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Attenzione ad omettere i propri precedenti penali: se ne potrebbero aggiungere di nuovi

Attenzione ad omettere i propri precedenti penali: se ne potrebbero aggiungere di nuovi

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv.  Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle conseguenze penali derivanti dal fatto di porre in essere attestazioni mendaci ed erronee in un atto pubblico o in una autocertificazione sostitutiva, diretta alla Pubblica Amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Camerino che chiede: “A quali sanzioni penali va incontro chi, in un atto pubblico, dichiara falsamente di non aver riportato alcuna condanna penale o di non aver procedimenti penali in corso?”

Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza di condanna, la n. 11240/19, nei confronti di un soggetto che nell’autocertificazione necessaria per ottenere la nomina a guardia giurata, aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali, emergendo poi al contrario, che lo stesso in precedenza, aveva posto in essere un patteggiamento a seguito di un procedimento penale a suo carico.

In tale circostanza infatti la Suprema Corte, in linea con la precedente sentenza di condanna emessa dai giudici di secondo grado, ha evidenziato la gravità della condotta posta in essere dall’uomo, dichiarando quanto segue: “In questo caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l’inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell’atto, escludendo perciò stesso l’innocuità del fatto”. (Cass. Pen.; Sez. V; n. 11240/19; dep. 13 marzo 2019), ed esponendo pertanto lo stesso alla condanna per falsità ideologica punita ai sensi dell’ art. 483 c.p. che prevede: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Pertanto, oltre a tale fatto materiale, viene richiesto quale elemento soggettivo quel dolo generico necessario per l’integrazione di tale ipotesi criminosa e consistente nella volontarietà e consapevolezza di dichiarare il falso circa una qualità o condizione, che proprio l’atto in cui tale dichiarazione è inserita, dovrebbe certificare come vera.

Per tali ragioni, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in risposta alla domanda del nostro lettore si ritiene di poter affermare che: “La condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione, dichiari di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, previsto ai sensi dell'39;art. 483 c.p., che, essendo punibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale, potendosi escludere la responsabilità di chi lo commetta solo se abbia agito a titolo di colpa, essendo tale falsità il risultato di una leggerezza o negligenza” (Cass. Pen.; Sez. V; sent. n. 27702; dep. 15.05.2018).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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