di Oberdan Pantana
Chiedilo all’avvocato: Installare uno spyware sul cellulare è reato?
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violazione della segretezza delle conversazioni telematiche altrui, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Morrovalle che chiede: “E’ penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi non sono stati utilizzati?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15071/2019, affermando la responsabilità penale di un marito, che aveva collegato il cellulare della moglie ad uno “Spy-Software” per monitorarle le chiamate, punendolo pertanto ex art. 617-bis c.p., il quale stabilisce espressamente: “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”. Difatti, nel caso in esame, la Suprema Corte ha valutato la punibilità dell’uomo, sulla base di un’autorevole interpretazione del diritto vivente, fornita proprio dalle Sezioni Unite, con sentenza n.26889/2016, la quale ha permesso di includere i programmi informatici denominati “Spy-Software”, nella categoria degli apparati indicati espressamente dalla norma del codice penale appena citata, chiarendo che “l’evoluzione tecnologica ha consentito di apportare strumenti informatici del tipo software, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche”(Cass. Pen.; Sez. Un.; Sentenza n. 26889 del 28/04/2016), evidenziando a tal proposito, una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo, consentono di realizzare scopi vietati dalla legge. Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dall’uomo, in relazione alla circostanza che la moglie fosse stata di fatto avvertita dal figlio, circa l’installazione di tale programma sul suo cellulare, senza però smettere mai di usarlo, si è rilevato che il riferimento alla norma penale di cui all’art. 617-bis c.p., ha lo scopo di anticipare la tutela alla riservatezza e libertà delle comunicazioni, attraverso la sanzione dei fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, non essendo dunque necessaria alcuna condotta ulteriore. Pertanto, in adesione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte e in risposta alla domanda della nostra lettrice, è da intendersi che: “Ai fini della configurabilità del reato in esame deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati”(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza del 05.04.2019, n. 1507). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Chiedilo all'avvocato: quando un erede si dice indegno e come si dimostra il condizionamento sul testamento
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle successioni e nello specifico quando un erede risulta indegno a succedere. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "In quali casi un erede può essere escluso dall’eredità per indegnità a succedere?". La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su una vicenda successoria che ha offerto l'occasione per chiarire sia i presupposti necessari per mettere in discussione la validità di un testamento, sia le condizioni che possono condurre alla dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti di chi abbia interferito nella formazione delle ultime volontà del defunto. Il caso nasceva da una controversia familiare insorta dopo la morte di una donna che aveva disposto del proprio patrimonio mediante testamento pubblico ricevuto da un notaio, impugnato da uno degli eredi con la contestazione che la testatrice, al momento della redazione dell'atto, non fosse pienamente capace di intendere e di volere e che alcuni beneficiari avessero esercitato un'influenza indebita sulle sue decisioni. L'attore aveva pertanto chiesto non solo l'annullamento delle disposizioni testamentarie per presunta incapacità naturale della de cuius, ma anche la dichiarazione di indegnità di una delle due sorelle e del coniuge, sostenendo che il loro comportamento avesse alterato il libero processo di formazione della volontà della testatrice, incidendo sulla ripartizione del patrimonio in modo non conforme alle sue reali intenzioni. A tal proposito si evidenzia come l'annullamento di un testamento richiede la prova di una totale incapacità del testatore nel momento esatto della redazione dell'atto, non essendo sufficienti condizioni di fragilità psicologica, stati emotivi alterati o compromissioni parziali delle facoltà mentali. Difatti, i giudici di legittimità hanno ricordato che la capacità di agire rappresenta la condizione ordinaria della persona e che l'incapacità, costituendo un'eccezione, deve essere rigorosamente dimostrata da chi la deduce, con un onere probatorio particolarmente gravoso quando le ultime volontà siano state raccolte in un atto pubblico davanti a un notaio, elemento che costituisce un significativo indice della consapevolezza del disponente. La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che, ai fini della dichiarazione di indegnità a succedere, non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che un familiare abbia rivolto al testatore richieste, suggerimenti, consigli o insistenti sollecitazioni, poiché tali condotte, pur potendo incidere sul piano psicologico e relazionale, non integrano di per sé quella attività fraudolenta richiesta dall’ordinamento per giustificare una sanzione così incisiva quale l’esclusione dall’eredità. Ai fini della configurabilità della cosiddetta captazione della volontà testamentaria è invece necessario dimostrare l’esistenza di veri e propri mezzi fraudolenti o artifici, idonei, avuto riguardo all’età, alle condizioni di salute e alla complessiva situazione psichica del testatore, a trarlo in inganno mediante la creazione di false rappresentazioni della realtà, tali da orientarne le determinazioni patrimoniali verso scelte che non avrebbe liberamente compiuto in assenza di un indebito condizionamento. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "La dichiarazione d'indegnità a succedere per captazione della volontà testamentaria richiede la dimostrazione dell'uso di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata" (Cass. civ., ord. n. 12238/2026). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Affidamento figli e scelta della scuola: tra genitori distanti prevale l'interesse del minore, la sentenza della Cassazione
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'affidamento dei figli, in particolare i criteri con cui i giudici bilanciano l’interesse scolastico del minore con il rapporto genitoriale. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando i genitori vivono in luoghi diversi, che incidenza può avere la scuola con il rapporto genitoriale in sede di affidamento?”. Riguardo il caso di specie, recentemente la Corte di Cassazione, ha ribadito il consolidato diritto secondo il quale, “Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori non comporta necessariamente una perfetta simmetria dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, e che ciò che conta realmente è la qualità delle relazioni e, soprattutto, il benessere complessivo del minore, che deve essere garantito anche attraverso una valutazione concreta della sua vita quotidiana, dei ritmi scolastici, del riposo e della possibilità di coltivare le proprie relazioni sociali”. La pronuncia risulta particolarmente significativa perché affronta un tema molto frequente nella pratica quotidiana: il bilanciamento tra il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con il genitore non collocatario e la necessità di garantirgli una vita ordinata e stabile sotto il profilo scolastico, educativo e relazionale, assicurandogli adeguato riposo e condizioni favorevoli alla crescita armoniosa e serena. Quando il giudice deve stabilire quale scuola debba frequentare un figlio di genitori separati, la valutazione non si limita alla distanza chilometrica dalle abitazioni dei genitori, ma riguarda l’organizzazione complessiva della vita del minore, valutando tempi di trasporto, la possibilità di partecipare con continuità ad attività sportive e ricreative, la frequenza di amici e legami sociali, e la capacità di rispettare un ritmo regolare di studio e di riposo. Ad esempio: un ragazzo che segue una squadra di calcio, una scuola di musica o un corso di nuoto nel quartiere della scuola del genitore collocatario beneficia di continuità e regolarità che favoriscono la sua crescita, mentre spostamenti frequenti tra abitazioni lontane possono comportare stress, riduzione del tempo di riposo, sacrificio dello studio e delle attività extrascolastiche. In tali casi il Tribunale può stabilire un assetto di frequenza diverso, distinguendo i giorni della settimana e i fine settimana da trascorrere con ciascun genitore, con l’obiettivo di tutelare la serenità quotidiana del minore e il suo equilibrio emotivo. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: «Il giudice può legittimamente confermare la scuola più vicina alla residenza del genitore collocatario anche se ciò comporta una maggiore distanza dall’altro genitore, quando questa scelta consente al minore di studiare con serenità, riposare adeguatamente, partecipare alle attività sportive e mantenere relazioni sociali stabili, inoltre il provvedimento può essere sempre adeguato in caso di nuove esigenze, in tutte le decisioni relative ai tempi di permanenza e ai contributi economici, prevale dunque il superiore interesse del figlio, non la mera parità dei giorni o delle distanze tra i genitori» (Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 08.06.2026, n. 19323). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Rumori e puzza di cucinato in condominio: cosa si rischia? L'avvocato Pantana fa chiarezza
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato, in particolare in riferimento alla problematica delle immissioni di fumi, odori e rumori molesti. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “A quali responsabilità può andare incontro colui che pone in essere delle immissioni moleste nell’appartamento condominiale sovrastante con l’odore di cucinato o rumori? Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini, con particolare riguardo alle cosiddette molestie olfattive, nello specifico in odori o fumi provenienti da cucine o da ambienti simili, od acustiche, tali da creare fastidio e disagio nel soggetto che le subisce. Innanzitutto, occorre specificare quanto previsto dall’art. 674 c.p.: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”. A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che recentemente ha ribadito quanto segue: “La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive con la specificazione che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., criterio che costituisce un referente normativo per il cui accertamento non è necessario disporre una perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti” (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 14467/17; depositata il 24 marzo 2017). Pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., le immissioni possono considerarsi moleste soltanto nel momento in cui superano il limite della normale tollerabilità; infatti, ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un terreno o di un edificio non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni derivanti dal terreno o edificio del vicino, se le stesse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Tutto ciò anche riguardo alle immissioni rumorose, dette anche acustiche, provenienti dagli appartamenti adiacenti, situazioni anch’esse motivo di accesi contrasti condominiali tra colui che le subisce ed il soggetto che le emette, attraverso condotte, quali: spostamento di mobili, tenere la musica ad alto volume, continuo vociare, utilizzo nelle ore serali o notturne di elettrodomestici particolarmente rumorosi, ecc… La tutela penale di riferimento è rappresentata dall’art. 659 c.p., secondo il quale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro”. Ebbene, anche in questo caso, ed in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “Al fine di comprendere se l’immissione acustica sia illecita o meno, sarà necessario procedere alla sua valutazione tenendo presente il criterio della normale tollerabilità, il cui superamento del limite dovrà recare un potenziale disturbo ad una pluralità di persone, a nulla rilevando poi che alcune non siano state effettivamente disturbate (Cass. I, n. 1394/1999). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla legittimità o meno dell’assegno divorzile. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?” Il caso richiesto ci porta ad una vicenda recentemente affrontata dalla Suprema Corte nella quale l’ex marito ricorreva dinanzi al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio e la conseguente revoca dell’assegno riconosciuto all’ex moglie, la quale percepiva un importo mensile di 300 euro, oltre ad un ausilio statale di circa 130 euro. Nel corso del giudizio è emerso come la donna, all’epoca trentanovenne, in buono stato di salute e pienamente idonea allo svolgimento di un’attività lavorativa, non avesse dimostrato un concreto e costante impegno nella ricerca di un’occupazione stabile. Elemento centrale della vicenda è stato comunque il rifiuto di una proposta lavorativa che avrebbe garantito alla donna una retribuzione mensile di circa 700 euro, circostanza che i giudici hanno ritenuto significativa ai fini della valutazione dell’effettiva volontà della stessa di raggiungere una condizione di autosufficienza economica. Inoltre, veniva evidenziato come la revisione delle condizioni economiche conseguenti al divorzio non dipenda esclusivamente da un mutamento reddituale delle parti, ma possa trovare fondamento anche nell’inerzia del coniuge beneficiario che, pur avendone la possibilità, non si attivi senza giustificato motivo per conseguire l’autonomia economica, in contrasto con i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione personale che regolano i rapporti post-coniugali. Nel ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ex moglie, che nel frattempo si era vista revocare l’assegno divorzile sia in primo sia in secondo grado, contestava la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, sostenendo che il rifiuto dell’offerta lavorativa non potesse integrare un “giustificato motivo sopravvenuto” idoneo a legittimare la revoca dell’assegno divorzile, poiché tale circostanza non avrebbe determinato alcun effettivo mutamento della propria situazione economica. La donna evidenziava inoltre il sostanziale divario reddituale esistente tra gli ex coniugi e il contributo fornito dalla stessa alla vita familiare durante il matrimonio. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’ex moglie, ribadiva che il rifiuto ingiustificato di una opportunità lavorativa costituisce un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’articolo 9 della legge sul divorzio, poiché idoneo ad incidere, in chiave prognostica, sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi. La Corte ha inoltre precisato che l’assegno divorzile non costituisce una rendita definitiva e immutabile, ma uno strumento suscettibile di revisione o revoca ogniqualvolta intervengano circostanze nuove e rilevanti. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: “L’assegno divorzile può essere revocato quando l’ex coniuge, pur essendo in grado di lavorare, rifiuti senza valide giustificazioni concrete opportunità lavorative e non dimostri un reale impegno nel raggiungimento della propria autonomia economica”.
Insulti al datore di lavoro via social: legittimo il licenziamento?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai social network con particolare riferimento ai limiti del diritto di critica del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: "Si può essere licenziati per alcuni post offensivi pubblicati su Facebook contro il proprio datore di lavoro?". Con l’utilizzo sempre più diffuso dei social network nella vita quotidiana, impiegati per condividere opinioni, esperienze e momenti della propria sfera privata e professionale, sono aumentati anche i casi di lavoratori che affidano a Facebook o ad altri canali online sfoghi, critiche e commenti relativi al proprio ambiente di lavoro. Un utilizzo improprio di tali piattaforme può determinare una lesione dell’immagine, della reputazione dell’identità aziendale, incidendo direttamente sul rapporto fiduciario che costituisce il fondamento del vincolo lavorativo, e per tale ragione, la giurisprudenza si è progressivamente orientata verso una maggiore tutela dell’interesse del datore di lavoro alla salvaguardia della propria immagine e della reputazione aziendale, soprattutto nei casi in cui le dichiarazioni diffuse online risultino idonee a incidere in modo grave sul rapporto di fiducia che costituisce il fondamento del vincolo tra datore di lavoro e dipendente. In questo contesto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, che è tornata ad affrontare il tema dell’utilizzo dei social network da parte dei lavoratori e delle conseguenze disciplinari derivanti dalla pubblicazione di contenuti offensivi nei confronti dell’azienda. La vicenda riguarda un dipendente che, per diversi mesi, aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook post e commenti ritenuti gravemente denigratori e lesivi dell’immagine della società presso cui lavorava: secondo quanto ricostruito le pubblicazioni non si limitavano a una critica delle condizioni di lavoro o dell’organizzazione aziendale, ma si traducevano in vere e proprie espressioni offensive, accompagnate da accuse non dimostrate nei confronti della società e dei suoi rappresentanti, tali da eccedere il perimetro della mera opinione soggettiva. A seguito di ciò, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento disciplinare, evidenziando come il diritto di critica del lavoratore, pur essendo espressione della libertà costituzionalmente tutetala, debba essere esercitato entro limiti rigorosi e ben individuati dalla giurisprudenza, in particolare, la critica è legittima solo quando rispetta i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza espressiva e della pertinenza rispetto all’interesse sociale o lavorativo sotteso, mentre non può ritenersi scriminata qualora si traduca in attacchi personali, insinuazioni gratuite o attribuzioni non verificate; diversamente, quando vengono utilizzate espressioni aggressive o comunque idonee a ledere la reputazione dell’azienda, la condotta può integrare una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Il lavoratore può essere legittimamente licenziato quando i post pubblicati sui social assumono contenuto offensivo e denigratorio nei confronti del datore di lavoro, superando i limiti del legittimo diritto di critica e determinando una lesione grave e irreparabile del vincolo fiduciario" (Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 14.05.26, n. 14165). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Abbonamenti pay tv e rinnovi automatici con richieste di soldi: sono legali?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa agli abbonamenti standard riguardo contratti predisposti unilateralmente dalla società quali quelle riguardanti le pay tv. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Matelica che chiede: “Ho firmato il contratto standard sottoposto per concludere il contratto con una pay tv, dopo anni mi vengono chiesti dei soldi per i rinnovi automatici: è legittimo?”. Garantendo una sempre maggiore offerta di intrattenimento, sport, cinema e programmi televisivi per tutti i gusti, oggi le pay tv attraggono milioni di consumatori, proprio per questo motivo, una recente decisione della Corte di Cassazione è destinata ad avere effetti molto importanti nei rapporti tra utenti e società che forniscono servizi continuativi in abbonamento. La decisione affronta una situazione estremamente frequente: molti contratti standardizzati prevedono infatti il rinnovo automatico dell’abbonamento in assenza di disdetta da parte del cliente, spesso il consumatore firma il modulo senza soffermarsi sulle condizioni generali, per poi ritrovarsi, richieste di pagamento per canoni, interessi di mora e penali. È quanto accaduto nel caso definito in Cassazione, nel quale un privato aveva sottoscritto un contratto di abbonamento con una pay tv e, a distanza di anni, si era visto richiedere oltre mille euro per canoni maturati nell’arco di un triennio, oltre a interessi e penali connesse anche alla mancata restituzione della smart card; secondo la società fornitrice del servizio, il contratto si era automaticamente rinnovato in assenza di disdetta, circostanza questa contestata dal consumatore sostenendo di non averla mai approvata in modo espresso e consapevole. A tal proposito, proprio il secondo comma dell’articolo 1341 c.c., disciplina le condizioni generali di contratti predisposti unilateralmente da una delle parti stabilendo che alcune clausole considerate vessatorie devono essere approvate specificamente per iscritto e, tra queste, rientrano anche quelle relative al rinnovo automatico del contratto; la ratio della norma è chiara: evitare che il consumatore accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite all’interno di moduli standardizzati predisposti dal professionista. Proprio per questo il legislatore richiede una doppia manifestazione di volontà, vale a dire una firma generale per aderire al contratto e una firma ulteriore, autonoma e separata, per approvare le clausole vessatorie. Secondo la Cassazione, tale requisito non costituisce una mera formalità burocratica, ma rappresenta un concreto strumento di tutela della consapevolezza contrattuale del consumatore. Nel contratto contestato, inoltre, veniva utilizzato il cosiddetto sistema “opt-out”, attraverso il quale il cliente firmava una dichiarazione generale di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e solo in un momento successivo era chiamato, eventualmente, a escludere le clausole ritenute non desiderate mediante la compilazione di apposite caselle. Anche tale meccanismo è stato ritenuto non conforme alla disciplina vigente, la Suprema Corte ha chiarito che la logica del codice civile opera in senso opposto: non spetta al consumatore attivarsi per eliminare le clausole sfavorevoli, ma è il professionista a dover acquisire un consenso espresso, specifico e consapevole sulle condizioni maggiormente onerose. Secondo i giudici, il modello contrattuale adottato dalla società finiva così per “rovesciare” il sistema di tutela previsto dall’articolo 1341 c.c., favorendo il rinnovo automatico del contratto senza garantire una reale consapevolezza del consumatore. Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il significato della firma separata: la Cassazione precisa che tale sottoscrizione ha la funzione di richiamare in modo effettivo e inequivocabile l’attenzione del contraente sulle clausole che possono incidere in maniera significativa sui suoi diritti o sui suoi obblighi economici, come quelle relative ai rinnovi automatici, alle penali o alle limitazioni del diritto di recesso. Non è quindi sufficiente che tali condizioni siano semplicemente inserite in moduli lunghi e complessi: in assenza di una specifica approvazione, esse devono ritenersi inefficaci. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: “Qualora il contratto di abbonamento pay tv contenga una clausola di rinnovo automatico non approvata con firma specifica e separata, tale clausola può essere considerata inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c.; di conseguenza, il consumatore ha diritto di contestare le richieste di pagamento relative ai rinnovi successivi, comprese penali e interessi maturati” (Cass. Civ., Ordinanza n. 12153/2026). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Morte del paziente a seguito della colonscopia: è responsabile il medico?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica; ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "E’ responsabile il medico specialista ospedaliero il cui paziente a seguito di una colonscopia muore?". Ci è utile riguardo il caso di specie approfondire una recente vicenda nella quale un medico specialista ha eseguito un esame di colonscopia per finalità diagnostiche, stante la manifestazione di dolore continuo lamentato dalla donna all'emiaddome destro. Il medico nell'eseguire l'esame ha provocato la morte della paziente in conseguenza di una lacerazione della parete colica. Il medico è stato quindi ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per colpa generica dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia e colpa specifica in quanto lo stesso ha eseguito l'esame, che nel caso di specie appariva sproporzionato tenuto conto anche delle avanzata della paziente, senza rispettare le linee guida, omettendo di eseguire un preliminare approfondimento diagnostico con tecniche meno invasive ed in assenza di adeguata preparazione intestinale. Anche per la Cassazione, a cui il medico ha ricorso per contestare la condanna, non sono in discussione le cause della morte della paziente in quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non ha valutato le linee guida in materia, in quanto le stesse prevedono che la colonscopia è un esame invasivo a rischio di perforazione nelle donne in età avanzata. Prima di eseguire un esame del genere lo specialista deve quindi procedere a un corretto inquadramento anamnestico e clinico e a una corretta valutazione della indicazione dell'esame prescritto dal medico generico o da altro specialista, ciò perché, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, non si può ritenere che lo specialista endoscopista sia il "mero esecutore" di indagini richieste da altri, non foss'altro perché tale valutazione è necessariamente richiesta al fine di procedere ad un'informazione adeguata necessaria al fine di "raccogliere una valida disposizione di volontà del paziente". Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, “In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso esaminato una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l'esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l'esame stesso (assunzione di farmaci, parametri vitali, esito esami ematochimici), anche la bontà della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all'esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata, soprattutto allorquando l'esame in questione sia stato prescritto da un medico non specialista (nel caso in esame il medico di medicina generale che seguiva la paziente)".(Cass. Pen., sentenza n. 30051/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Infiltrazioni dal lastrico solare di un condomino: chi paga?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle infiltrazioni nei condomìni e alla ripartizione delle spese, con attenzione ai profili di responsabilità tra proprietari e condominio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se dal lastrico solare di un condomino provengono infiltrazioni d’acqua chi è tenuto a pagare?”. Le infiltrazioni d’acqua nei condomìni continuano a rappresentare una delle principali fonti di contenzioso tra proprietari di appartamenti, ma non sempre le spese vengono ripartite in modo coerente con la reale funzione dei beni coinvolti. È proprio su questo punto che interviene una recente decisione della Corte di Cassazione, destinata a incidere in modo significativo sulla prassi, affrontando il tema delle infiltrazioni provenienti da lastrici solari o terrazze a livello di proprietà esclusiva e dei relativi criteri di imputazione dei costi. La vicenda origina da un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nel quale i proprietari di un’unità immobiliare avevano convenuto in giudizio la titolare dell’appartamento sovrastante, lamentando danni causati da ripetute infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva di quest’ultima; gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta, la sua condanna al risarcimento dei danni subiti e l’esecuzione delle opere necessarie ad eliminar le cause di infiltrazione. Nel corso del giudizio veniva accertato che le infiltrazioni erano dovute a una inadeguata impermeabilizzazione e a un sistema di deflusso delle acque non idoneo, senza che emergessero elementi sufficienti per imputare tali carenze a una condotta diretta della proprietaria del lastrico. I giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, escludevano una responsabilità esclusiva della stessa e ritenevano applicabile il criterio di cui all’art. 1126 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese per i lastrici solari ad uso esclusivo, ponendo un terzo dell’importo a carico del titolare e i restanti due terzi a carico dei condomini le cui unità risultano coperte dal lastrico; in tale prospettiva, la responsabilità per i danni veniva distribuita tra le parti. La decisione veniva impugnata dai proprietari dell’immobile sottostante, i quali contestavano l’applicazione automatica dell’art. 1126 c.c., evidenziando come nel caso di specie il lastrico solare non svolgesse una funzione di copertura a favore di una pluralità di unità immobiliari, ma incidesse solo su una. Tale circostanza, unitamente alla presenza di un edificio composto da due soli proprietari, avrebbe dovuto condurre, secondo i ricorrenti, all’applicazione di un diverso criterio di riparto, più coerente con la funzione effettiva del bene. Investita della questione, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e introduce un chiarimento di rilievo sistematico, essa osserva come il criterio previsto dall’art. 1126 c.c. abbia natura derogatoria rispetto al principio generale di cui all’art. 1123 c.c. e trovi giustificazione solo quando il lastrico, pur essendo di uso o proprietà esclusiva, svolge anche una funzione di copertura a vantaggio di più unità immobiliari, così da bilanciare l’utilità esclusiva del titolare con quella, più ampia, degli altri condomini. Diversamente, quando il lastrico solare o la terrazza a livello copre una sola unità immobiliare, viene meno la ratio della norma: applicare l’art. 1126 c.c. determinerebbe un effetto sproporzionato, imponendo al proprietario dell’immobile sottostante di sostenere una quota rilevante di spesa per un bene dal quale trae un’utilità limitata; in tali casi, afferma la Corte, il criterio corretto è quello di cui all’art. 1125 c.c., quale espressione del principio generale di proporzionalità tra spese e utilità sancito dall’art. 1123 c.c. La decisione valorizza dunque la funzione concreta del bene, imponendo di verificare se il lastrico serva più unità o una soltanto, con conseguenze dirette sulla ripartizione delle spese. Resta fermo che, in materia di infiltrazioni, può configurarsi una responsabilità concorrente tra il proprietario del lastrico, quale custode ex art. 2051 c.c., e il condominio, salvo prova contraria. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Se il terrazzo o lastrico solare da cui provengono le infiltrazioni copre esclusivamente il suo appartamento, non si applica il criterio dell’art. 1126 c.c., ma quello dell’art. 1125 c.c., con una ripartizione delle spese più aderente all’effettiva utilità del bene; resta comunque possibile una responsabilità concorrente tra il proprietario del terrazzo e il condominio, a seconda delle cause del danno" (Cass. civ., sez. II, ord., 21 aprile 2026, n. 10534). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Responsabilità da prodotto difettoso estero: chi paga?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità da prodotto difettoso, con particolare attenzione al ruolo e ai possibili profili di responsabilità del distributore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Il distributore del prodotto estero difettoso può essere chiamato come il produttore a risarcire il compratore?”. Tale vicenda è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte riguardo ad un caso in cui una signora le era stato impiantato un defibrillatore cardiaco prodotto da una società estera e distribuito in Italia da una società nazionale. A seguito di una segnalazione del Ministero della Salute, basata su un avviso dell’azienda che l’aveva fabbricato, relativo al rischio di esaurimento precoce della batteria, la donna era stata sottoposta a un primo intervento di sostituzione del dispositivo e, in seguito, a un ulteriore intervento per l’insorgenza di nuovi malori. Ritenendo di aver subito un danno da prodotto difettoso, agiva in giudizio contro il distributore italiano per il risarcimento ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), attuativo della direttiva 85/374/CEE. Il giudizio arrivato in Cassazione, la quale nel richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare la sentenza C-157/23 del 19 dicembre 2024, affermava che la nozione di produttore deve essere interpretata in senso estensivo, includendo anche l’importatore e distributore quando si presentino come responsabili del prodotto. Al fine di garantire un’ampia tutela del consumatore, non si può escludere automaticamente la responsabilità del distributore senza verificare se avesse ingenerato un affidamento nel consumatore circa la qualità e la sicurezza del bene; anche il distributore può essere qualificato come produttore quando si presenti sul mercato come garante del prodotto (Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che: “Anche il distributore può essere considerato produttore e rispondere dei danni da prodotto difettoso qualora, pur non avendo apposto materialmente il proprio marchio sul bene, si presenti sul mercato come garante del prodotto e ingeneri nel consumatore un affidamento sulla sua qualità e sicurezza”. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Usucapione e rapporti familiari: basta l'uso prolungato dell'immobile per diventarne proprietari?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’usucapione nei rapporti familiari e, in particolare, alla distinzione tra possesso e detenzione tollerata del proprietario. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Montegranaro che chiede: “Ho vissuto per oltre trent’anni in una casa di proprietà di mia zia, sostenendo anche spese e lavori: posso usucapirla?”. La questione prospettata consente di chiarire un principio fondamentale in materia di usucapione, spesso oggetto di equivoci nella prassi applicativa: il semplice decorso del tempo, pur richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 1158 c.c., non è di per sé sufficiente a determinare l’acquisto della proprietà. È infatti necessario che il soggetto eserciti sul bene un potere di fatto che si concreti in un possesso pieno, continuato e ininterrotto, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Questo profilo assume una rilevanza maggiore quando il rapporto tra le parti si inserisce in un contesto familiare o comunque caratterizzato da vincoli di stretta parentela, in cui l’utilizzo dell’immobile è riconducibile a dinamiche di solidarietà familiare, assistenza reciproca o mera ospitalità, le quali non presuppongono un trasferimento del possesso, ma si fondano su una semplice concessione del proprietario: la situazione di fatto che ne deriva è, di regola, qualificabile come detenzione e non come possesso, proprio in quanto originata dal consenso, anche tacito, del titolare del diritto. In questo senso si colloca l’art. 1144 c.c., il quale stabilisce che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, perciò, qualora il proprietario consenta a un parente di abitare o utilizzare il bene, anche per periodi lunghi, tale circostanza non è idonea, di per sé, a mutare la natura del rapporto né a far maturare un possesso utile ai fini dell’usucapione. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, nei rapporti familiari, la lunga durata dell’occupazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza del possesso, poiché è normale che il proprietario tolleri l’uso del bene da parte di un parente senza per questo rinunciare ai propri diritti; per questo motivo, chi vuole far valere l’usucapione ha un onere probatorio più rigoroso: non basta dimostrare di aver abitato o utilizzato l’immobile per molti anni, ma è necessario provare in modo chiaro che il proprietario si sia comportato in modo tale da far emergere un reale disinteresse o una rinuncia ai propri diritti sul bene. A tal proposito la Corte di Appello di Catania [...] ha escluso che possano assumere rilievo decisivo ai fini della prova del possesso tali elementi trattandosi di attività pienamente compatibili con una detenzione qualificata e non indicative dell’esercizio di un potere esclusivo sul bene. Difatti, perché possa ravvisarsi un possesso utile ai fini dell’usucapione è necessario che il comportamento del soggetto sia connotato da inequocità e idoneità a manifestare l’intenzione di esercitare un diritto pieno ed esclusivo, in aperto contrasto con la posizione del proprietario; a ciò si aggiunge il tema dell’interversione del possesso: quando la relazione con il bene abbia avuto origine da un titolo di mera detenzione, è indispensabile che il soggetto alleghi e dimostri l’avvenuto mutamento del titolo, ossia il passaggio dalla detenzione al possesso e tale trasformazione non può desumersi da un semplice mutamento interiore della volontà del detentore, né dal protrarsi nel tempo dell’utilizzo del bene, ma deve risultare da un comportamento esterno, univoco e percepibile dal proprietario. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che, "l'usucapione è escluso ogni qual volta in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri la situazione, consentendoglielo espressamente" (Corte d’Appello di Catania, 29.01.2026, n. 127). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Danni causati dall'atleta in gara: paga anche la società sportiva dilettantistica?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tematica sul risarcimento danni e nello specifico in ambito sportivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Durante una competizione un atleta provoca un fatto illecito che provoca danni, la responsabilità è solo sua o può risponderne anche la società sportiva per cui gioca?". Nel mondo dello sport, soprattutto a livello dilettantistico, è diffusa l’idea che eventuali comportamenti illeciti commessi in campo restino impuniti o confinati alla sfera personale dell’atleta, in realtà, il quadro giuridico è più articolato e meno intuitivo di quanto si possa pensare. L’ordinamento prevede che anche i soggetti che si avvalgono dell’attività altrui possano essere chiamati a rispondere dei danni provocati da chi agisce nel loro interesse: è il principio espresso dall’articolo 2049 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei "padroni e committenti" e che, secondo un orientamento ormai consolidato, si applica ben oltre i confini del lavoro subordinato. Si tratta di una forma di responsabilità di natura sostanzialmente oggettiva, fondata sul principio “cuius commoda eius et incommoda”: chi trae vantaggio dall’attività altrui deve sopportarne anche i rischi; in questo modo, l’onere della prova si sposta sul preponente, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrebbe dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, superando la tradizionale presunzione di colpa in eligendo o in vigilando. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale responsabilità non richiede necessariamente un rapporto di lavoro subordinato, né un contratto formale o una prestazione retribuita: è sufficiente che sussista un rapporto di preposizione, anche solo occasionale, ossia che il soggetto autore dell’illecito sia inserito nell’organizzazione del preponente e operi nel suo interesse. Elemento decisivo è il nesso di "occasionalità necessaria", che ricorre quando l'attività affidata abbia reso possibile o anche solo agevolato la commissione dell’illecito, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. civ. n. 2851/2025), tale nesso non viene meno neppure quando il comportamento dell’autore rappresenti un abuso o una violazione delle regole: anche un eccesso o una condotta contraria alle istruzioni può restare collegata alle mansioni, se è proprio il ruolo ricoperto ad aver creato l’occasione del fatto. Proprio su queste basi si innesta la recente decisione della Cassazione penale, sez. V, n. 12258 del 31 marzo 2026, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per un delitto di lesioni, aveva escluso la responsabilità civile dell’associazione sportiva dilettantistica di appartenenza, ritenendo indispensabile un rapporto di lavoro subordinato tra atleta e società. A seguito del ricorso della parte offesa la Suprema Corte ne accoglieva le motivazioni in quanto l'atleta era tesserato, capitano della squadra e pienamente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, essendo sottoposto al potere direttivo e disciplinare esercitato attraverso allenatore, staff tecnico e sistema disciplinare interno, come dimostrato anche dalla sanzione inflitta per i fatti accaduti: la condotta lesiva si era verificata proprio nello svolgimento della competizione sportiva, quindi nell’ambito dell’attività per cui l’atleta operava per conto della società. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che "pur in assenza di un rapporto di subordinazione lavorativa, l’associazione sportiva può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dall’illecito commesso dal proprio atleta nello svolgimento dell’attività sportiva cui è preposto" (Cass. Pen., Sez. V, Ord. n. 12258 del 31.03.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Reputazione personale online e diritto all’oblio: tutela concreta o principio teorico?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela della reputazione personale online e diritto all’oblio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Cingoli che chiede: "Come è possibile tutelare la propria reputazione personale online?". Quanto vale davvero la reputazione? Oggi, più che mai, la risposta è semplice: moltissimo. Difatti, secondo lo studio “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now” circa il 63% del valore di mercato di un’impresa dipende dalla sua reputazione, confermando come, nell’economia contemporanea, gli asset immateriali, quali la fiducia, la credibilità, l’autorevolezza e l’immagine pubblica, siano sempre più determinanti accanto a capitale, infrastrutture e proprietà intellettuale. La reputazione, infatti, influenza direttamente i risultati economici e la resilienza delle imprese nel lungo periodo. Il fenomeno è ancor più evidente quando il confine tra persona e impresa si assottiglia: il valore di un brand spesso coincide con quello del suo fondatore o volto pubblico; il caso di Chiara Ferragni e la crisi legata al "caso Balocco" è emblematico: mostra come una crisi reputazionale possa tradursi rapidamente in danni finanziari, evidenziando la vulnerabilità di modelli imprenditoriali basati sull’integrazione tra immagine personale e attività commerciale. Oggi controllare la reputazione è più complesso rispetto all’era analogica, quando le notizie avevano diffusione limitata e vita breve; l’accesso immediato, globale e permanente alle informazioni, unito al fatto che oltre il 90% degli utenti si ferma alla prima pagina dei risultati di ricerca, fa sì che la percezione pubblica si costruisca in uno spazio ristretto e definisca l’identità digitale di persone e imprese. In questo contesto assume un ruolo fondamentale il diritto all’oblio, disciplinato dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR), si tratta del diritto di ottenere la rimozione o la deindicizzazione di contenuti che risultino obsoleti, non pertinenti o sproporzionati rispetto alle finalità per cui sono stati pubblicati. Un principio che ha trovato una svolta decisiva nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (caso Costeja González), che ha chiarito un aspetto cruciale: esiste una differenza tra la cancellazione, in cui il contenuto viene eliminato alla fonte e la deindicizzazione, in cui il contenuto resta online, ad esempio negli archivi di un giornale, ma non è più facilmente reperibile tramite i motori di ricerca. Si tratta di un equilibrio delicato tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della reputazione e della vita privata, dall’altro, il diritto all’informazione e alla memoria storica. Per questo motivo, l’applicazione del diritto all’oblio non è automatica, ma richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto di diversi fattori, come il ruolo pubblico del soggetto coinvolto, l’interesse collettivo alla conoscenza della notizia, la veridicità delle informazioni, il tempo trascorso e l’eventuale presenza di dati sensibili. Proprio su questi temi è intervenuta una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione destinata a incidere sulla tutela della reputazione online. Il caso riguardava un cittadino coinvolto in un procedimento penale conclusosi nel 2022 con esito favorevole, ma nonostante l’assoluzione, alcuni articoli di stampa online continuavano a comparire tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente, rendendo facilmente accessibili informazioni ormai obsolete e prive di interesse pubblico. Il soggetto aveva richiesto la deindicizzazione dei contenuti, richiesta però accolta solo parzialmente, tanto che alcuni link erano rimasti online per oltre un anno, così da essere costretto ad agire giudizialmente per la loro rimozione oltre ad un risarcimento danni. Tale vicenda seppur arrivata in Cassazione è stata risolta con il riconoscimento della violazione del diritto all’oblio per l’illegittima permanenza dei contenuti online, e, per l’appunto, oltre alla loro cancellazione anche la liquidazione del risarcimento danni in materia di reputazione online in via presuntiva sulla base di elementi come la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca, la gravità delle informazioni diffuse e il contesto personale e professionale dell’interessato. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “La permanenza e la facile reperibilità di una notizia online possono amplificarne il suo impatto, incidendo sulla vita privata e professionale della persona anche a distanza di anni, così da meritare il diritto all’oblio oltre al risarcimento danni a tutela della reputazione digitale del soggetto lesionato” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 6433 del 18.03.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Cessione crediti e pignoramenti: perché l'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a incastrare il debitore
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al rapporto tra società di recupero credito e debitore-correntista dell’istituto di credito. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Basta la 'cessione in blocco' dei crediti da parte dell’istituto bancario per legittimare una società di recupero credito a pignorare un conto corrente?". La cartolarizzazione dei crediti è un meccanismo finanziario che consente agli istituti di credito di cedere i propri crediti oramai deteriorati a soggetti terzi, ottenendo liquidità immediata e trasferendo il rischio di insolvenza a tali società di recupero credito. I crediti ceduti vengono generalmente raggruppati in portafogli, ossia insiemi di posizioni creditorie accomunate da caratteristiche omogenee; un elemento cardine di queste operazioni è rappresentato dalla cessione “in blocco” dei crediti, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, che consente il trasferimento di interi portafogli senza la necessità di notificare singolarmente ciascun debitore. La pubblicazione dell’operazione nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti, configururando una deroga al regime ordinario. Sempre più frequentemente viene contestata la legittimazione attiva delle società cessionarie, soprattutto nei casi in cui queste non riescano a dimostrare in modo puntuale che il singolo credito azionato sia effettivamente ricompreso nella cessione in blocco. Il nodo centrale diventa la prova della titolarità del credito, che non può esaurirsi in richiami generici all’operazione di cessione, ma richiede la produzione di documentazione idonea a individuare con precisione il rapporto ceduto. In tale prospettiva si collocano numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 20739 del 28 giugno 2022, il cui orientamento è stato ripreso dalla sentenza n. 2897 del 2022 del Tribunale Ordinario di Bologna. In quest'ultimo caso, la società si era limitata a richiamare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a produrre riferimenti a codici identificativi come il cosiddetto codice CERI (Credit Exposure Reference Identifier). Il Tribunale ha chiarito che neppure tale codice può ritenersi sufficiente, se non accompagnato da elementi idonei a collegarlo in modo univoco al rapporto contrattuale originario: l’assenza di documentazione completa non consente di ritenere provata la titolarità del credito azionato. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “Il semplice rimando all’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria società di recupero credito così da decretare la revoca dell’ingiunzione opposta” (Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Tribunale di Bologna sentenza del 25.11.2022 n. 2897). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Chiedilo all'avvocato: figlio trasferito in un'altra città, cosa rischia il genitore?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla separazione dei coniugi e del relativo affidamento dei minori. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "In caso di trasferimento in una città lontana di uno dei genitori insieme al figlio in regime di affidamento condiviso cosa comporta?". Il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città, quando comporta anche lo spostamento della residenza del figlio minore, rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto di famiglia. In questi casi entrano in tensione due principi fondamentali: da un lato la libertà costituzionale di ciascun individuo di scegliere dove vivere (art. 16 Cost.), dall’altro il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (artt. 30 Cost. e 337 ter c.c.). La giurisprudenza evidenzia come il trasferimento unilaterale della residenza del figlio costituisca certamente una violazione dei doveri di cooperazione tra genitori. La decisione di modificare il luogo di vita del minore, infatti, è una questione di particolare importanza che dovrebbe essere assunta con il consenso di entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, con l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò nonostante, tale condotta non determina automaticamente conseguenze sanzionatorie sul piano dell’affidamento o del collocamento. L’ordinamento non prevede un automatismo che imponga il rientro del genitore o il trasferimento del collocamento presso l'altro genitore. Il giudice è invece chiamato a svolgere una valutazione guidata dal principio del “best interest of the child” (il superiore interesse del fanciullo). L’attenzione deve concentrarsi sugli effetti che tale scelta produce sulla vita e sull’equilibrio del bambino: qualora il minore si sia ormai inserito nel nuovo contesto scolastico e relazionale, un ulteriore spostamento forzato potrebbe risultare più dannoso. L’autorità giudiziaria non può imporre a un genitore dove risiedere, ma può valutare se sia più conforme all’interesse del minore seguirlo nella nuova città oppure rimanere nel luogo originario con l’altro genitore, modificando eventualmente il collocamento. Il principio di bigenitorialità non implica una perfetta parità quantitativa di tempo o una necessaria prossimità territoriale, ma il diritto del minore a ricevere da entrambi cura, educazione e assistenza. Quando la distanza è notevole, il giudice può intervenire rimodulando le modalità di esercizio del diritto di visita, prevedendo periodi di permanenza più lunghi durante le vacanze e l'uso di strumenti di comunicazione a distanza. Naturalmente, il trasferimento non può essere utilizzato per ostacolare il rapporto con l’altro genitore. Qualora emerga l'intento di recidere tale legame, il giudice può adottare provvedimenti correttivi (art. 709 ter c.p.c.) o, nei casi più gravi, procedere alla limitazione della responsabilità genitoriale. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: "Il trasferimento unilaterale del genitore con il figlio costituisce una condotta censurabile, ma non comporta automaticamente la modifica del collocamento del minore; la decisione finale deve essere guidata dalla valutazione concreta delle esigenze del minore, privilegiando la continuità delle cure e la stabilità emotiva" (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 24.02.2026 n. 4110). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

nubi sparse (MC)



