Chiedilo all'avvocato

Auto in sosta fuori dalle strisce blu: legittima la multa da parte dell'ausiliario del traffico?

Auto in sosta fuori dalle strisce blu: legittima la multa da parte dell'ausiliario del traffico?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’inidoneità dei verbali elevati dagli ausiliari del traffico, in circostanze che esulino dalla violazione delle disposizioni previste in tema di parcheggi a pagamento. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Si può considerare legittima la multa per mancato pagamento del ticket al proprietario di  un’automobile posteggiata al di fuori delle strisce blu?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n.551/2009, affermando testualmente quanto segue: “Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni quando le stesse concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono, secondo quanto previsto dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività sia impedito o, in qualsiasi modo, ostacolato o limitato. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S.”(Cass. Civ.; Sez. II; Sent. n. 2973/2016). Difatti, i commi 132 e 133 dell’art. 17 della citata Legge. n. 127/1997, prevedono rispettivamente che: "I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione” e che: “Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone […]. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”. A tal proposito occorre infatti rilevare come in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, il legislatore con le norme sopra richiamate, abbia disposto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, con ciò stabilendo che tali funzioni attribuite riguardino esclusivamente le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree ad oggetto di concessione, essendo queste ultime strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, oltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “In tema di circolazione stradale, i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei pubblici posteggi e trasporti è limitata all'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket; ogni altra violazione è da intendersi di competenza degli agenti indicati dall’art. 12 co.3 C.d.S.”. (Corte di Cassazione; Sez. Un.; Sent. n. 5621/2009). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

08/08/2021 09:45
Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: c'è la condanna?

Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: c'è la condanna?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai prodotti alimentari, soprattutto quelli proposti dai ristoratori. Il caso di specie scelto è di una lettrice di Civitanova Marche, alla quale è capitato di mangiare durante una cena dei prodotti surgelati dati per freschi e pertanto non indicati nel menù consegnato al tavolo, e che chiede: “A quali responsabilità va incontro il ristoratore?”.  Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4735/2018 secondo il quale: “Il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il reato di frode in commercio”. Difatti, la Cassazione ha ribadito che la frode prevista dall’art. 515 c.p. si configura quando «l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata».  Inoltre, osserva la Suprema Corte, costituisce il delitto di frode in commercio anche il non indicare nella lista delle pietanze che determinati prodotti sono congelati, “giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore”. Infine, la Corte ha precisato che “In relazione alle modalità di rappresentazione dell’offerta dei prodotti è corretto ritenere che anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, sia idonea a configurare la condotta di reato, state proprio la natura delle immagini, volta ad incentivare la consumazione del prodotto” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4735/18; depositata il 1° febbraio 2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che “La disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio da parte del titolare” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 10375/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

01/08/2021 10:23
Casa-vacanza fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Casa-vacanza fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Potenza Picena che chiede: “A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente?”  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa sul mare, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa c.d. contrattuale ex art. 640 c.p.. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: “La condotta tenuta dall’imputato, ed in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato”. A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo; difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del  06/07/2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che: “Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici  e  raggiri  consistiti  nel  proporre in affitto un appartamento per le vacanze ed inducendo  in  errore  le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

25/07/2021 10:27
Cosa rischia chi abbandona il proprio cane: c'è la condanna penale

Cosa rischia chi abbandona il proprio cane: c'è la condanna penale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio in questo periodo in quanto a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale?”. Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, difatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, sarà poi agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonatoper poi denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Difatti, la stessa Corte di Cassazione specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che,"Il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta a chi addirittura abbandona il proprio cane ai bordi di una strada circostanza questa che va a palesare ancor più la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11). Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.

18/07/2021 10:00
Scontro tra genitori sul vaccino del figlio minore: cosa fare?

Scontro tra genitori sul vaccino del figlio minore: cosa fare?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i rapporti in generale tra genitori e nello specifico cosa fare in caso di scontro tra gli stessi riguardo la vaccinazione da Covid-19 al proprio figlio minore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Cosa fare in caso di scontro tra genitori riguardo la vaccinazione da Covid-19 del proprio figlio minorenne?”. Le cronache giudiziarie rappresentano sempre con maggiore frequenza il contrasto che vede protagonisti i due genitori sulla vaccinazione del figlio minorenne. In tal caso, se la coppia sta insieme, occorre fare riferimento a quanto dispone l'art. 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale; questa norma impone infatti ai genitori di esercitarla di comune accordo, così come di comune accordo devono essere prese le decisioni più importanti che riguardano la vita del figlio. Accordo che, se non viene raggiunto, legittima ciascuno dei genitori a ricorrere al giudice, il quale una volta sentiti madre e padre e ascoltato il minore di età superiore ai 12 anni o inferiore (se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene più utili soprattutto nell'interesse del figlio e dell'unità della famiglia. Mentre in caso di coppia separata, l'art. 709 ter c.c. dispone che, "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso". Sul tema diverse sono le pronunce giurisprudenziali. La Corte di Appello di Napoli ad esempio, nella sentenza del 30 agosto 2020, ha dovuto decidere su una vicenda relativa alla vaccinazione obbligatoria del figlio di due genitori separati. La madre si opponeva al trattamento, mentre il padre era di parere favorevole. La Corte alla fine ha deciso in favore del padre, respingendo il reclamo della madre contro il decreto del Tribunale dei Minori, che aveva disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale della donna per quanto riguarda la somministrazione delle dosi di vaccino, conferendo al padre l'incarico di provvedere ad accompagnare il figlio per sottoporlo alle vaccinazioni e riaccompagnarlo a casa. Difatti, in assenza di pregiudizio per la salute del figlio, come nel caso di specie, la Corte ricorda che: "È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un "intervento collettivo", in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati". Decisione similare è quella presa dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 16 febbraio 2017. Il provvedimento ha infatti prescritto che: "Per le decisioni in relazione alle vaccinazioni i genitori seguano quanto indicato dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, qualora il pediatra ritenesse opportuno sottoporre la minore a vaccinazioni il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra, e per sottoscrivere i relativi consensi anche in assenza del consenso dell'altro genitore, con onere di comunicazione all'altro di quanto effettuato". In un altro caso risolto, invece, dal Tribunale di Milano con un provvedimento del 2018, la madre aveva azionato un ricorso 709 ter c.p.c per chiedere che i figli venissero sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie e ad alcune facoltative. Vaccinazioni a cui il padre, avvicinatosi alla medicina omeopatica, si opponeva. In quel caso il Tribunale di Milano ha deciso di sottoporre i minori alle vaccinazioni obbligatorie, ma non a quelle facoltative perché la loro mancata somministrazione non sarebbe risultata pregiudizievole per la salute dei bambini considerata la loro età e la scarsa diffusione territoriale delle malattie contro le quale la madre richiedeva l'immunizzazione. Pertanto, se questo orientamento verrà mantenuto anche per la vicenda Covid Sars 19, in risposta alla nostra lettrice, pare proprio che ci siano pochi spazi per ritenere che una posizione “novax” del genitore (contro la volontà dell’altro o del figlio) possa risultare accoglibile da parte dei giudici, tenuto conto che, “ Ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore per la gravità e la diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci e concordati che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. E ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre stiano insieme o siano separati/divorziati in quanto si ritiene più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (cfr tra le altre Trib Milano 17.10.2018; C Appello Napoli 30.08.17; Trib Roma 16 febbraio 2017). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                    

11/07/2021 10:15
Rottura dell’elettrodomestico: chi paga il proprietario o l’inquilino?

Rottura dell’elettrodomestico: chi paga il proprietario o l’inquilino?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i rapporti tra proprietari e inquilini, con particolare riferimento a chi deve pagare in caso di rottura di un elettrodomestico presente in un appartamento ammobiliato. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Matelica che chiede: “In caso di rottura di un elettrodomestico in un appartamento ammobiliato, chi deve pagare il proprietario o l’inquilino?”.  Nei rapporti tra proprietari e inquilini, se l'appartamento è ammobiliato capire chi deve pagare per la rottura di un elettrodomestico non è sempre semplice. Infatti, i riferimenti normativi che possono fungere da orientamento sono i soli articoli 1576, 1590 e 1609 del codice civile. La prima disposizione, in particolare, stabilisce che il locatore, nel corso della locazione, deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione. Di queste ultime, infatti, deve farsi carico il conduttore. L'articolo 1576 precisa poi che per quanto riguarda le cose mobili le spese di manutenzione e conservazione sono a carico del conduttore, salvo patto contrario. La norma di cui all'articolo 1590 c.c., invece, stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha trovata, fatto salvo il normale deterioramento o il consumo. Fino ad ora è quindi chiaro che il conduttore che abbia preso in locazione un appartamento con mobili ed elettrodomestici, dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria, anche al fine di mantenere, per quanto possibile, l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto. Ed è proprio per una maggiore chiarezza a proposito che possiamo chiamare in soccorso l'articolo 1609 c.c., in base al quale le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell'inquilino, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito.  Da un'interpretazione delle norme elencate, è possibile in ogni caso stabilire, con riferimento ad un elettrodomestico, che se lo stesso smette di funzionare, ad esempio, perché molto vecchio o a causa di un guasto elettrico cagionato da un fulmine, è innegabile che sarà il proprietario a doversi fare carico della sistemazione del bene. Viceversa, se si rompe un pezzo a causa dell'utilizzo prolungato o dall'utilizzo scorretto da parte dell'inquilino, sarà quest'ultimo a doverne sostenere gli oneri di riparazione. Un aiuto, tuttavia, può talvolta provenire dalle tabelle di ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino, concordate dalle organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato. In esse, infatti, viene effettuata una precisa assegnazione di spese tra locatore e conduttore per determinate, specifiche voci. Se, quindi, il dubbio su chi debba farsi carico della riparazione riguarda un bene indicato nelle tabelle, il problema è facilmente risolto. Affinché tali tabelle possano reputarsi applicabili, tuttavia, è necessario che le stesse siano espressamente richiamate nel contratto di locazione. Viceversa esse non sono in alcun modo vincolanti. La ripartizione avverrà, quindi, esclusivamente sulla base della tabella che sia stata espressamente riportata in contratto. In ogni caso, ci dice la Corte di Cassazione «nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. (Cass. 22 maggio 2014 n. 11353). Pertanto in risposta al nostro lettore potremmo quindi dire che, “Le riparazioni di piccola manutenzione riguardo agli elettrodomestici, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito” (Cass. Civ., sentenza n. 8191/1995). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

04/07/2021 10:35
Il caso della trasmissione “Report”: il giornalista può essere costretto a rilevare le proprie fonti?

Il caso della trasmissione “Report”: il giornalista può essere costretto a rilevare le proprie fonti?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i giusti comportamenti del giornalista, con particolare riferimento alla vicenda della trasmissione “Report” circa l’obbligatorietà da parte del professionista di rilevare le proprie fonti alla base di un suo servizio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un giornalista di Civitanova Marche che chiede: “Il giornalista può essere costretto a rilevare la fonte alla base di un suo servizio?”. A questa domanda si potrebbe essere tentati di rispondere con una certa sicurezza che la tutela delle fonti del giornalista rappresenta un pilastro della professione perché strettamente strumentale a garantire il diritto di informazione tutelato, sia dall’art. 21 della nostra Costituzione, sia dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia, occorre guardare alla giurisprudenza per comprendere quale sia l’esatta portata della tutela delle fonti giornalistiche, e certamente può dirsi che quell’indagine sia essenziale anche per verificare le condizioni di effettivo esercizio della libertà di stampa. Ed infatti, le limitazioni alla segretezza delle fonti che operano come prerequisito perché al giornalista vengano fornite informazioni necessarie per avviare o consolidare la propria inchiesta, sono sì possibili, ma devono rispondere ad esigenze ben definite. Come quelle ad esempio che nel processo penale possono portare all’obbligo del giornalista di dover rivelare la fonte di una notizia pur nei limiti della giurisprudenza europea: da ultimo Corte EDU 6 ottobre 2020 Jecker vs. Svizzera, e non possono mai tradursi in una generalizzata attività di controllo dell’attività giornalistica come si potrebbe avere nel caso della richiesta di sequestro dell’intero hard disk di un giornalista o del suo avvocato affrontato dalla Corte EDU con la sentenza del 25 febbraio 2003 Roemen e Schmit vs. Lussemburgo. Ebbene, in quest’ambito non vi è dubbio che la sentenza del TAR Lazio del 18 giugno 2021, n.7333 merita attenzione perché contribuisce a delimitare le fonti che il giornalista, a certe condizioni, potrebbe essere costretto a rivelare. La questione decisa dai giudici amministrativi in primo grado prende le mosse da un’inchiesta giornalistica della trasmissione “Report” mandata in onda dalla RAI e questo ha una sua rilevanza perché la RAI è soggetta alle norme sull’accesso documentale. Infatti, dopo la trasmissione una persona citata nel servizio, ritenendosi danneggiata nella reputazione, formula alla RAI, tra l’altro, una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241del 1990, chiedendo, per quel che più rileva ai nostri fini: “a) tutte le richieste rivolte dai giornalisti e/o dalla redazione di “Report”, tramite e-mail o con qualsiasi mezzo scritto o orale, a persone fisiche ed enti pubblici (Comuni, Province, ecc.) o privati (fondazioni, società, ecc.), per ottenere informazioni e/o documenti riguardanti la persona X e la sua attività professionale e culturale; b) tutti i documenti e/o le informazioni fornite ai giornalisti e/o alla redazione di “Report” a seguito delle richieste sub a), e in particolare la corrispondenza personale intercorsa tra lo scrivente e soggetti terzi illustrata nella parte finale del servizio; c) ogni altra corrispondenza non ricompresa sub a) o b) che sia intervenuta tra i giornalisti e/o la redazione di “Report” con riferimento a X o allo Studio Y”. A seguito del rigetto dell’istanza, viene presentato ricorso al TAR Lazio che decide di accogliere la richiesta ritenendo in particolare che non è di ostacolo l’invocato segreto professionale del giornalista. I giudici amministrativi hanno deciso di accogliere la richiesta di ostensione della “documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali”. “La suddetta documentazione” – ha precisato il TAR Lazio – “risulta costituita, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio”. Poiché il TAR ha delimitato l’accoglimento dell’istanza ai soli documenti che provengono da un’interlocuzione del giornalista con soggetti pubblici, ciò “rende priva di rilievo nel caso concreto la prospettazione difensiva articolata dalla Società resistente circa la prevalenza che dovrebbe riconoscersi al segreto giornalistico sulle “fonti” informative per sostenere l’esclusione ovvero la limitazione dell’accesso nel caso di specie”. Ecco allora che laddove il giornalista (nell’ambito di una società – nel caso di specie la RAI – soggetta alle norme sull’accesso amministrativo in base alla legge n. 241 del 1990) abbia utilizzato documentazione proveniente da interlocuzione con la pubblica amministrazione (magari a sua volta proprio utilizzando la legge n. 241 del 1990 o l’accesso civico generalizzato), quella documentazione potrebbe dover essere ostentata a seguito di una richiesta di accesso agli atti formulata dall’interessato. Per valutare se questa interpretazione sia, o no compatibile, con la tutela del segreto professionale sulle fonti del giornalista occorre richiamare il terzo comma dell’articolo 2 della legge n. 69 del 1963 secondo cui “giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”. Ebbene, già leggendo la norma appare che il segreto professionale sulla fonte della notizia debba essere rispettato – precisa l’inciso – “quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse (e ciò – precisa il Garante per la protezione dei dati personali - anche quando sono richiesti ai sensi della normativa sulla privacy di conoscere l’origine delle informazioni che riguardano l’interessato)". Pertanto in risposta al nostro lettore/giornalista potremmo quindi direche, “ogni qualvolta il giornalista interpelli formalmente un soggetto pubblico potrebbe essere costretto a rivelare ed ostentare la fonte del proprio lavoro giornalistico (e ciò sia ove vi sia stata un’istanza di accesso agli atti in base alla normativa amministrativa, ma anche, ad esempio, ove vi sia stata un’istanza di accesso agli atti in base alla normativa privacy), in quanto essendo la fonte una pubblica amministrazione, non sussiste alcuna esigenza di salvaguardare la fonte mancando qualsiasi rapporto “fiduciario” tra fonte e giornalista” (TAR Lazio, sez. III, sentenza n. 7333/21; depositata il 18 giugno). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

27/06/2021 11:25
Operatori sanitari: escluso ogni dubbio sull’obbligo vaccinale anti-Covid-19

Operatori sanitari: escluso ogni dubbio sull’obbligo vaccinale anti-Covid-19

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dell’obbligo vaccinale o meno, con particolare riferimento a coloro che svolgono la professione sanitaria. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “A cosa va incontro l’operatore sanitario che rifiuta la vaccinazione anti-Covid-19?”  Il caso di specie ci consente di affrontare la delicata vicenda dell’obbligatorietà vaccinale da parte degli operatori sanitari alla luce della recente normativa e degli avvenuti risvolti giudiziari. A tal proposito il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 6 maggio 2021, ha confermato l’obbligo degli operatori sanitari di vaccinazione anti-Covid in base al D.L. 44/2021; in tal modo è stata confermata l’ordinanza del 19 marzo 2021 dello stesso Tribunale di Belluno, che aveva deciso in base ai principi generali, ma prima del D.L. 44/2021, affermando la legittimità di mettere in ferie chi rifiuti di vaccinarsi. Difatti, l’art. 4 del D.L. 44/2021 impone la vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali»; si precisa inoltre che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati», proibendo quindi in ogni caso ed ogni modo l’attività ai «soggetti obbligati» che rifiutino la vaccinazione. In tal modo, i soggetti obbligati che lavorassero senza vaccinazione incorrerebbero nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), in concorso con i responsabili delle «strutture» che avessero permesso di lavorare nella consapevolezza del mancato vaccino.  Il D.L. 44/2021 ha il pregio di prevedere espressamente chi è obbligato al vaccino anti-Covid e quali sono le conseguenze del rifiuto, e in tal modo nulla prevede per le categorie non nominate espressamente. Le parole sono precise nell’imporre il vaccino anti-Covid per svolgere effettivamente le attività quali «esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario» in qualunque «struttura» ed in particolare in «farmacie», «parafarmacie» e «studi professionali» nel settore sia pubblico sia privato. L’obbligo di vaccino è imposto a chi svolga le «attività», compresi quindi non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori autonomi. Le parole sono ampie e certe. La precisione dell’elenco dà certezze su chi ha l’obbligo formale del vaccino anti-Covid, ma lascia aperto il dubbio della disciplina applicabile nei confronti dei non-nominati dalla legge, tanto da porre in essere una netta differenza tra le persone per cui è previsto espressamente l’obbligo di vaccinarsi in base al D.L. 44/2021 e quelle non nominate, per cui quest’obbligo non è previsto: gli obbligati formalmente in base al D.L. 44/2021, che rifiutino di vaccinarsi, sono soggetti a specifica procedura con assegnazione a mansioni equivalenti o anche minori, in quest’ultimo caso con la retribuzione inferiore, e solo in mancanza di qualunque mansione utile è prevista la sospensione senza retribuzione e presumibilmente senza i benefici dell’anzianità; comunque, è sempre escluso il licenziamento. Al momento la disciplina del D.L. 44/2021 è in scadenza al 31 dicembre 2021.  Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “ È legittima l’azione del datore di lavoro nei confronti degli operatori sanitari che, preso atto del loro rifiuto a sottoporsi al vaccino anti-COVID, li ha prima posti in ferie e poi tenuti a distanza dalla struttura sanitaria”(Tribunale di Belluno, ordinanza del 6 maggio 2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

20/06/2021 11:07
Animali di affezione: a chi restano in caso di separazione dei coniugi?

Animali di affezione: a chi restano in caso di separazione dei coniugi?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento all’affidamento dei propri animali domestici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “In caso di mancato accordo tra i coniugi, a fronte di un procedimento di separazione, chi ha diritto di tenere con sé il proprio animale domestico?”. Il caso di specie ci permette di analizzare una particolare e diffusa prassi che si verifica in sede di separazione dei coniugi, quale la scelta di chi abbia il diritto di tenere con sé il proprio animale domestico; difatti è sempre più frequente la presenza all’interno della propria casa familiare di cani e gatti, considerato che, oggi più che mai, c’è la buona abitudine di adottare un animale domestico. Ebbene, occorre precisare che nel nostro ordinamento manca una normativa diretta a disciplinare l’affidamento di un animale domestico, nei casi di separazione dei coniugi o dei conviventi, tanto è vero che aumentano i casi in cui gli stessi coniugi o i conviventi, all’esito del rapporto matrimoniale o di convivenza, decidono di rivolgersi ad un giudice per stabilire chi ha il diritto di tenersi il cane o il gatto. A tal proposito, in relazione a tale lacuna normativa, risulta legittima l’applicazione delle norme dettate dal legislatore per l’affidamento dei figli, in particolare laddove manchi uno specifico accordo tra i coniugi stessi, diretto a regolare chi dei due si occuperà del cane o del gatto; in tal senso, si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Lucca che, con una pronuncia del 24 gennaio 2020, ha dichiarato che, nel vuoto normativo, “l'importanza del legame affettivo tra persone e animali non può che portare all'applicazione della normativa relativa all'affidamento dei figli”. Sul punto si veda, inoltre, la pronuncia del Tribunale di Sciacca del 19.02.2019, secondo la quale, “Indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, il cane può venire assegnato anche ad entrambi i coniugi, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie ripartite a metà tra moglie e marito tenendo conto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, con riferimento al benessere dell’animale stesso”. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “In caso di conflitto circa l'affidamento del cane è possibile l'intervento del giudice che, dopo aver valutato tutte le circostanze del caso concreto, può non solo stabilire che l'animale debba stare con l'uno o l'altro degli ex partner, ma altresì disporne l'affido condiviso, pronunciandosi anche sul collocamento, il diritto di visita e il mantenimento”(Tribunale di Roma, sentenza n.5322/2016). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

13/06/2021 10:30
Fuga ed omissione di soccorso dopo il sinistro stradale: quando ricorrono tali ipotesi di reato?

Fuga ed omissione di soccorso dopo il sinistro stradale: quando ricorrono tali ipotesi di reato?

Torna come ogni domenica, la rubrica curata dall'Avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla violazione del Codice della Strada e nello specifico le responsabilità che potrebbero sorgere in capo all’utente della strada in caso di un sinistro stradale con danno alle persone. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Treia che chiede: “A quali responsabilità va incontro l’automobilista che, dopo aver causato l’incidente stradale con altra autovettura, è effettivamente sceso dalla propria auto, ma è subito ripartito senza prestare soccorso alla vittima ferita e senza accertarsi dell’intervento di altri soggetti?” Tale caso di specie di porta ad analizzare l’art. 189 del Codice della Strada, il quale descrive il comportamento che l’utente della strada è tenuto ad osservare in caso di sinistro ricollegabile alla sua condotta, sancendo in primo luogo l’obbligo di fermarsi in ogni caso, al quale si aggiunge poi l’obbligo di prestare assistenza ad eventuali feriti. All’inottemperanza all’obbligo di fermarsi, corrisponde la sanzione amministrativa se si tratta di incidente con danno alle sole cose, mentre si incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di incidente con danni alle persone. In tal caso, la fuga dell’agente può essere punita con l’arresto in flagranza e la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre la sanzione penale della reclusione subisce un incremento che va da 1 a 3 anni. In tale contesto, dunque, vengono configurati comportamenti diversi che ledono beni giuridici diversi e che delineano altrettante fattispecie delittuose, quali: il reato di fuga, ex art. 189 comma 6 del Codice della Strada, è reato omissivo di pericolo il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo del sinistro in modo da impedire od ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica. La fattispecie è integrata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dal comportamento di chi effettui una sosta momentanea sul luogo del sinistro sottraendosi poi all’identificazione; il fermarsi sul posto deve avere, infatti, una durata congrua rispetto all’espletamento delle prime indagini volte appunto ad identificare sia il conducente che il veicolo coinvolto, in coerenza con la ratio della norma di cui all’art. 189 C.d.S. . Riguardo, invece, al reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 sempre dell’art. 189 del Codice della Strada, anch’esso viene configurato quale fattispecie omissiva di pericolo, secondo la quale, l’agente è obbligato a fermarsi in presenza di un sinistro riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, essendo irrilevante l’effettivo riscontro di un danno alle persone; la consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro abbia bisogno di soccorso può infatti sussistere anche come dolo eventuale. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “Il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma può anche attenere all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, non accertandone per ciò stesso l’esistenza”(Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 32114/17). Inoltre, per quanto concerne la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare soccorso, “La stessa va condotta ex ante, cioè sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente”(Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 21873/18). Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, “Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (Cass. Pen., n. 18784/19). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.      (Foto di repertorio)                                                    

06/06/2021 11:07
Controllo dei lavoratori: quando è legittima la videosorveglianza da parte del titolare

Controllo dei lavoratori: quando è legittima la videosorveglianza da parte del titolare

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo della videosorveglianza anche in ambiente lavorativo. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Recanati che chiede: “A quale responsabilità va incontro il datore di lavoro che installa la videosorveglianza nel proprio ambiente lavorativo senza alcuna preventiva autorizzazione?” Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica sempre più utilizzata dai datori di lavoro, ma in alcuni casi senza le dovute accortezze. Difatti, l’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede nello specifico quanto segue: “1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”. Pertanto, la videosorveglianza nell’ambito dei luoghi di lavoro e più in generale l’utilizzo di strumenti dai quali consegua la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei prestatori di lavoro, può avvenire unicamente per esigenze di carattere organizzativo, produttivo, relativo alla sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; all’installazione può procedersi solo previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale ovvero dopo aver richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, in difetto del quale scatteranno possibili sanzioni penali. A tal proposito, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità riguardo tale fattispecie incriminatrice è integrata anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti; infatti, il consenso del lavoratore all’installazione di un sistema di videosorveglianza, anche in forma scritta non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato tale impianto in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento. Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: “L’installazione di apparecchiature, dalle quali derivi anche la possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori, deve sempre essere preceduta da una forma di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se manca tale accordo il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa senza il quale andrà incontro alla relativa sanzione penale” (Cass., Sez. III Penale, sentenza n. 1733/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

30/05/2021 10:07
Bullismo tra studenti: la scuola può essere condannata al risarcimento danni?

Bullismo tra studenti: la scuola può essere condannata al risarcimento danni?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili albullismo tra studenti all’interno del contesto scolastico. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice diMacerata che chiede: “La scuola può essere condannata al risarcimento danni in caso di bullismo tra studenti all’interno dell’istituto?” Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente in ambito civilistico, nella quale un genitore si è rivolto al Tribunale chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, e più precisamente nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo della vittima. A tal proposito risulta utile ricordare che per giurisprudenza unanime e consolidata, nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità che originano da condotte di alunni e insegnanti poste in essere nel corso dell’orario scolastico, risulta unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti pur avendo quest’ultimi autonoma personalità giuridica, e per l’effetto tali amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato e, nelle liti afferenti agli illeciti di “culpa in vigilando”, pertanto, legittimato passivo risulta unicamente il Ministero e mai l’Istituto (ex multis, Corte di Cassazione n. 6372 del 2011). Inoltre, tenuto conto chei soprusi avvenuti all’interno dell’Istituto e durante l’orario scolastico sono riconducibili all’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente addetto alla struttura scolastica tanto da aver occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali, tale fattispecie è sussumibile sotto la disciplina dell’art. 2048, comma 2, c.c. il quale testualmente recita: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»; incombe quindi all’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità ex art. 2048, comma 3, c.c., si libera soltanto in presenza dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (ex multis, Corte di Cassazione, n. 8811 del 2020). Alla luce di tali considerazioni e in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “Il MIUR è responsabile e pertanto è condannato a risarcire i danni patiti da uno studente rimasto vittima di atti di bullismo consumati nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, ad opera di un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo del bambino ferito, in quanto i soprusi hanno avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica (Trib. Potenza, Sez. Civile, sentenza n. 380/21; dep. il 12.04.21)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

23/05/2021 11:18
Il marito si lamenta:“Mia moglie non cucina e non lava”: la separazione è addebitabile alla consorte?

Il marito si lamenta:“Mia moglie non cucina e non lava”: la separazione è addebitabile alla consorte?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra moglie e marito e nello specifico le cause che possono portare all’addebito della separazione dei coniugi. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “Se mia moglie non cucina e non lava i panni posso chiedere la separazione con addebito?” Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente, nella quale il coniuge si è lamentato dinanzi al giudice, spiegando che «la moglie ha mostrato negli anni un contegno di disinteresse e di indifferenza per il partner, contegno teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell’interesse della famiglia» nonché a far mancare «l’assistenza materiale e morale»; in particolare, l’uomo parla di «comportamenti manifestati nel rifiuto» della moglie «di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali», e aggiunge, in sostanza, di avere spesso «provveduto a fare la spesa» e di essersi spesso recato «a consumare la colazione a casa della madre», la quale poi provvedeva «a lavargli gli abiti da lavoro». A tal proposito risulta utile ricordare che, «a seguito del matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione»; insomma, moglie e marito «sono posti su un piano del tutto paritario», e di conseguenza, «non è previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi i coniugi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro partner a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile». Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, “Moglie e marito pari sono. Anche nella suddivisione dei compiti per portare avanti materialmente ogni giorno la famiglia, come, ad esempio, cucinare, fare la spesa e lavare i panni. Ciò comporta che l’uomo non può addebitare la crisi della coppia alla consorte che non si comporta da casalinga provetta e in servizio permanente (Tribunale di Foggia, sentenza n. 1092/21, Sez. I Civile, depositata il 05.05.2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

16/05/2021 10:24
Il reddito di cittadinanza può essere pignorato?

Il reddito di cittadinanza può essere pignorato?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla crisi economica che sta attraversando la nostra società riguardo i rimedi ai fini del recupero del credito nei confronti dei propri debitori, e nello specifico la possibilità o meno di poter pignorare il reddito di cittadinanza. Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana sulla vicenda. A tal proposito risulta utile analizzare la vicenda giudiziaria riguardante la richiesta di una moglie, titolare di un assegno mensile di 360 euro per il contributo al mantenimento delle due figlie minori, di ordinare al Ministero del lavoro e/o all'Inps, nella qualità di ente erogatore del reddito di cittadinanza percepito dal marito, di provvedere al pagamento diretto della cifra suddetta in suo favore, stante l'inadempimento del coniuge. Richiesta che il Tribunale di Trani con l’Ordinanza del 20.01.2020 accoglie in quanto il giudice ritiene che il reddito di cittadinanza "possa essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare dell'assegno ha l'obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare" e perché la dottrina chiamata a esprimersi sulla pignorabilità di questa misura si è espressa favorevolmente, precisando che nel caso di specie non devono osservarsi i limiti contenuti nell'art. 545 c.p.c.. Il Tribunale nel provvedimento evidenzia le argomentazioni dottrinali a sostegno della pignorabilità: - il reddito di cittadinanza è definito dalla legge come "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro; - nel testo di legge non ci sono riferimenti alla natura alimentare del reddito di cittadinanza; - le norme che prevedono limiti alla pignorabilità sono eccezionali rispetto al principio generale contenuto nell'art. 2740 c.c., che sancisce la responsabilità patrimoniale del debitore tenuto a rispondere dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri; - assenza di ragioni di ordine logico o giuridico, una volta ammessa la pignorabilità del reddito di cittadinanza, in grado di impedire di disporre l'ordine di pagamento diretto della misura in favore della richiedente; - perché secondo la Cassazione la facoltà del Tribunale di ordinare il pagamento diretto dei redditi da lavoro del coniuge obbligato non è soggetto ai limiti di pignorabilità dello stipendio avendo, il mantenimento dei figli, funzione alimentare. L'ordinanza, per giustificare la sua decisione, prima di tutto evidenzia che non ci sono ostacoli letterali alla pignorabilità del reddito di cittadinanza perché il testo di legge che lo disciplina, nulla dispone al riguardo.  In effetti è proprio così, il Dl n. 4/2019 non vieta né consente il pignoramento del reddito di cittadinanza. L'altro aspetto interessante che merita un approfondimento è quello secondo cui, per la dottrina, il reddito di cittadinanza non è sottoposto ai limiti dell'art. 545 c.p.c., norma che contiene l'elenco dei crediti impignorabili e che, per la parte che interessa approfondire, prevede che: "1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. 2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza." Appare evidente che la dottrina è giunta a considerare pignorabile il reddito di cittadinanza perché non considera tale misura come un sussidio in favore dei poveri, negandole anche la natura alimentare; difatti, per la dottrina il reddito di cittadinanza è una forma di politica attiva al lavoro e proprio per questo pignorabile. A mettere in dubbio questa versione tuttavia c'è il dato letterale della norma che definisce il reddito di cittadinanza anche come una "misura di contrasto alla povertà"; trascurando questo dato si svilisce il significato più profondo e complesso del Reddito di cittadinanza, la cui misura, come ricordiamo, è stata stabilita partendo dal presupposto che, in base ai dati Istat, chi in Italia vive con meno di 780 euro al mese si trova al di sotto della soglia di povertà. Il reddito di cittadinanza quindi non ha, in base al dato letterale della norma, solo natura di politica attiva, ma anche di contrasto alla povertà, elemento che, se può essere trascurato come nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Trani, perché finalizzato a soddisfare bisogni primari come quello alimentare, merita un approfondimento se i crediti vantati presentano una diversa natura. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

09/05/2021 09:57
I giovani calciatori acquistano la libertà: abolito il vincolo sportivo

I giovani calciatori acquistano la libertà: abolito il vincolo sportivo

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al mondo dello sport ed in particolare alla recente riforma del diritto sportivo con l’approvazione in data 24.11.2020 da parte del Consiglio dei Ministri di 5 dei 6 decreti legislativi in attuazione della Legge Delega n. 86/2019 in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e di semplificazione del sistema sportivo. Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana su tale vicenda. Mentre sulla Superlega Europea è scontro totale, dal 1° luglio 2022 le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate; le Federazioni sportive nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui sopra il vincolo sportivo si intende abolito (art. 31 del D.lgs. 28.02.2021, n. 36).  La questione del vincolo sportivo è annosa, ha impegnato fiumi di inchiostro in dottrina e giurisprudenza, ma non è mai stata risolta e quindi il legislatore è finalmente intervenuto. Il vincolo sportivo è quel rapporto giuridico che vincola, in conseguenza del tesseramento, un giocatore ad un club in forza del quale l’atleta si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente con la società con cui si tessera. L’obbligo di tesseramento annuale è stato fissato sino al compimento del 16esimo anno del giocatore e, fino ad oggi, il tesseramento annuale in ambito dilettante era previsto solo in favore dei ragazzi sotto i 14 anni. Dal 14esimo al 16esimo anno di età si poteva decidere di continuare a giocare presso la società di appartenenza con un vincolo annuale, tranne se si decideva, fin dal primo tesseramento successivo al 14esimo anno, di un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata sino al termine della stagione in cui il ragazzo compiva 25 anni. Per il calcio bisogna fare riferimento alle NOIF - Norme Organizzative Interne della FIGC e, in particolare, all’art. 32 che disciplina i giovani dilettanti il quale così recita: 1. I calciatori, giovani, dal 14esimo anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25esimo anno di età acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. Appare evidente come il diritto fondamentale dell’atleta di svolgere liberamente l’attività agonistica in forma non professionistica sia gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta per un tempo irragionevole con la famigerata sottoscrizione del “cartellino” che ne certifica la relazione con una società. In dottrina si è sempre sostenuto che il vincolo sportivo per un tempo indeterminato o irragionevolmente lungo deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con i principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dall’art. 1 della Legge 23.03.1981, n. 91 secondo cui “l’esercizio dell’attività sportiva, si essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”; sino ad oggi però il vincolo sportivo è stato sempre salvato sulla base della cd. “patrimonializzazione dell’atleta”. Si è infatti sempre sostenuto che il vincolo sportivo trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche. Così l’atleta è diventato una “res in commercio” come dimostra la persistente e diffusa speculazione economica di prestiti, compravendite di calciatori anche nelle piccole società. Di sportivo non vi è nulla se non una mentalità che ha portato alla mercificazione delle prestazioni sportive. Finalmente il legislatore italiano è intervenuto abolendo il vincolo sportivo e disciplinando la materia nel senso che: Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.  A mio giudizio l’abolizione del vincolo sportivo interpreta i principi costituzionali e non nuocerà al mondo dei dilettanti perché metterà fine solo alla mercificazione della prestazione sportiva. Capisco che è un cambio di prospettica Copernicano ma era tempo di arrivarci e ora tutti gli interpreti lo devono vivere con molta serenità di giudizio e di intenti. D’altra parte in Europa il vincolo sportivo esiste ancora solo in Grecia e in Italia. Nato come salvaguardia per le società più piccole è diventato di fatto una fonte di guadagno e di ricatto impedendo la libertà individuale.  Di sicuro interesse, per completare il quadro, sono gli artt. 25, 26 e 29 con i quali vengono introdotte le figure dell’amatore sportivo e del lavoratore sportivo. Rammento per l’amatore sportivo che oltre la soglia di € 10.000,00 le entrate diventano professionali per l’intero importo con necessità di inquadrare il rapporto come "lavoratore sportivo", definito come colui che "senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali", tramite un contratto di lavoro subordinato anche a termine non superiore ai 5 anni, autonomo o co.co.co con tutte le ricadute di natura tributaria e previdenziale conseguenti. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

02/05/2021 09:56
Truffa dello specchietto: cos'è e come difendersi

Truffa dello specchietto: cos'è e come difendersi

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle varie condotte truffaldine e nello specifico la “truffa dello specchietto” oggi molto utilizzata. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: “A quali responsabilità va incontro chi attua la cosiddetta truffa dello specchietto dell’auto?” La nota "truffa dello specchietto rotto" è un reato che viene messo in atto fingendo che lo specchietto della propria auto sia stato danneggiato da un'auto in marcia, al fine di farsi dare nell'immediatezza dei fatti del denaro per ripararlo senza coinvolgere l'assicurazione o le forze dell'ordine. Alcuni truffatori poi si spingono oltre, addebitando al malcapitato automobilista anche la responsabilità di piccole ammaccature della carrozzeria, presenti sullo stesso lato dell'automobile in cui si trova lo specchietto. In genere per far credere alla vittima predestinata che la sua auto ha colpito lo specchietto dell'auto del truffatore, i truffatori lanciano sassi o piccoli oggetti vicino per simulare un rumore simile a quello dell'urto tra due auto. In seguito l'autore del reato, a bordo della sua auto, si affianca all'auto della potenziale vittima, facendole credere che è stato proprio lui/lei il responsabile del danno arrecato al suo specchietto. Una volta che il truffatore è riuscito a convincere la vittima di avergli provocato un danno, gli fa credere di voler risolvere bonariamente la questione, chiedendo per la riparazione dello specchietto somme in genere modeste, che si aggirano attorno ai 100/150 euro. In genere chi mette in atto questa truffa è piuttosto abile e convincente, soprattutto se la vittima predestinata è un giovane neo patentato o una persona anziana. E' necessario però mantenere la calma e non mostrare insicurezza o paura, perché è proprio questo l'obiettivo che vuole ottenere il truffatore. La prima cosa da fare quindi è non ammettere subito la propria responsabilità o fare le proprie scuse per il danno, ma chiedere l'intervento dei vigili o di un parente e che venga compilato il Cid, visto che il veicolo è assicurato. In genere questa richiesta è sufficiente a far desistere il truffatore dai propri propositi e a farlo ritirare di buon ordine, tenuto conto comunque che lo stesso andrebbe denunciato. Ora però analizzando dal punto di vista giuridico tale condotta penalmente rilevante, la stessa è punita ai sensi dell'art. 640 c.p. quale reato di "truffa" che viene commesso da "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno." Dalla lettera della norma si evince che la truffa consiste in una simulazione o dissimulazione finalizzata a indurre in errore la vittima, al fine di provocare un danno alla persona offesa con conseguente vantaggio del responsabile o di un terzo, vantaggio o profitto che nel caso della truffa dello specchietto si identifica con una somma di denaro. Inoltre, ai truffatori dello specchietto può essere anche contestata l’aggravante della minorata difesa, o per la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggi, o, come chiarito dalla Cassazione n. 40268/2017, che ha ritenuto legittima la contestazione dell’aggravante della minorata difesa, in quanto "le truffe dello specchietto risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell'evento correlata all'ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “Commette il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa colui che simula la rottura del proprio specchietto per percepire una somma di denaro dalla persona raggirata notandone la debole personalità e la sua manipolabilità” (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 12801/21). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

25/04/2021 10:30
Il pedone attraversa la strada parlando al cellulare: è sua la responsabilità dell'investimento?

Il pedone attraversa la strada parlando al cellulare: è sua la responsabilità dell'investimento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvoccato Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla grave condotta di chi utilizza il cellulare mentre guida così come quella del pedone che parla al telefonino mentre attraversa la strada. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "A chi va la responsabilità dell’investimento di un pedone in fase di attraversamento di una strada mentre sta parlando al telefonino?" Oltre alla grave condotta del conducente che utilizza il proprio telefonino alla guida, oggi siamo sempre più spettatori di un comportamento altrettanto pericoloso posto in essere dal pedone che parla al cellulare mentre attraversa una strada. A tal proposito, partendo dal fatto che in caso di investimento del pedone, sia necessario applicare l’art. 2054 c.c. che al comma 1 prevede che «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», la Suprema Corte ribadisce però che per giurisprudenza costante (ex multis, Cass. civ. n. 12751/2001 e Cass. civ. n. 14064/2010) «la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza». Dunque, secondo giurisprudenza consolidata, può essere affermata la colpa esclusiva del pedone nel suo investimento se: 1. il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti; 2. i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto; 3. nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che,“La condotta della pedone, che ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente veicoli, inosservante sia delle regole sulla circolazione stradale sia di quelle di comune prudenza, è incontrovertibilmente colposa” (Tribunale di Trieste in funzione di Tribunale di Appello, sentenza n. 380/19).   Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

18/04/2021 10:11
Normativa Covid-19: arriva lo scudo per responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino

Normativa Covid-19: arriva lo scudo per responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla somministrazione del vaccino Covid-19 e nello specifico il profilo della responsabilità penale del personale sanitario addetto alla loro somministrazione. Di seguito le riflessioni sul tema dell’avvocato Oberdan Pantana. Sin dai momenti nei quali le associazioni di categoria degli esercenti le professioni sanitarie ne avevano invocato l'introduzione, si era giunti alla conclusione che lo “scudo penale” per danni (o morte) cagionati dalla somministrazione del vaccino sarebbe stato, nella migliore delle ipotesi, un ritrovato normativo del tutto inutile. Intanto perché creare zone franche nel settore della tutela della salute è un'operazione in sé e per sé pericolosa, e poi in ragione della necessità – anzi – di rimarcare la delicatezza della fase di approccio medico-paziente antecedente alla vaccinazione, nonostante la spinta a correre il più possibile verso l'immunità di massa dell'intera popolazione nazionale. Sono indubbiamente due segmenti d'interesse quasi contrapposti: da un lato vaccinare pur di farlo, dall'altro lato scongiurare il rischio che la vaccinazione possa produrre conseguenze pregiudizievoli per chi vi si accosta. Non era nemmeno pensabile fare uso dello scudo penale per mandare esenti da responsabilità i sanitari nel caso in cui dovesse per ipotesi stabilirsi che uno dei prodotti somministrati fosse difettoso: in questo caso, già si diceva, farebbe comunque difetto la riferibilità soggettiva e  oggettiva del fatto alla condotta dell'autore materiale della somministrazione; eppure uno scudo, o sarebbe forse il caso di dire uno scudetto – per le sue dimensioni ridotte e non per una qualche somiglianza col trofeo calcistico – è stato introdotto lo scorso primo aprile con il d.l. n. 44/2021. Un solo articolo, il numero 3, dedicato dal decreto appena entrato in vigore al tema dello scudo penale, la cui portata è alquanto ristretta sia temporalmente, sia sul versante oggettivo. Costruita secondo lo schema delle cause di non punibilità, l'esenzione da responsabilità riguarda, come si deduce dal richiamo degli articoli 589 e 590 c.p. sia la fattispecie di lesioni, sia quella di omicidio colposo; a questo punto però, non è chiara la ragione per la quale non si è rimandato alle condotte descritte nell'art. 590-sexies c.p., introdotto nel 2017 proprio per delimitare i confini della responsabilità colposa in ambito sanitario (anche in questa norma, come è noto, vi è al secondo comma una causa di esclusione della punibilità per imperizia, nel caso in cui le linee guida adatte al caso concreto siano rispettate). Siamo forse di fronte ad una svista del legislatore d'urgenza?  Lo scudo penale opera soltanto nel caso in cui l'evento lesivo o mortale sia stato cagionato dalla somministrazione di un vaccino anti-COVID; e qui si entra nell'argomento più dibattuto, che è appunto quello della ravvisabilità di un nesso eziologico tra la vaccinazione e la reazione avversa: inutile sottolineare che si tratta dell'aspetto più controverso, talvolta considerato con fredda rassegnazione come un male minore da annegare nella logica dei grandi numeri. Soprattutto è una questione di pressoché totale appannaggio degli accertamenti tecnici volta per volta necessari, con tutte le conseguenze in termini di univocità che ben possiamo immaginare.  La norma che manda esenti da responsabilità non ha una efficacia illimitata nel tempo: si riferisce espressamente alla campagna vaccinale straordinaria tutt'ora in atto e, in ragione di questa specifica indicazione, va escluso che – fatti i debiti scongiuri – dietro questo “scudo” ci si possa riparare nel corso di future, eventuali altre campagne di vaccinazione.  Andiamo alle condizioni oggettive che devono sussistere: occorre che l'uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al commercio e alle circolari pubblicate dal Ministero della Salute; è senz'altro la parte meno chiara della norma, la più oscura proprio perché generico e incondizionato è il richiamo a queste “indicazioni”, soprattutto non si specifica quale valore ad esse debba assegnarsi. Sono assimilabili alle linee guida? Contengono specifiche prescrizioni che servono ad individuare, caso per caso o per categorie, le ipotesi in cui deve farsi utilizzo di questo o di quel vaccino? Continua a sussistere – come nel caso delle linee guida – il dovere del sanitario di discostarsi dalle indicazioni quando le circostanze del caso concreto lo richiedano? Dove inizia e dove termina il dovere di diligenza del medico che, prima di inoculare il vaccino, deve considerare queste “indicazioni”? Tutti questi interrogativi non hanno risposta, e non possono nemmeno averne in termini preventivi. E' la riprova che quando si cerca di generalizzare ed astrarre una causa di non punibilità il migliore risultato che si riesce ad ottenere è quello di non dire nulla di concreto, ma di dirlo molto bene, lasciando soli però ancora una volta al loro destino i cittadini e gli stessi operatori sanitari. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

11/04/2021 10:10
Profilo social vero, foto rubata: inevitabile la condanna

Profilo social vero, foto rubata: inevitabile la condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo nel porre in essere le più disparate attività ;di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "a quali responsabilità va incontro chi utilizza per il proprio profilo su di un sito internet, una foto reperita tramite Google o Facebook appartenente ad un’altra persona?" Assolutamente lecito iscriversi a un sito web destinato a favorire amicizie, relazioni e incontri, ma molto meno lecito, invece, utilizzare per il proprio profilo la foto di un’altra persona: questa azione, difatti, può costare una condanna penale per i reati di sostituzione di persona e violazione della privacy.  A tal proposito è la stessa Corte di Cassazione a ribadire che, “Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su un social network servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto (e inconsapevole), in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso”. Difatti, la descrizione di un profilo sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo di cui è abusivamente usata l’immagine e comporta che gli utilizzatori del servizio vengano tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni in alcuni casi anche a sfondo sentimentale o addirittura sessuale. Allo stesso tempo, i Giudici della Cassazione precisano che, “Il reato di illecito trattamento dei dati personali è integrato dall’ostensione di dati personali del loro titolare ai frequentatori di un social network attraverso il loro inserimento, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito”, e “Il nocumento che ne deriva al titolare medesimo si identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento”. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che,“E’ ritenuto colpevole di sostituzione di persona ed illecito trattamento di dati personali chi utilizza abusivamente per il proprio profilo su un sito una foto reperita tramite Google o Facebook appartenente ad un’altra persona” (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12062/21, depositata il 30 marzo 2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

04/04/2021 10:00
Infiltrazioni dal terrazzo di copertura del condominio: chi risponde dei danni?

Infiltrazioni dal terrazzo di copertura del condominio: chi risponde dei danni?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie condominiali ed in particolare le infiltrazioni negli appartamenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “Chi risponde dei danni da infiltrazioni di acqua piovana causati all’appartamento sottostante il lastrico solare di proprietà di una sola condomina?” Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad un evento sempre più ricorrente nelle controversie condominiali. Sul punto, la Suprema Corte si è più volte espressa affermando che, “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio” (Cass. Sez. Unite, n. 9449/2016). Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “Qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento sottostante rispondono, sia il proprietario del lastrico stesso per un terzo delle spese di riparazione, sia il condominio per i restanti due terzi (Cass., Sez. II Civile, ordinanza n. 951/20)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

28/03/2021 10:14
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