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Divorzio e assegno di mantenimento: niente più raffronto al pregresso tenore di vita

Divorzio e assegno di mantenimento: niente più raffronto al pregresso tenore di vita

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’assegno di mantenimento destinato in fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al coniuge economicamente più debole. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche che chiede: “In quali circostanze viene concesso l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e quale funzione ha?”

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Milano con la sentenza n.6665/2019 di rigetto dell’istanza proposta da una donna al proprio ex marito, stabilendo espressamente quanto segue: “In considerazione del fatto che la signora possa considerarsi economicamente autosufficiente, anche se con possibilità decisamente inferiori rispetto a quelle del marito, occorre tuttavia sottolineare che alla luce dell'attuale orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018) le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscano più il punto di riferimento principale per l'attribuzione del diritto ad un assegno di mantenimento poiché le stesse rilevano solo ove eziologicamente connesse al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale, secondo quanto prescritto all’art. 5 comma 6 L. n. 898/1970” (Tribunale di Milano Sent. n. 6665/2019). Difatti, l’articolo citato nella menzionata sentenza, disciplinando i parametri da valutare al fine del riconoscimento di un assegno di divorzio a beneficio di uno dei due ex coniugi, prevede testualmente che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Per tali ragioni, una volta avanzata la richiesta da una delle parti, il Giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali delle stesse, e laddove emerga l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, il Giudicante deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dal menzionato art. 5, e in particolare, deve considerare se quella disuguaglianza economica che emerge, sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio; solo dopo aver operato tali gravose valutazioni, il giudice potrà decidere circa la necessità di stabilire un assegno di mantenimento in capo al richiedente e quantificarlo, senza però doverlo rapportare né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

Pertanto, in risposta al nostro lettore ed in linea con la più recente ed autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità, si può affermare che: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche funzione perequativo-compensativa che conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (Corte di Cassazione; Sez. Un.; Sent. n. 18287/2018).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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