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Chat e sms al volante: i nuovi accertamenti della Polizia sui sinistri stradali causati da distrazioni tecnologiche

Chat e sms al volante: i nuovi accertamenti della Polizia sui sinistri stradali causati da distrazioni tecnologiche

Torna, puntuale, anche oggi la consueta rubrica "Chiedilo all'avvocato", curata dall'avvocato Oberdan Pantana.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della sicurezza sulle strade e nello specifico il caso in cui l’automobilista sia distratto nella guida dall’uso vietato del telefonino o di altro strumento tecnologico, tanto da comportare un incidente mortale o delle lesioni gravissime. Di seguito le spiegazioni dell'avvocato Pantana.

Innanzitutto, bisogna ricordare che il solo fatto di utilizzare apparecchi radiotelefonici durante la guida, comporta la violazione dell’art. 173, 2° comma, del Codice della Strada, secondo il quale: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). Inoltre, il comma 3–bis del medesimo articolo, prevede quale sanzione amministrativa il pagamento di una somma da euro 161 a euro 647; infine, viene applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Mentre, se da tale violazione al Codice della Strada, ne deriva un sinistro stradale dall’esito mortale, il responsabile sarà incolpato del reato di omicidio stradale, previsto e punito dall’art. 589 bis del codice penale, con la pena della reclusione da due a sette anni; infine, se dall’utilizzo di apparecchi radiotelefonici alla guida ne consegue, invece, un sinistro con lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 590 bis del codice penale, il trasgressore andrà incontro al reato di lesioni stradali, punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.  

Non sempre, però, risulta agevole poter provare tale tipologia di violazione pur in concomitanza di tali tragici eventi, in quanto l’istantaneità nell’utilizzo di tali strumenti tecnologici, pur fatale per la realizzazione di tali reati, a volte non consente alla Polizia Giudiziaria poter risalire alle effettive cause di tali delitti.

Per tali ragioni, la Procura di Pordenone con la Procura Generale di Trieste, tramite la Direttiva n. 4414 del 26 giugno 2018 indirizzata agli operatori di Polizia Giudiziaria del Friuli Venezia Giulia, hanno posto in essere delle precise indicazioni, condivise sin da subito anche da altre Procure italiane, sul come porre in essere i dovuti accertamenti al fine di far emergere tali responsabilità.

Le distrazioni tecnologiche più frequenti, specifica la direttiva, sono rappresentate dall'uso dei telefonini per chattare, inviare sms, utilizzare la rubrica telefonica, telefonare o riceverne, impostare il navigatore ecc. . In questi casi il conducente perde il controllo visivo del veicolo e può provocare incidenti anche molto gravi. Per questo motivo è estremamente importante che gli organi di vigilanza pongano la massima attenzione su questi dispositivi e su tutte le ulteriori dotazioni di bordo del veicolo come telecamere e scatole nere. In caso di sinistro mortale o con lesioni gravissime, andranno quindi attivati immediatamente accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, specifica la direttiva, ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura penale; in particolare la Polizia Giudiziaria dovrà verificare l'orario esatto dell'incidente ed elencare tutti i dispositivi elettronici presenti sul veicolo, il loro stato unitamente al recupero dei codici di sblocco. Il dispositivo in uso all'eventuale persona deceduta dovrà sempre essere sequestrato prestando attenzione a non spegnerlo; per le persone ferite andrà richiesto il consenso degli interessati mentre i dispositivi di bordo andranno sequestrati assieme al veicolo.

Particolare attenzione andrà riposta, prosegue la direttiva, nel controllo dei dispositivi mobili in dotazione al conducente: se l'autista presterà il consenso l'apparato andrà consultato in loco con informazione sulla facoltà di fare presenziare un avvocato o persona di fiducia purché prontamente reperibile; nel verbale si darà atto di tutto quanto, ovvero se sono presenti messaggi o chat aperte e coincidenti con il momento del sinistro. Se dall'esame del dispositivo non emerge alcun elemento che sostenga l'utilizzo del supporto al momento del sinistro, l'apparecchio verrà consegnato al proprietario, diversamente si procederà al sequestro del cellulare per quanto di competenza.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'autista non risulti collaborativo, la Polizia Giudiziaria potrà procedere alla perquisizione in flagranza con successivo sequestro del dispositivo per i successivi accertamenti tecnici di cui all’art. 360 del codice di procedura penale; se le condizioni lo suggeriscono la Polizia Giudiziaria potrà limitarsi a richiedere all'autista il numero dell'utenza per poi richiedere alla Procura l’acquisizione del tabulato telefonico.

Infine, la direttiva specifica che, tutti i dispositivi che non possono essere esaminati immediatamente con il consenso dell'interessato, dovranno essere sequestrati ed esaminati successivamente con la complessa procedura prevista per gli accertamenti tecnici irripetibili.

Pertanto, l’applicazione da parte della Polizia Giudiziaria di tale direttiva consentirà la migliore ricostruzione dei fatti al fine di far emergere le dovute responsabilità.

Come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana

 

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