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Auto in sosta fuori dalle strisce blu: legittima la multa da parte dell'ausiliario del traffico?

Auto in sosta fuori dalle strisce blu: legittima la multa da parte dell'ausiliario del traffico?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’inidoneità dei verbali elevati dagli ausiliari del traffico, in circostanze che esulino dalla violazione delle disposizioni previste in tema di parcheggi a pagamento. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Si può considerare legittima la multa per mancato pagamento del ticket al proprietario di  un’automobile posteggiata al di fuori delle strisce blu?”

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n.551/2009, affermando testualmente quanto segue: “Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni quando le stesse concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono, secondo quanto previsto dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività sia impedito o, in qualsiasi modo, ostacolato o limitato. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S.”(Cass. Civ.; Sez. II; Sent. n. 2973/2016).

Difatti, i commi 132 e 133 dell’art. 17 della citata Legge. n. 127/1997, prevedono rispettivamente che: "I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione” e che: “Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone […]. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.

A tal proposito occorre infatti rilevare come in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, il legislatore con le norme sopra richiamate, abbia disposto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, con ciò stabilendo che tali funzioni attribuite riguardino esclusivamente le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree ad oggetto di concessione, essendo queste ultime strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, oltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “In tema di circolazione stradale, i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei pubblici posteggi e trasporti è limitata all'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket; ogni altra violazione è da intendersi di competenza degli agenti indicati dall’art. 12 co.3 C.d.S.”. (Corte di Cassazione; Sez. Un.; Sent. n. 5621/2009).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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