Consumi anomali in bolletta non segnalati al cliente: azienda condannata al risarcimento danni
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le contestazioni sull’eccessiva entità dei consumi fatturati dai relativi fornitori ai singoli utenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Bolognola che chiede: “E’ possibile chiedere un risarcimento danni su una bolletta dai consumi eccessivi per omessa segnalazione di consumi anomali?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli utenti. A tal proposito ci è utile analizzare una vicenda giudiziaria che all’origine ha avuto una fattura eccessiva recapitata ad un utente che si è trovato a dover pagare una cifra enorme per un anomalo consumo di acqua potabile.
Pronta la reazione dell’utente che cita in giudizio la società esercente il locale servizio idrico e chiede “il risarcimento dei danni subiti”, ponendo in evidenza l’inadempimento dell’azienda, ossia la mancata segnalazione di “consumi anomali”, frutto, peraltro, di “una perdita occulta nell’impianto”.
La posizione assunta dall’utente è legittima, secondo i Giudici di merito; così, prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale condannano la società a pagare al cliente ben 3mila e 312 euro. Nel contesto della Cassazione la società contesta la visione tracciata in appello; a suo parere, difatti, non è ravvisabile alcun obbligo a carico dell’azienda, alla luce del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all’ipotesi di “una perdita occulta nell’impianto idrico del cliente” con conseguenti “rilevanti consumi anomali”.
Questa obiezione non convince i magistrati di terzo grado, i quali mostrano di condividere in pieno, invece, la chiave di lettura fornita dal Tribunale. Più precisamente, preso atto degli “obblighi di correttezza e buonafede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica”, “il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla loro rilevazione e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo”, come avvenuto in questa vicenda, “non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo comunicativo previsto per l’azienda fornitrice” in materia di “ricostruzione dei consumi a seguito di perde occulte”, poiché la società deve fare ricorso a “modalità idonee a consentire al cliente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta”.
A fronte di questo quadro, poi, “l’adempimento o meno del cliente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura” non basta ad escludere “l’inadempimento dell’azienda al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Di conseguenza, è sacrosanto il diritto dell’utente ad ottenere dall’azienda il risarcimento del danno subito”.
Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “Non discutibile la responsabilità della società che gestisce il servizio idrico e ha fatto recapitare al cliente una fattura eccessiva senza però segnalare gli anomali consumi registrati frutto di una perdita occulta nell’impianto tanto da condannarla al relativo risarcimento”(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 24904/21).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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