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Alcoltest: il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore invalida l’intero processo

Alcoltest: il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore invalida l’intero processo

Torna il nuovo appuntamento con la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana.

Questa settimana, i quesiti rivolti al legale hanno interessato maggiormente il tema della guida in stato di ebbrezza con contestuale validità della procedura dell’alcoltest: "Avvocato Pantana, ci si può rifiutare di sottoposti all'alcoltest?" chiede Paolo di Montecosaro. Ecco la risposto dell'avvocato.


Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza in merito all’utilizzo di tale strumento di misurazione utilizzato dalla P.G. anche in presenza di rifiuto dell’automobilista.

Caso giuridico: Ad un giovane di Civitanova Marche è stato contestato di essersi messo alla guida in stato d’ebbrezza alcolica e, richiesto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, di aver opposto un rifiuto, senza però che precedentemente l’organo di polizia lo abbia avvisato della facoltà di farsi assistete da un avvocato.
Il rifiuto di sottoporsi a test è reato. La rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi ad accertamento finalizzato alla verifica del tasso alcolico ha trovato rinnovato spazio nelle modifiche del Codice della Strada del 2008.

Il fondamento politico-criminale della ri-penalizzazione della condotta (la risposta sanzionatoria è stata equiparata alla violazione del divieto di guida in stato d’ebbrezza) è quello di prevenire sacche di impunità: se in precedenza il conducente poteva opporre un rifiuto accettando l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ora se non si sottopone all’accertamento tecnico vedrà applicarsi la sanzione più elevata e perderà l’occasione di dimostrare che il suo tasso alcolemico è inferiore alla soglia che determinerebbe la possibile irrogazione di sanzioni più mite.

Per tali ragioni il responsabile veniva indagato per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di ebbrezza tramite etilometro (art. 186, comma 7, C.d.S.), e condannato sia in primo sia in secondo grado; la sentenza veniva impugnata poi in Cassazione dalla difesa che deduce, come in precedenza, l’erronea applicazione della norma per l’omesso avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un avvocato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche nel caso di rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico.

Il Collegio ritiene fondato il ricorso sottolineando come i più recenti orientamenti abbiamo rivisitato i contenuti dell’obbligo di avviso al conducente della facoltà di cui all’art. 114 cit. , così come facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 5396/2015.
 In particolare, l’obbligo di procedere all’avvertimento in parola scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro.

Il sistema di garanzie delineato dagli artt. 114 disp att. c.p.p. e 354 c.p.p. introduce infatti una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporti al test strumentale e con l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, adempimento indispensabile e necessario per la prosecuzione dell’accertamento; a tal proposito viene anche precisato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di preavviso al conducente, coinvolto in un sinistro stradale, del diritto di farsi assistere da un difensore sussiste anche in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria.

In conclusione la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio ed assolve il conducente perché il fatto non sussiste (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 6526/18; depositata il 9 febbraio 2018).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana

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