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Maltrattamento di animali: è punibile chi per "motivi correttivi" colpisce un cagnolino con dei calci

Maltrattamento di animali: è punibile chi per "motivi correttivi" colpisce un cagnolino con dei calci

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tutela degli animali nello specifico i casi riguardanti possibili maltrattamenti nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.

Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata, che chiede: A quali responsabilità può andare incontro colui che per “motivi educativi” pone in essere atti violenti contro il proprio cane?

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo al reato di maltrattamento di animali, tra i quali cani e gatti, che troppe volte, subiscono vere e proprie sevizie e crudeltà da parte dell’uomo; difatti, l’art. 544 ter cod. pen., punisce “ Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o a lavori insopportabili per caratteristiche etologiche”, con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da € 5.000 a € 30.000, con pena aumentata della metà se da tali fatti deriva la morte dell’animale.

A questo punto, in risposta al caso prospettato dalla nostra lettrice, risulta, dunque, utile riportare una recente pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in riferimento alla vicenda di un dog-sitter che, preso da un raptus di follia, ha sferrato calci ad un cagnolino a lui momentaneamente affidato, giustificando il tutto per “soli fini educativi”, tanto da causargli delle lesioni nella zona toracica guaribili in giorni sette; lo stesso veniva prontamente denunciato dall’effettivo padrone grazie alla testimonianza di una passante la quale aveva prontamente segnalato l’accaduto alla Polizia di Stato.

In merito, la Corte di Cassazione ha asserito quanto segue: “Non vi sono dubbi sulla «crudeltà» compiuta dall’uomo, che per questo viene condannato in quanto colpevole del reato di maltrattamento di animali, tenuto conto della brutalità posta in essere nei riguardi del cagnolino oltre all’assenza di necessità, in quanto tale comportamento non può essere ascrivibile come metodo correttivo lecito” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6728/2019).

Nel consigliare di denunciare prontamente tali gravi reati, commessi ai danni dei nostri amici a quattro zampe, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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