Abbandono della casa coniugale: elemento insufficiente per l’addebito della separazione
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti coniugali e nello specifico la possibilità di poter addebitare la separazione nel caso in cui il coniuge abbandoni la casa coniugale.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “In caso di abbandono della casa coniugale, è motivo sufficiente per addebitare al coniuge la successiva separazione?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sul delicato tema della separazione personale dei coniugi nel caso in cui uno dei due violi i doveri nascenti dal matrimonio così come prescritti dall’art. 143 c.c. e nello specifico:“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
A tal proposito, però, la stessa Corte di Cassazione, ha consolidato il proprio orientamento giurisprudenziale, ritenendo che, “Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale deve essere provato, non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis, in quanto non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile”(Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 11162/19, depositata il 23.04.2019).
Pertanto, la fuga del coniuge non è sufficiente per addebitare la separazione, a patto però che la scelta di abbandonare la casa familiare, arrivi temporalmente quando l’accesa conflittualità tra moglie e marito ha definitivamente compromesso la serenità familiare.
In definitiva ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “L’abbandono della casa coniugale non è elemento sufficiente per l’addebito della successiva separazione quando la crisi matrimoniale risulti precedente all’allontanamento del coniuge poichè tale allontanamento deve imputarsi alla preesistente e duratura compromissione della serenità familiare e all’accesa conflittualità esistente tra i coniugi tale da determinare l’impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 14591/19, depositata il 28.04.2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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