Inagibilità causa sisma: diritto al “bonus fiscale prima casa” per l’acquisto della seconda abitazione
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla fruizione di agevolazioni fiscali per l’acquisto di una seconda casa, a fronte dell’inidoneità abitativa della prima. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettrice di Camerino che chiede: “Si possono ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto di una nuova casa se la precedente è resa inagibile a causa del sisma?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Corte di Cassazione, da ultimo con l’Ordinanza n. 18091/2019, in accoglimento del ricorso formulato da una contribuente avverso l’avviso di liquidazione per recupero delle agevolazioni fiscali “prima casa”, posto in essere dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo cui, essendo già proprietaria di un immobile, la signora non avrebbe avuto diritto al suddetto beneficio fiscale sull’acquisto di una nuova casa, a nulla rilevando l’invocata inagibilità della precedente abitazione a causa del sisma che aveva colpito tale zona.
A tal proposito occorre rilevare che secondo il D.P.R. n. 131/1986, pur richiedendo quale presupposto dell’agevolazione cosiddetta prima casa, la non titolarità da parte dell’acquirente dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa, già una precedente pronuncia della Suprema Corte aveva statuito quanto segue: “Non ostacola alla fruizione delle suddette agevolazioni fiscali “prima casa”, la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune, inidoneo per le ridotte dimensioni” (Cass. Civ.; Sez. V; Sent. n. 11564/2006).
Successivamente, nuove pronunce della Corte di legittimità, hanno ampliato l’ambito applicativo di tale beneficio, estendendo i criteri di inidoneità, validi alla concessione di tali agevolazioni, a circostanze anche diverse dalle ridotte dimensioni dell’immobile già di proprietà, come il danneggiamento dovuto ad eventi sismici o atmosferici, e “suggerendo una valutazione che tenga conto del punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare”(Cass. Civ.; Sent. n. 27376/2017).
Pertanto, alla luce, oramai, dell’unanime e consolidato orientamento della Suprema Corte, e in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che:“ In riferimento all’acquisto di una nuova abitazione, ai fini della fruizione dei benefici fiscali "prima casa", non ostacola che l’acquirente sia proprietario di un altro immobile anche nello stesso Comune, se segue la sopravvenuta inidoneità di quest’ultimo, anche a causa di terremoto, dal momento che la nozione di "casa di abitazione" deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato” (Cass. Civ.; Sez.VI; Ord. n. 18091/2019, depositata il 08.07.2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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