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Seggiolino antiabbandono: scattata l’obbligatorietà

Seggiolino antiabbandono: scattata l’obbligatorietà

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la questione inerente all’avvenuta obbligatorietà per l’automobilista in caso di trasporto di un bambino di essere dotato del seggiolino cosiddetto “antiabbandono”. In particolare, ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino, che chiede “A quale sanzione si va incontro in caso di trasporto di un bambino con un seggiolino senza tale specifico dispositivo?"

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo all’obbligatorietà scattata il 7 novembre dell’automobilista che trasporta un bambino di essere dotato del dispositivo c.d. antiabbandono al fine di evitare una sanzione. Nel dettaglio, la Legge n. 117/2018 specifica che l’obbligo dei dispositivi antiabbandono sarebbe entrato in vigore decorsi 120 giorni dall’adozione del decreto ministeriale attuativo della norma che è stato pubblicato in gazzetta il 23 ottobre scorso; in pratica il 7 novembre, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del d.m. 2 ottobre 2019, avrebbero dovuto entrare in vigore solo le norme tecniche per consentire al mercato e agli utenti di adeguarsi.

Purtroppo però la legge n. 117/2018 oltre ai 120 giorni di franchigia fissava anche la scadenza massima del 1° luglio 2019 per adeguarsi, quindi il Ministero dell’Interno non ha potuto fare altro che adeguarsi al dettato normativo ed a parere del Viminale, dal 7 novembre 2019, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 172 C.d.S. per chi circola con bambini di età inferiore ai 4 anni a bordo di un veicolo chiuso senza dispositivi antiabbandono scatterà la sanzione da € 81,00 a € 326,00 ai quali si aggiunge la decurtazione di 5 punti dalla patente; in caso di recidiva nel biennio scatterà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Il tema principale ora è la dichiarazione di conformità dei dispositivi, ovvero l’autocertificazione che deve essere rilasciata al momento dell’acquisto e che attesta la rispondenza del dispositivo alle caratteristiche tecniche evidenziate dal decreto appena pubblicato in gazzetta. Saranno sicuramente pochi i rivenditori di dispositivi già muniti di questo certificato, ma senza questa documentazione a bordo il seggiolino antiabbandono non salverà dalle sanzioni. Sembra, infine, che sia in arrivo una “moratoria” fino a marzo 2020, così come anche indicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture, ma per ora sono solo indicazioni informali, senza alcuna valenza giuridica.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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