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Animali di affezione: a chi restano in caso di separazione dei coniugi?

Animali di affezione: a chi restano in caso di separazione dei coniugi?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento all’affidamento dei propri animali domestici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “In caso di mancato accordo tra i coniugi, a fronte di un procedimento di separazione, chi ha diritto di tenere con sé il proprio animale domestico?”.

Il caso di specie ci permette di analizzare una particolare e diffusa prassi che si verifica in sede di separazione dei coniugi, quale la scelta di chi abbia il diritto di tenere con sé il proprio animale domestico; difatti è sempre più frequente la presenza all’interno della propria casa familiare di cani e gatti, considerato che, oggi più che mai, c’è la buona abitudine di adottare un animale domestico.

Ebbene, occorre precisare che nel nostro ordinamento manca una normativa diretta a disciplinare l’affidamento di un animale domestico, nei casi di separazione dei coniugi o dei conviventi, tanto è vero che aumentano i casi in cui gli stessi coniugi o i conviventi, all’esito del rapporto matrimoniale o di convivenza, decidono di rivolgersi ad un giudice per stabilire chi ha il diritto di tenersi il cane o il gatto.

A tal proposito, in relazione a tale lacuna normativa, risulta legittima l’applicazione delle norme dettate dal legislatore per l’affidamento dei figli, in particolare laddove manchi uno specifico accordo tra i coniugi stessi, diretto a regolare chi dei due si occuperà del cane o del gatto; in tal senso, si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Lucca che, con una pronuncia del 24 gennaio 2020, ha dichiarato che, nel vuoto normativo, “l'importanza del legame affettivo tra persone e animali non può che portare all'applicazione della normativa relativa all'affidamento dei figli”.

Sul punto si veda, inoltre, la pronuncia del Tribunale di Sciacca del 19.02.2019, secondo la quale, “Indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, il cane può venire assegnato anche ad entrambi i coniugi, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie ripartite a metà tra moglie e marito tenendo conto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, con riferimento al benessere dell’animale stesso”.

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “In caso di conflitto circa l'affidamento del cane è possibile l'intervento del giudice che, dopo aver valutato tutte le circostanze del caso concreto, può non solo stabilire che l'animale debba stare con l'uno o l'altro degli ex partner, ma altresì disporne l'affido condiviso, pronunciandosi anche sul collocamento, il diritto di visita e il mantenimento”(Tribunale di Roma, sentenza n.5322/2016).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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