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Bullismo tra studenti: la scuola può essere condannata al risarcimento danni?

Bullismo tra studenti: la scuola può essere condannata al risarcimento danni?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili albullismo tra studenti all’interno del contesto scolastico.

Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice diMacerata che chiede: “La scuola può essere condannata al risarcimento danni in caso di bullismo tra studenti all’interno dell’istituto?”

Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente in ambito civilistico, nella quale un genitore si è rivolto al Tribunale chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, e più precisamente nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo della vittima.

A tal proposito risulta utile ricordare che per giurisprudenza unanime e consolidata, nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità che originano da condotte di alunni e insegnanti poste in essere nel corso dell’orario scolastico, risulta unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti pur avendo quest’ultimi autonoma personalità giuridica, e per l’effetto tali amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato e, nelle liti afferenti agli illeciti di “culpa in vigilando”, pertanto, legittimato passivo risulta unicamente il Ministero e mai l’Istituto (ex multis, Corte di Cassazione n. 6372 del 2011).

Inoltre, tenuto conto chei soprusi avvenuti all’interno dell’Istituto e durante l’orario scolastico sono riconducibili all’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente addetto alla struttura scolastica tanto da aver occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali, tale fattispecie è sussumibile sotto la disciplina dell’art. 2048, comma 2, c.c. il quale testualmente recita: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»; incombe quindi all’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità ex art. 2048, comma 3, c.c., si libera soltanto in presenza dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (ex multis, Corte di Cassazione, n. 8811 del 2020).

Alla luce di tali considerazioni e in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “Il MIUR è responsabile e pertanto è condannato a risarcire i danni patiti da uno studente rimasto vittima di atti di bullismo consumati nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, ad opera di un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo del bambino ferito, in quanto i soprusi hanno avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica (Trib. Potenza, Sez. Civile, sentenza n. 380/21; dep. il 12.04.21)".

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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