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Pedone incauto travolto: fino a che punto è responsabile il conducente di omicidio stradale?

Pedone incauto travolto: fino a che punto è responsabile il conducente di omicidio stradale?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’omicidio stradale e nello specifico la responsabilità penale del conducente per il sinistro occorso ad un pedone in fase di attraversamento del tratto stradale. 

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Ginesio che chiede: “Quando il conducente può essere responsabile per omicidio stradale a seguito di investimento del pedone con condotta imprudente ?

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34406/19, affermando espressamente quanto segue: “In tema di incidenti stradali, ciò che deve essere valutato nel caso concreto è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima e la possibilità di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l’evento, qualora il pericolo temuto si concretizzi a causa del comportamento imprudente altrui o della violazione delle norme di circolazione da parte della vittima” (Cass. Pen.; Sez. IV; sent. n. 34406; dep. il 29.07.2019).

A tal fine, l’indagine da compiere, involge l’analisi esegetica dell’articolato impianto normativo in materia di circolazione dei pedoni. Il pedone - colui che cammina a piedi - che utilizza la strada secondo la sua destinazione specifica (la circolazione) è, in quanto tale, soggetto ai doveri giuridici posti dal codice della strada (art. 1).

Il codice regola la materia in due norme, una - art. 190 - che disciplina il “comportamento dei pedoni” e l’altra - art. 191 - che stabilisce il “comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”. Le due disposizioni vanno coordinate, perché il comportamento del conducente è complementare a quello del pedone.

Il principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 grava il conducente di tre obblighi comportamentali: 1) ispezionare costantemente la strada; 2) mantenere sempre il controllo del veicolo; 3) prevedere le ragionevoli situazioni di pericolo, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.

Conseguentemente, per affermare la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: a) che il conducente, per cause estranee alla diligenza e alla prudenza da lui osservate, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo improvviso e inatteso; b) che il conducente abbia osservato le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. “Ne deriva che per escludere la responsabilità del conducente da ogni addebito di colpa, generica o specifica, è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa atipica ed eccezionale, da collocarsi nell’ambito del ragionevolmente non prevedibile” ( Cass. Pen., sez. IV; sent. n. 18321/19).

Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "In tema di circolazione stradale, trova applicazione il principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità, dal momento che ciò che necessita di opportuna ponderazione è proprio la ragionevole prevedibilità della condotta realizzata dalla persona offesa, oltre alla possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, nel caso in cui il pericolo temuto si concretizzi”(Cass. Pen.; Sez. 4; sent. n. 5691, dep. 11/02/2016). 

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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