Rottura dell’elettrodomestico: chi paga il proprietario o l’inquilino?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i rapporti tra proprietari e inquilini, con particolare riferimento a chi deve pagare in caso di rottura di un elettrodomestico presente in un appartamento ammobiliato. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Matelica che chiede: “In caso di rottura di un elettrodomestico in un appartamento ammobiliato, chi deve pagare il proprietario o l’inquilino?”.
Nei rapporti tra proprietari e inquilini, se l'appartamento è ammobiliato capire chi deve pagare per la rottura di un elettrodomestico non è sempre semplice. Infatti, i riferimenti normativi che possono fungere da orientamento sono i soli articoli 1576, 1590 e 1609 del codice civile. La prima disposizione, in particolare, stabilisce che il locatore, nel corso della locazione, deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione. Di queste ultime, infatti, deve farsi carico il conduttore. L'articolo 1576 precisa poi che per quanto riguarda le cose mobili le spese di manutenzione e conservazione sono a carico del conduttore, salvo patto contrario. La norma di cui all'articolo 1590 c.c., invece, stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha trovata, fatto salvo il normale deterioramento o il consumo. Fino ad ora è quindi chiaro che il conduttore che abbia preso in locazione un appartamento con mobili ed elettrodomestici, dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria, anche al fine di mantenere, per quanto possibile, l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto. Ed è proprio per una maggiore chiarezza a proposito che possiamo chiamare in soccorso l'articolo 1609 c.c., in base al quale le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell'inquilino, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. Da un'interpretazione delle norme elencate, è possibile in ogni caso stabilire, con riferimento ad un elettrodomestico, che se lo stesso smette di funzionare, ad esempio, perché molto vecchio o a causa di un guasto elettrico cagionato da un fulmine, è innegabile che sarà il proprietario a doversi fare carico della sistemazione del bene.
Viceversa, se si rompe un pezzo a causa dell'utilizzo prolungato o dall'utilizzo scorretto da parte dell'inquilino, sarà quest'ultimo a doverne sostenere gli oneri di riparazione. Un aiuto, tuttavia, può talvolta provenire dalle tabelle di ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino, concordate dalle organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato. In esse, infatti, viene effettuata una precisa assegnazione di spese tra locatore e conduttore per determinate, specifiche voci. Se, quindi, il dubbio su chi debba farsi carico della riparazione riguarda un bene indicato nelle tabelle, il problema è facilmente risolto. Affinché tali tabelle possano reputarsi applicabili, tuttavia, è necessario che le stesse siano espressamente richiamate nel contratto di locazione. Viceversa esse non sono in alcun modo vincolanti. La ripartizione avverrà, quindi, esclusivamente sulla base della tabella che sia stata espressamente riportata in contratto. In ogni caso, ci dice la Corte di Cassazione «nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. (Cass. 22 maggio 2014 n. 11353).
Pertanto in risposta al nostro lettore potremmo quindi dire che, “Le riparazioni di piccola manutenzione riguardo agli elettrodomestici, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito” (Cass. Civ., sentenza n. 8191/1995).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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