Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alle recentissime modifiche intervenute al codice di procedura penale, con particolare riferimento al rito premiale previsto, ex art. 438 c.p.p., del giudizio abbreviato.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “E’ giusto che una persona presumibilmente colpevole di un reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo, usufruisca dello sconto della pena, semplicemente scegliendo il rito abbreviato?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sull’intervento legislativo che recentemente ha profondamente inciso sul nostro Codice di Procedura Penale, e precisamente la L. n. 33 del 12/04/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19.04.2019 e in vigore già dal giorno successivo, avente ad oggetto proprio l’”Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.
Il provvedimento si compone di 5 articoli che modifica nello specifico gli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del codice di procedura penale, relativi per l’appunto al rito abbreviato, il quale, come è noto, è un rito speciale in virtù del quale il processo è definito in sede di udienza preliminare, con decisione presa allo stato degli atti delle indagini preliminari che assumono piena valenza probatoria, avente natura premiale: in caso di condanna, infatti, la pena è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; la pena dell'ergastolo è invece sostituita con quella della reclusione di anni trenta; infine, al posto dell'ergastolo con isolamento diurno si applica l'ergastolo.
La novità principale della L. 33/2019, consiste proprio nell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 438 c.p.p., il quale stabilisce testualmente: "Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo"; si pensi ad esempio ai delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), alle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, comma 4, c.p., art. 630, comma 3, c.p.): in tutte queste ipotesi l'imputato non potrà più chiedere il rito abbreviato e beneficiare dei relativi sconti di pena.
L’intervento normativo, inoltre, prende anche in esame l'ipotesi della modifica dell'imputazione in corso di giudizio: se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione; se invece all'esito dell'udienza preliminare l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata con il decreto di rinvio a giudizio, il giudice dovrà avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che la ratio della nuova disposizione normativa è proprio quella di esclude tassativamente l’applicabilità del giudizio abbreviato con relativo “sconto di pena” ai delitti punibili con l’ergastolo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della stessa.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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