisce espressamente quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.

Infine, v’è l’introduzione dell’art. 583-quinquies c.p., disciplinante il delitto in materia “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, il quale va a punire pratiche, purtroppo, oramai molto diffuse, come buttare dell’acido addosso all’ex compagna o segnare per gelosia il volto di persone che non corrispondono “all’amore malato”, prevedendo espressamente che: “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni, stabilendo oltretutto la pena dell’ergastolo, nel caso in cui dallo sfregio permanente, dovesse derivare la morte della vittima.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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