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Scontro tra genitori sul vaccino del figlio minore: cosa fare?

Scontro tra genitori sul vaccino del figlio minore: cosa fare?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i rapporti in generale tra genitori e nello specifico cosa fare in caso di scontro tra gli stessi riguardo la vaccinazione da Covid-19 al proprio figlio minore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Cosa fare in caso di scontro tra genitori riguardo la vaccinazione da Covid-19 del proprio figlio minorenne?”.

Le cronache giudiziarie rappresentano sempre con maggiore frequenza il contrasto che vede protagonisti i due genitori sulla vaccinazione del figlio minorenne. In tal caso, se la coppia sta insieme, occorre fare riferimento a quanto dispone l'art. 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale; questa norma impone infatti ai genitori di esercitarla di comune accordo, così come di comune accordo devono essere prese le decisioni più importanti che riguardano la vita del figlio. Accordo che, se non viene raggiunto, legittima ciascuno dei genitori a ricorrere al giudice, il quale una volta sentiti madre e padre e ascoltato il minore di età superiore ai 12 anni o inferiore (se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene più utili soprattutto nell'interesse del figlio e dell'unità della famiglia. Mentre in caso di coppia separata, l'art. 709 ter c.c. dispone che, "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso". Sul tema diverse sono le pronunce giurisprudenziali. La Corte di Appello di Napoli ad esempio, nella sentenza del 30 agosto 2020, ha dovuto decidere su una vicenda relativa alla vaccinazione obbligatoria del figlio di due genitori separati.

La madre si opponeva al trattamento, mentre il padre era di parere favorevole. La Corte alla fine ha deciso in favore del padre, respingendo il reclamo della madre contro il decreto del Tribunale dei Minori, che aveva disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale della donna per quanto riguarda la somministrazione delle dosi di vaccino, conferendo al padre l'incarico di provvedere ad accompagnare il figlio per sottoporlo alle vaccinazioni e riaccompagnarlo a casa. Difatti, in assenza di pregiudizio per la salute del figlio, come nel caso di specie, la Corte ricorda che: "È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un "intervento collettivo", in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati".

Decisione similare è quella presa dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 16 febbraio 2017. Il provvedimento ha infatti prescritto che: "Per le decisioni in relazione alle vaccinazioni i genitori seguano quanto indicato dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, qualora il pediatra ritenesse opportuno sottoporre la minore a vaccinazioni il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra, e per sottoscrivere i relativi consensi anche in assenza del consenso dell'altro genitore, con onere di comunicazione all'altro di quanto effettuato". In un altro caso risolto, invece, dal Tribunale di Milano con un provvedimento del 2018, la madre aveva azionato un ricorso 709 ter c.p.c per chiedere che i figli venissero sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie e ad alcune facoltative. Vaccinazioni a cui il padre, avvicinatosi alla medicina omeopatica, si opponeva. In quel caso il Tribunale di Milano ha deciso di sottoporre i minori alle vaccinazioni obbligatorie, ma non a quelle facoltative perché la loro mancata somministrazione non sarebbe risultata pregiudizievole per la salute dei bambini considerata la loro età e la scarsa diffusione territoriale delle malattie contro le quale la madre richiedeva l'immunizzazione.

Pertanto, se questo orientamento verrà mantenuto anche per la vicenda Covid Sars 19, in risposta alla nostra lettrice, pare proprio che ci siano pochi spazi per ritenere che una posizione “novax” del genitore (contro la volontà dell’altro o del figlio) possa risultare accoglibile da parte dei giudici, tenuto conto che, “ Ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore per la gravità e la diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci e concordati che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. E ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre stiano insieme o siano separati/divorziati in quanto si ritiene più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (cfr tra le altre Trib Milano 17.10.2018; C Appello Napoli 30.08.17; Trib Roma 16 febbraio 2017).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                    

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