Esdebitazione: quando è possibile cancellare tutto i propri debiti? Ecco la casistica
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente vicende riferite alle procedure debitorie in particolar modo all’esdebitazione del debitore incapiente. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana:
"In seguito alle modiche apportate alla legge 3/2012 dal D.L. 137/2020, arrivano, da diversi Tribunali, ex multis quelli di Cuneo e di Macerata, i primi decreti di esdebitazione dell'incapiente, ovvero la cancellazione dei debiti per quei debitori che hanno rilevanti debiti residui, perchè derivanti da pregresse attività svolte o anche solo per un residuo debito relativo al contratto di mutuo, e/o finanziamenti vari, debiti e finanziamenti che poi non sono più riusciti a pagare, ma che oggi non hanno più alcuna utilità da mettere a disposizione dei creditori rimasti impagati.
L'art. 14-quaterdecies ha introdotto infatti la figura del "debitore incapiente", ovvero quella figura del debitore, persona fisica, meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
La legge sul sovraindebitamento ha dato quindi l'opportunità, anche al debitore del tutto impossidente, di accedere alla procedura e ottenere l'esdebitazione dal residuo dei debiti, ma ha limitato questa opportunità solo per una volta nella vita, con conseguente impossibilità futura di accedere nuovamente alla procedura per debiti assunti.
A tal proposito, vi è la decisione del Tribunale di Cuneo nei confronti di una debitrice che a seguito della chiusura del fallimento di una società, risultava ancora essere debitrice, per garanzie concesse, dell'importo complessivo di euro 321.839,52, cifre tutte derivanti dai debiti fallimentari non onorati; la stessa dipendente oggi di una s.r.l., con una retribuzione pari ad € 1.200,00, non disponeva certamente di alcuna somma da porre a disposizione dei creditori e non era in grado di offrire, ai creditori rimasti impagati a seguito del fallimento, alcuna utilità diretta o indiretta, e nemmeno in prospettiva futura.
Accedeva dunque alla procedura prevista per i soggetti sovraindebitati, e chiedeva di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies l. 3/2012.
Il giudice del Tribunale di Cuneo, così disponeva: "Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza della debitrice, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento". Concedeva quindi, alla debitrice l'esdebitazione a "zero" del residuo debito impagato, onerandola tuttavia, per i successivi quattro anni, a pena di revoca del beneficio, di depositare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies.
L'altro decreto di esdebitazione a "zero", che arriva invece proprio dal Tribunale di Macerata, riguarda una donna separata, con figlia a carico, una retribuzione molto bassa, che aveva però dei debiti contratti con delle finanziarie. Il Giudice del Tribunale di Macerata, concedeva alla signora l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies, anche in questo caso ordinando alla debitrice, a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive, di redigere e depositare la dichiarazione annuale dei redditi sia positiva che negativa.
Per tali motivi, risulta corretto affermare che, “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati” (art. 14 quaterdecies, Legge n. 3 del 27.01.2012).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana".
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