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Somministrazione di bevande alcoliche a minori: penalmente responsabile il gestore di discoteca o bar

Somministrazione di bevande alcoliche a minori: penalmente responsabile il gestore di discoteca o bar

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente l’importante tematica del fenomeno dell’alcolismo giovanile, nello specifico dello sballo del week-end nei locali notturni.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati, che chiede: “ A quali responsabilità può andare incontro i gestori di bar o locali notturni in caso di determinazione in altri dello stato di ubriachezza?”

Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata ed importante, relativa alla responsabilità dolosa o colposa dei gestori di bar o locali notturni, quando si va cagionare l’ubriachezza altrui o la somministrazione di bevande alcoliche a maggior ragione nei confronti di minorenni. 

Deve escludersi che sul legale rappresentante della società gerente la discoteca o comunque un locale aperto al pubblico, all'interno della quale ha luogo la somministrazione di bevande alcooliche a persone così da cagionarne l'ubriachezza, non insistesse una posizione di garanzia in ordine all'impedimento dell'altrui stato di ubriachezza, quale evento del reato di cui all'art. 690 c.p., quale la determinazione in altri dello stato di ubriachezza.

Tanto si desume sia dalla struttura della fattispecie criminosa, costruita alla stregua di una fattispecie di evento, causalmente orientata, a forma libera, punita a titolo di dolo o di colpa e realizzabile da chiunque, purchè in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sia dalla natura del bene giuridico tutelato, rappresentato dalla prevenzione dell'alcolismo, quale causa di degenerazione individuale e sociale e di delinquenza. Sicchè, avuto riguardo alla ratio della norma di cui all'art. 690 c.p., qualunque soggetto che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assuma la gestione del rischio relativo all'evento che la norma intende evitare, mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto, per ciò solo è investito di una posizione di garanzia (Sez. 4, n. 48793 del 11/10/2016, P.C. in proc. Petrillo e altri, Rv. 268216), secondo il paradigma di cui all'art. 40 c.p., comma 2.

Nondimeno, nel caso al vaglio, il gestore, proprio in quanto responsabile dell'organizzazione gerente un locale aperto al pubblico, nel quale si somministravano bevande alcooliche agli avventori ha l'obbligo giuridico, desumibile dal complesso della normativa in materia, L. n. 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati), D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 189 del 2012, D.L. n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazione in L. n. 48 del 2017), di predisporre misure precauzionali idonee ad impedire la verificazione di episodi di ubriachezza, in particolare in pregiudizio di minorenni, quali soggetti maggiormente esposti alle conseguenze dannose della massiccia assunzione di bevande alcooliche.

Tanto risulta dalla enunciazione programmatica delle finalità della menzionata legge-quadro n. 125/2001, protesa ad assicurare:" la tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche" (L. n. 125 del 2001, art. 2, lett. a), tanto dall'obbligo imposto a "Chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta" (L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 1).

Alla stregua di tali considerazioni, non è, dunque, possibile, in via di principio, escludere la responsabilità penale del gerente di un'organizzazione imprenditoriale per la contravvenzione di cui all'art. 690 c.p., o addirittura dell’art. 689 c.p. la quale, invero, è fattispecie che ha un raggio di applicazione diverso rispetto a quella precedente in quanto riguarda la somministrazione di bevande alcooliche a minori degli anni 16 o a infermi di mente.

Quest'ultima norma, infatti, punisce la mera somministrazione di bevande alcooliche a persone che si trovino nelle condizioni soggettive specificamente indicate con l’arresto fino ad un anno oltre alla sospensione dell’esercizio, mentre la norma di all'art. 690 c.p., punisce la determinazione in altri, nei riguardi dei quali l'età è indifferente, dello stato di ubriachezza, come effetto della condotta di somministrazione di alcoolici, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda.

Nè il fatto della determinazione dello stato di ubriachezza in minori ultrasedicenni può dirsi integrare il solo illecito amministrativo dalla L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 2, (Divieto di vendita di bevande alcoliche a minori), siccome introdotto dalla L. n. 189 del 2012, art. 7, comma 3, che recita: "Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro a chiunque vende (o somministra) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto", vuoi perchè la norma si limita a sanzionare la sola condotta del somministrare o del vendere bevande alcooliche a minori degli anni diciotto; vuoi perchè, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita nel corpo della disposizione evocata, l'illecito amministrativo è escluso nel caso in cui la condotta di somministrazione di bevande a minori degli anni diciotto abbia dato luogo ad un reato.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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