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Sport dilettantistico: quali sono le nuove norme sui compensi?

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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al mondo dello sport e nello specifico a quello dilettantistico riferito alle nuove norme sui compensi.

Ecco di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda di un lettore che chiede: "Con l’avvenuta riforma dello sport quali sono le nuove norme sui compensi riguardo lo sport dilettantistico?". 

La riforma sul lavoro sportivo chiarisce l’aspetto dei compensi di lavoro nell’area del dilettantismo andando ad incidere nella gestione quotidiana di associazioni e società sportive. Il dato normativo di riferimento è l’art. 36, co. 6, D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, come modificato dal d.lgs. n. 163/2022, secondo cui: "I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00".

La Circolare 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma che fino a 15.000 euro annui tali compensi non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale; la novità consiste nella circostanza che tale agevolazione non dipende dal tipo di contratto, ma può essere applicato ai diversi redditi che possono essere da lavoro subordinato, da lavoro autonomo e da collaborazioni coordinate e continuate.

Per essere chiari, le agevolazioni si applicano a prescindere dalla categoria reddituale, nel senso che conta la natura dell’attività sportiva svolta e non la forma negoziale scelta; resta inteso che, superata la soglia dei 15.000 Euro, la parte eccedente sarà tassata secondo il regime ordinario della categoria reddituale di appartenenza.

Un ulteriore chiarimento riguarda la disciplina che regola i rimborsi forfettari ai volontari sportivi. La circolare precisa che i rimborsi previsti dall’art. 29, co 2, D. Lgs. n. 36/2021, fino a 400 euro mensili per attività svolte in occasioni di manifestazioni ed eventi, non costituiscono reddito per il percipiente. Tali rimborsi non determinano imponibile per il volontario, nei limiti previsti, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla legge, ovvero specifica individuazione della attività e delle tipologie ammesse.

Fattispecie da rispettare, pena la nullità dell’esenzione del rimborso, riguarda la comunicazione dello stesso che deve avvenire per il tramite del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Si evidenzia, altresì, che tali compensi, se pur non tassati nell’importo stabilito, concorrono alla verifica del superamento della soglia annua di 15.000 euro, qualora il soggetto percepisca anche compensi di lavoro sportivo.

La soluzione adottata dall’Agenzia è significativa perché distingue il piano della non imponibilità autonoma del rimborso da quello del cumulo rilevante ai fini della franchigia fiscale complessiva. In sostanza, il rimborso forfettario non è tassato in sé, ma può incidere indirettamente sulla soglia oltre la quale i compensi sportivi diventano imponibili.

In conclusione, la Circolare 7/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante perché rende più leggibile una disciplina che, dopo la riforma del lavoro sportivo, era diventata frammentata e talvolta incerta.

Pertanto, in risposta al nostro lettore, i punti da ricordare sono soprattutto questi:

  • agevolazioni fiscali sì, ma solo con statuti coerenti e reale assenza di lucro;

  • franchigia fiscale fino a 15.000 euro per il lavoro sportivo dilettantistico, anche se subordinato;

  • rimborsi forfetari ai volontari ammessi fino a 400 euro mensili, ma rilevanti ai fini del cumulo con altri compensi sportivi.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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