di Oberdan Pantana

Assegno di mantenimento non versato ai figli: la difficoltà economica non esclude la responsabilità penale

Assegno di mantenimento non versato ai figli: la difficoltà economica non esclude la responsabilità penale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la materia della violazione degli obblighi di assistenza familiare e omesso versamento dell'assegno di mantenimento ai figli minorenni. Ecco la risposta dell'avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Montecosaro che chiede: “A causa di un periodo di difficoltà economica, non sono riuscito a corrispondere l'assegno di mantenimento per mio figlio minorenne nella misura stabilita dal giudice. La madre ha comunque provveduto integralmente al suo mantenimento, garantendogli tutto il necessario, posso incorrere in responsabilità penale anche se mio figlio non ha mai subito privazioni?”. Il caso di specie è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte riguardante un padre condannato in primo e secondo grado per avere omesso, per un lungo periodo di tempo, di corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio il quale sosteneva a sua giustificazione che comunque il figlio non avesse mai subito reali privazioni economiche, poiché la madre aveva sempre provveduto a garantirgli tutto il necessario, assicurandogli un adeguato tenore di vita. Da tale circostanza faceva discendere l'assenza dello stato di bisogno, elemento richiesto dall'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. A tal proposito si ribadisce un principio ormai consolidato secondo il quale in presenza di un figlio minorenne, lo stato di bisogno è presunto in "re ipsa", ossia deriva dalla stessa condizione di minore età: il fatto che l'altro genitore abbia integralmente sopperito all'inadempimento, garantendo al figlio vitto, alloggio, istruzione, cure mediche e tutte le altre esigenze quotidiane, inoltre, non fa venir meno la rilevanza penale della condotta di chi era giuridicamente tenuto a contribuire al suo mantenimento; infine, riguardo alle dedotte difficoltà economiche, si richiede ai fini assolutori in capo all’imputato la presenza di una situazione di assoluta impossibilità economica non imputabile all'obbligato. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che il fatto che, “Il figlio minorenne che non abbia concretamente subito privazioni economiche perché l'altro genitore ha provveduto integralmente al suo mantenimento non esclude, di per sé, la responsabilità penale del genitore obbligato, lo stato di bisogno del minore si presume fino al raggiungimento della maggiore età e la condotta può integrare il delitto previsto dall'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., purché ricorrano tutti gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, tra cui l'assenza di una assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere” (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 5463). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

23/08/2026 09:45
Reato di lesioni stradali: quali sono le conseguenze riguardo la patente?

Reato di lesioni stradali: quali sono le conseguenze riguardo la patente?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente il tema delle conseguenze dei reati di lesioni o addirittura di omicidio stradale sulla patente di guida Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "Sei mesi fa sono stata coinvolta in un incidente stradale nel quale un motociclista ha riportato delle lesioni, sul posto gli agenti hanno proceduto all'immediato ritiro della mia patente di guida e, pochi giorni dopo, il Prefetto ne ha disposto la sospensione cautelare. Definendo il procedimento penale mediante il patteggiamento, evito la revoca della patente o sarà comunque il giudice ad applicare la relativa sanzione amministrativa accessoria?". Il quesito offre l'occasione per chiarire un aspetto che genera frequentemente dubbi interpretativi: il rapporto tra il procedimento penale e le conseguenze che la commissione del reato di lesioni personali stradali o addirittura di omicidio stradale produce sulla patente di guida. Il ritiro della patente disposto nell'immediatezza del fatto non coincide con la decisione definitiva sulla sorte della patente di guida, ma costituisce soltanto il primo passaggio di un procedimento più ampio. Nei procedimenti relativi ai delitti di lesioni personali stradali di cui all'art. 590 bis c.p. e di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., gli effetti sulla patente si producono sin dalle prime fasi dell'accertamento: quando il sinistro ha provocato lesioni o addirittura la morte di una persona, l'organo preposto procede al ritiro del documento di guida e trasmette gli atti alla Prefettura, affinché possa valutare l'adozione della sospensione cautelare prevista dall'art. 223 del Codice della strada. Si tratta di una misura avente natura provvisoria ed è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale nell'attesa che il procedimento penale venga definito. Diverso è il provvedimento destinato a disciplinare in via definitiva la sorte della patente di guida, poiché tale decisione spetta al Giudice penale, il quale, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, è chiamato ad applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 del Codice della strada, consistente, a seconda della gravità del fatto e dei presupposti previsti dalla legge, nella sospensione o nella revoca della patente. Proprio con riferimento al patteggiamento, si è posto il dubbio se la riforma Cartabia, potesse incidere anche sulle conseguenze amministrative previste dal Codice della strada; ci si è chiesti se la definizione del procedimento mediante il rito del patteggiamento fosse idonea ad escludere l'applicazione della sospensione o della revoca della patente. A tale quesito ha fornito risposta la Corte di cassazione, la quale ha escluso che la riforma abbia modificato la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie: secondo i giudici di legittimità, infatti, l'art. 222 comma 2 del Codice della strada non si limita ad equiparare il patteggiamento alla sentenza di condanna, ma individua autonomamente entrambe le decisioni quale presupposto per l'applicazione della sospensione o della revoca della patente. Ne consegue che la scelta del patteggiamento non impedisce al giudice di applicare la relativa sanzione amministrativa accessoria. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che “La scelta di definire il procedimento mediante patteggiamento non consente di evitare automaticamente le conseguenze sulla patente di guida, poiché il giudice è comunque tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 del Codice della strada, potendo disporre, a seconda dei casi e nei limiti consentiti dalla legge, la sospensione oppure la revoca della patente” (Cass. pen., Sez. IV, n. 48556/2023). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

16/08/2026 10:30
Truffa del "finto nipote": quali sono le conseguenze penali per chi raggira un anziano?

Truffa del "finto nipote": quali sono le conseguenze penali per chi raggira un anziano?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato un tema purtroppo molto attuale: le truffe ai danni degli anziani del "finto nipote". Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Corridonia che chiede: "Chi si rende responsabile della truffa del “finto nipote” ai danni di un anziano cosa rischia?". Il caso di specie è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Ascoli Piceno, la cui vicenda trae origine da una telefonata ricevuta dall'anziana vittima da parte di un soggetto che, fingendosi il nipote in difficoltà economiche, la induceva a consegnare denaro e gioielli ad un presunto amico che si sarebbe recato presso la sua abitazione. Contestualmente, un complice, qualificandosi falsamente come dipendente di Poste Italiane, convinceva il figlio della donna ad allontanarsi da casa con il pretesto del ritiro urgente di una raccomandata, lasciando così l'anziana sola, poco dopo, un giovane, presentatosi come amico del nipote, riusciva a farsi consegnare tutti i preziosi custoditi nell'abitazione, dileguandosi immediatamente. Sotto il profilo giuridico, il Tribunale ha ritenuto pienamente integrato il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., rilevando come gli imputati, mediante una serie di artifici e raggiri, avessero indotto l'anziana vittima a consegnare spontaneamente i propri gioielli, procurandosi così un ingiusto profitto con il corrispondente danno patrimoniale della persona offesa. Il Giudice ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza del reato di sostituzione di persona, previsto dall'art. 494 c.p., poiché gli imputati avevano assunto false identità, fingendosi dapprima il nipote della vittima, poi un dipendente delle Poste e infine un amico del familiare al solo fine di rendere credibile il raggiro e portare a compimento la truffa. Particolarmente rilevante, nella motivazione della sentenza, è la valutazione operata dal Tribunale con riguardo alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., “l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona anche in riferimento all’età”. Nel caso di specie, infatti, la vittima aveva oltre 88 anni e gli imputati avevano scientemente approfittato della sua età avanzata, nonché del temporaneo isolamento determinato dall'allontanamento del figlio mediante un ulteriore artificio fraudolento, elementi che hanno evidenziato una particolare capacità criminale e una spiccata professionalità nella predisposizione del piano delittuoso. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Chi pone in essere la cosiddetta truffa del "finto nipote", anche operando in concorso con altri soggetti e mediante la sostituzione di persona, risponde dei reati di truffa aggravata ex art. 640 c.p. e di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.; la pena è ulteriormente aggravata quando la condotta è commessa ai danni di una persona anziana, approfittando della sua particolare condizione di vulnerabilità dovuta all’età" (Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 443/2025, 08/09/2025). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

09/08/2026 10:40
Gastroenterite in villaggio all inclusive: chi risarcisce il turista?

Gastroenterite in villaggio all inclusive: chi risarcisce il turista?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento danni per fatti accorsi durante il viaggio o vacanza. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Sono responsabili l’agenzia viaggi e il tour operator se dopo aver acquistato un pacchetto vacanza “tutto compreso” scoppia un caso gastroenterite tra i turisti del villaggio?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte, riguardo una vicenda in cui una famiglia aveva acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” per il soggiorno in un villaggio turistico, ma dopo due giorni dall'arrivo, prima un figlio, poi l'altro e infine la moglie venivano colpiti da gastroenterite e ricoverati nell'ospedale locale; rimane accertato che anche altri ospiti del medesimo villaggio erano stati ricoverati per i medesimi disturbi intestinali, causati da cibi o bevande consumati nel villaggio.ù A tal proposito risulta utile precisare che il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" si distingue dal contratto di intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva in Italia con l. n. 1084/1977), in quanto spicca la finalità turistica, che ne permea e connota la causa concreta ( Cassazione civile sez. III, 02/03/2012, n.3256 ; Cassazione civile sez. III, 24/04/2008, n.10651). Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali e qualificano la causa e il contratto stesso. Quindi l'organizzatore e il venditore devono operare con la diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, per soddisfare l'interesse creditorio dell'acquirente il pacchetto. Così si evidenzia la differenza dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, in base al quale un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, etc.) per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno. Rispetto a quest'ultimo, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione con applicazione in particolare della disciplina del trasporto ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto del cliente - del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi. Nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso, invece, la pluralità di servizi ed accessori connota proprio la finalità turistica del contratto nella loro unitarietà funzionale. Si tratta di un'obbligazione di risultato nell'ambito del rischio di impresa (e nel rischio connaturato nell'avvalersi di terzi) nei confronti dell'acquirente e, pertanto, sussiste la responsabilità solidale (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1417/2023). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità si può affermare che: “Il tour operator risponde dell'inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico - con conseguente obbligo di risarcire i danni al turista a causa di disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite -, sia quando l'inadempimento sia imputabile direttamente al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, sia quando ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico dei quali il tour operator si è servito per l'esecuzione dell'obbligazione (Trib. Torino, Sez. III, sentenza n. 3882/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.    

02/08/2026 10:40
Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: vale una condanna?

Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: vale una condanna?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai prodotti alimentari, soprattutto quelli proposti dai ristoratori. Il caso di specie scelto è di una lettrice di Civitanova Marche che è capitato di mangiare durante una cena dei prodotti surgelati dati per freschi e pertanto non indicati nel menù consegnato al tavolo, e che chiede: “A quali responsabilità va in contro il ristoratore di uno chalet che fa passare per fresco del pesce invece surgelato?”. Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4735/2018 secondo il quale: “ Il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il reato di frode in commercio”. Difatti, la Cassazione ha ribadito che la frode prevista dall’art. 515 c.p. si configura quando «l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata». Inoltre, osserva la Suprema Corte, costituisce il delitto di frode in commercio anche il non indicare nella lista delle pietanze che determinati prodotti sono congelati, “giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore”. Infine, la Corte ha precisato che “In relazione alle modalità di rappresentazione dell’offerta dei prodotti è corretto ritenere che anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, sia idonea a configurare la condotta di reato, state proprio la natura delle immagini, volta ad incentivare la consumazione del prodotto” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4735/18; depositata il 1° febbraio 2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che “La disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio da parte del titolare” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 10375/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       

26/07/2026 09:10
Abbandoni il tuo cane: condanna penale e non solo...

Abbandoni il tuo cane: condanna penale e non solo...

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e, nello specifico, il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, una circostanza particolarmente frequente proprio in questo periodo dell’anno, a ridosso delle ferie estive. Il caso analizzato riguarda quindi la condotta di chi decide di lasciare il proprio animale, con particolare riferimento alle conseguenze giuridiche previste dalla legge. La domanda arriva da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “Il proprietario di un cane abbandona l’animale proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale?” Il caso consente di analizzare il reato di abbandono di animali, previsto e disciplinato dall’articolo 727 del codice penale, recentemente interessato da importanti modifiche normative. Una prima variazione è stata introdotta dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha previsto un aumento di pena di un terzo quando l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze e ha introdotto, nei casi commessi mediante l’utilizzo di un veicolo, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Successivamente, la Legge 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha ulteriormente inasprito il trattamento sanzionatorio, elevando l’importo minimo dell’ammenda prevista dall’articolo 727 del codice penale da 1.000 a 5.000 euro, lasciando invariato il limite massimo di 10.000 euro. L’attuale formulazione dell’articolo 727 del codice penale stabilisce infatti che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Quando il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. All'accertamento del reato consegue inoltre, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno”. Sotto il profilo giuridico, il concetto di abbandono non coincide esclusivamente con il gesto materiale di lasciare l’animale in un luogo isolato, ma comprende ogni comportamento caratterizzato da trascuratezza o disinteresse tale da interrompere il dovere di cura gravante sul proprietario o sul detentore. L’elemento centrale della fattispecie consiste infatti nella consapevole rinuncia agli obblighi di custodia, nella piena coscienza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente alle proprie necessità. Diversa è invece la fattispecie del maltrattamento di animali, disciplinata dall’articolo 544 ter del codice penale, che si configura quando l’animale subisce lesioni o sofferenze per crudeltà o senza necessità. Si tratta di due ipotesi criminose autonome, che tuttavia possono concorrere qualora le modalità dell’abbandono provochino ulteriori sofferenze o lesioni. Nel caso preso in esame, secondo l’avv. Oberdan Pantana, risulta applicabile l’articolo 727 del codice penale nei confronti del proprietario del cane abbandonato, anche qualora nessuno abbia assistito direttamente al gesto. Il motivo è legato alla presenza del microchip dell’animale, attraverso il quale il Servizio Veterinario può risalire al proprietario e procedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. La stessa Corte di Cassazione ha infatti specificato che la nozione di abbandono deve essere intesa non solo come precisa volontà di lasciare definitivamente l’animale, ma anche come il mancato prendersene cura, “ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone”. Pertanto, in risposta alla lettrice, risulta corretto affermare che il concetto di abbandono, come delineato dall’articolo 727 del codice penale, implica quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili, fino ad arrivare al caso di chi lascia il proprio cane ai bordi di una strada, circostanza che rende ancora più evidente la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sezione III Penale, sentenza n. 18892/11).   L’invito finale è quello di denunciare tempestivamente comportamenti di questo tipo, penalmente rilevanti, per tutelare gli animali e contrastare fenomeni di abbandono.

19/07/2026 12:15
Rivelare un tradimento è reato? Quando l'amante rischia una denuncia

Rivelare un tradimento è reato? Quando l'amante rischia una denuncia

  Torna, come ogni domenica, la rubrica "Chiedilo all'avvocato", curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana le numerose mail arrivate hanno riguardato soprattutto il tema dei rapporti coniugali ed extraconiugali e delle possibili responsabilità giuridiche legate ai comportamenti dei protagonisti. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda di un lettore di Macerata: «Commette reato l'amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?» L'amante, stanca di essere considerata una seconda scelta, decide di rivelare il tradimento del partner alla moglie. Ma una simile condotta può integrare un reato? La risposta è: dipende dalle modalità con cui viene posta in essere. Oggi la tecnologia può amplificare enormemente le conseguenze di questi comportamenti. Non è raro che una relazione extraconiugale venga scoperta attraverso messaggi, fotografie o contenuti pubblicati sui social network. Proprio per questo la giurisprudenza si è più volte pronunciata su casi simili, arrivando anche a condannare l'amante vendicativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28852/2009, ha ritenuto che l'amante che aveva inviato alcuni Sms alla moglie tradita per informarla della relazione avesse commesso il reato di molestia o disturbo alle persone. La donna è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una multa di 1.000 euro. Secondo i giudici, infatti, anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l'onore della persona offesa, soprattutto quando contengono espressioni offensive o denigratorie nei confronti del coniuge. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 28493/2015, relativa a un caso in cui l'ex amante aveva raccontato il tradimento alla moglie attraverso tre lunghe telefonate. Anche in questa occasione i giudici hanno ritenuto irrilevante il fatto che le conversazioni non fossero state particolarmente insistenti o che, secondo la donna, fosse nell'interesse della moglie conoscere la verità. Più grave ancora il caso affrontato con la sentenza n. 29826/2015, nel quale l'amante è stata condannata per atti persecutori (stalking). Oltre a rivelare il tradimento al marito della donna con cui aveva avuto una relazione, aveva infatti diffuso la vicenda pubblicamente, inviato lettere sul luogo di lavoro dell'uomo, numerosi Sms dal contenuto offensivo e persino scritto frasi ingiuriose sui muri della scuola frequentata dai figli della coppia. Per la Cassazione, in quel caso, la pluralità delle condotte aveva provocato un grave stato di ansia e disagio all'intero nucleo familiare, con ripercussioni anche nella vita lavorativa e scolastica. La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto in diverse occasioni il reato di diffamazione nei confronti dell'amante che abbia pubblicato su Facebook o su altri social fotografie, messaggi o contenuti idonei a rendere pubblico il tradimento. La relazione extraconiugale, infatti, non rappresenta un fatto di interesse pubblico e divulgarla può ledere il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte. Anche la semplice minaccia di rivelare il tradimento può avere conseguenze penali. Chi utilizza questa prospettiva come forma di pressione o ricatto può infatti rispondere del reato di minaccia, previsto dall'articolo 612 del Codice penale. In conclusione, rispondendo al quesito del lettore, l'amante che rivela un tradimento può andare incontro a responsabilità penali, a seconda delle modalità con cui agisce. Le conseguenze possono spaziare dalla molestia alla diffamazione, fino allo stalking o al reato di minaccia, nei casi più gravi. L'appuntamento con "Chiedilo all'avvocato" torna come sempre la prossima settimana con una nuova risposta ai quesiti dei lettori.    

12/07/2026 10:50
È possibile rinunciare all'eredità se sono già nel possesso del bene ereditato?

È possibile rinunciare all'eredità se sono già nel possesso del bene ereditato?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la disciplina delle successioni ereditarie e, in particolare, le conseguenze derivanti dal possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità e dalla successiva rinuncia. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se dopo la morte di un genitore continuo a utilizzare un immobile ereditario, posso comunque rinunciare all'eredità in un secondo momento?”. Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte, la cui vicenda trae origine da una controversia definita in primo grado dal tribunale di Ragusa e confermata presso la corte d’appello di Catania, dichiarando inefficaci le rinunce all’eredità presentate da uno dei chiamati alla successione, ritenendo che quest’ultimo avesse già acquisito la qualità di erede in forza dell’art. 485 c.c., essendo risultato nel possesso di beni appartenenti all’asse ereditario senza avere provveduto, nei termini stabiliti dalla legge, alla redazione dell’inventario; la decisione aveva inoltre riconosciuto la sua qualità di proprietario dei beni caduti in successione, con tutte le conseguenze derivanti sul piano patrimoniale. Contro tali pronunce era stato proposto ricorso presso la Cassazione, sostenendo che il possesso dei beni ereditari non fosse stato adeguatamente dimostrato e che il chiamato non avesse mai posto in essere atti di disposizione, né esercitato poteri tipici del proprietario, evidenziando come la semplice residenza anagrafica presso uno degli immobili appartenenti all’eredità non potesse costituire elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza del possesso richiesto dall’art. 485 c.c., e affermando, inoltre, che la sua presenza nell’immobile fosse stata soltanto occasionale. A tal proposito si osserva come il possesso rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c. non richieda necessariamente l’esercizio di atti di gestione o di amministrazione del patrimonio ereditario, essendo sufficiente una relazione materiale con il bene che consenta al chiamato di utilizzarlo concretamente, mentre la volontà di accettare o rinunciare all’eredità risulta del tutto irrilevante, trattandosi di un effetto che la legge collega automaticamente alla mancata redazione dell’inventario entro il termine previsto. A ciò vale il richiamo del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’acquisto della qualità di erede previsto dall’art. 485 c.c. non rappresenta una forma di accettazione tacita dell’eredità né una presunzione della volontà del chiamato, ma costituisce un acquisto che si verifica direttamente per effetto della legge, la quale collega tale conseguenza al mancato adempimento dell’obbligo di inventario quando il chiamato si trovi, anche solo in parte, nel possesso dei beni ereditari. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione acquista automaticamente, per effetto della legge, la qualità di erede puro e semplice e non può successivamente rinunciare validamente all'eredità, anche se non abbia compiuto atti di disposizione dei beni o manifestato la volontà di accettarla" (Cassazione civile, sezione I, sentenza del 01.04.2026, n. 480). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

05/07/2026 11:00
Chiedilo all’avvocato: Installare uno spyware sul cellulare è reato?

Chiedilo all’avvocato: Installare uno spyware sul cellulare è reato?

Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violazione della segretezza delle conversazioni telematiche altrui, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Morrovalle che chiede: “E’ penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi non sono stati utilizzati?”  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15071/2019, affermando la responsabilità penale di un marito, che aveva collegato il cellulare della moglie ad uno “Spy-Software” per monitorarle le chiamate, punendolo pertanto ex art. 617-bis c.p., il quale stabilisce espressamente: “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.  Difatti, nel caso in esame, la Suprema Corte ha valutato la punibilità dell’uomo, sulla base di un’autorevole interpretazione del diritto vivente, fornita proprio dalle Sezioni Unite, con sentenza n.26889/2016, la quale ha permesso di includere i programmi informatici denominati “Spy-Software”, nella categoria degli apparati indicati espressamente dalla norma del codice penale appena citata, chiarendo che “l’evoluzione tecnologica ha consentito di apportare strumenti informatici del tipo software, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche”(Cass. Pen.; Sez. Un.; Sentenza n. 26889 del 28/04/2016), evidenziando a tal proposito, una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo, consentono di realizzare scopi vietati dalla legge.  Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dall’uomo, in relazione alla circostanza che la moglie fosse stata di fatto avvertita dal figlio, circa l’installazione di tale programma sul suo cellulare, senza però smettere mai di usarlo, si è rilevato che il riferimento alla norma penale di cui all’art. 617-bis c.p., ha lo scopo di anticipare la tutela alla riservatezza e libertà delle comunicazioni, attraverso la sanzione dei fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, non essendo dunque necessaria alcuna condotta ulteriore.  Pertanto, in adesione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte e in risposta alla domanda della nostra lettrice, è da intendersi che: “Ai fini della configurabilità del reato in esame deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati”(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza del 05.04.2019, n. 1507).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

28/06/2026 10:00
Chiedilo all'avvocato: quando un erede si dice indegno e come si dimostra il condizionamento sul testamento

Chiedilo all'avvocato: quando un erede si dice indegno e come si dimostra il condizionamento sul testamento

 Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle successioni e nello specifico quando un erede risulta indegno a succedere. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "In quali casi un erede può essere escluso dall’eredità per indegnità a succedere?". La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su una vicenda successoria che ha offerto l'occasione per chiarire sia i presupposti necessari per mettere in discussione la validità di un testamento, sia le condizioni che possono condurre alla dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti di chi abbia interferito nella formazione delle ultime volontà del defunto. Il caso nasceva da una controversia familiare insorta dopo la morte di una donna che aveva disposto del proprio patrimonio mediante testamento pubblico ricevuto da un notaio, impugnato da uno degli eredi con la contestazione che la testatrice, al momento della redazione dell'atto, non fosse pienamente capace di intendere e di volere e che alcuni beneficiari avessero esercitato un'influenza indebita sulle sue decisioni. L'attore aveva pertanto chiesto non solo l'annullamento delle disposizioni testamentarie per presunta incapacità naturale della de cuius, ma anche la dichiarazione di indegnità di una delle due sorelle e del coniuge, sostenendo che il loro comportamento avesse alterato il libero processo di formazione della volontà della testatrice, incidendo sulla ripartizione del patrimonio in modo non conforme alle sue reali intenzioni. A tal proposito si evidenzia come l'annullamento di un testamento richiede la prova di una totale incapacità del testatore nel momento esatto della redazione dell'atto, non essendo sufficienti condizioni di fragilità psicologica, stati emotivi alterati o compromissioni parziali delle facoltà mentali. Difatti, i giudici di legittimità hanno ricordato che la capacità di agire rappresenta la condizione ordinaria della persona e che l'incapacità, costituendo un'eccezione, deve essere rigorosamente dimostrata da chi la deduce, con un onere probatorio particolarmente gravoso quando le ultime volontà siano state raccolte in un atto pubblico davanti a un notaio, elemento che costituisce un significativo indice della consapevolezza del disponente. La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che, ai fini della dichiarazione di indegnità a succedere, non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che un familiare abbia rivolto al testatore richieste, suggerimenti, consigli o insistenti sollecitazioni, poiché tali condotte, pur potendo incidere sul piano psicologico e relazionale, non integrano di per sé quella attività fraudolenta richiesta dall’ordinamento per giustificare una sanzione così incisiva quale l’esclusione dall’eredità. Ai fini della configurabilità della cosiddetta captazione della volontà testamentaria è invece necessario dimostrare l’esistenza di veri e propri mezzi fraudolenti o artifici, idonei, avuto riguardo all’età, alle condizioni di salute e alla complessiva situazione psichica del testatore, a trarlo in inganno mediante la creazione di false rappresentazioni della realtà, tali da orientarne le determinazioni patrimoniali verso scelte che non avrebbe liberamente compiuto in assenza di un indebito condizionamento. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "La dichiarazione d'indegnità a succedere per captazione della volontà testamentaria richiede la dimostrazione dell'uso di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata" (Cass. civ., ord. n. 12238/2026). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

21/06/2026 11:20
Affidamento figli e scelta della scuola: tra genitori distanti prevale l'interesse del minore, la sentenza della Cassazione

Affidamento figli e scelta della scuola: tra genitori distanti prevale l'interesse del minore, la sentenza della Cassazione

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'affidamento dei figli, in particolare i criteri con cui i giudici bilanciano l’interesse scolastico del minore con il rapporto genitoriale. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando i genitori vivono in luoghi diversi, che incidenza può avere la scuola con il rapporto genitoriale in sede di affidamento?”. Riguardo il caso di specie, recentemente la Corte di Cassazione, ha ribadito il consolidato diritto secondo il quale, “Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori non comporta necessariamente una perfetta simmetria dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, e che ciò che conta realmente è la qualità delle relazioni e, soprattutto, il benessere complessivo del minore, che deve essere garantito anche attraverso una valutazione concreta della sua vita quotidiana, dei ritmi scolastici, del riposo e della possibilità di coltivare le proprie relazioni sociali”. La pronuncia risulta particolarmente significativa perché affronta un tema molto frequente nella pratica quotidiana: il bilanciamento tra il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con il genitore non collocatario e la necessità di garantirgli una vita ordinata e stabile sotto il profilo scolastico, educativo e relazionale, assicurandogli adeguato riposo e condizioni favorevoli alla crescita armoniosa e serena. Quando il giudice deve stabilire quale scuola debba frequentare un figlio di genitori separati, la valutazione non si limita alla distanza chilometrica dalle abitazioni dei genitori, ma riguarda l’organizzazione complessiva della vita del minore, valutando tempi di trasporto, la possibilità di partecipare con continuità ad attività sportive e ricreative, la frequenza di amici e legami sociali, e la capacità di rispettare un ritmo regolare di studio e di riposo. Ad esempio: un ragazzo che segue una squadra di calcio, una scuola di musica o un corso di nuoto nel quartiere della scuola del genitore collocatario beneficia di continuità e regolarità che favoriscono la sua crescita, mentre spostamenti frequenti tra abitazioni lontane possono comportare stress, riduzione del tempo di riposo, sacrificio dello studio e delle attività extrascolastiche. In tali casi il Tribunale può stabilire un assetto di frequenza diverso, distinguendo i giorni della settimana e i fine settimana da trascorrere con ciascun genitore, con l’obiettivo di tutelare la serenità quotidiana del minore e il suo equilibrio emotivo. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: «Il giudice può legittimamente confermare la scuola più vicina alla residenza del genitore collocatario anche se ciò comporta una maggiore distanza dall’altro genitore, quando questa scelta consente al minore di studiare con serenità, riposare adeguatamente, partecipare alle attività sportive e mantenere relazioni sociali stabili, inoltre il provvedimento può essere sempre adeguato in caso di nuove esigenze, in tutte le decisioni relative ai tempi di permanenza e ai contributi economici, prevale dunque il superiore interesse del figlio, non la mera parità dei giorni o delle distanze tra i genitori» (Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 08.06.2026, n. 19323). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

14/06/2026 11:20
Rumori e puzza di cucinato in condominio: cosa si rischia? L'avvocato Pantana fa chiarezza

Rumori e puzza di cucinato in condominio: cosa si rischia? L'avvocato Pantana fa chiarezza

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato, in particolare in riferimento alla problematica delle immissioni di fumi, odori e rumori molesti. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “A quali responsabilità può andare incontro colui che pone in essere delle immissioni moleste nell’appartamento condominiale sovrastante con l’odore di cucinato o rumori? Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini, con particolare riguardo alle cosiddette molestie olfattive, nello specifico in odori o fumi provenienti da cucine o da ambienti simili, od acustiche, tali da creare fastidio e disagio nel soggetto che le subisce. Innanzitutto, occorre specificare quanto previsto dall’art. 674 c.p.: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”. A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che recentemente ha ribadito quanto segue: “La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive con la specificazione che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., criterio che costituisce un referente normativo per il cui accertamento non è necessario disporre una perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti” (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 14467/17; depositata il 24 marzo 2017). Pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., le immissioni possono considerarsi moleste soltanto nel momento in cui superano il limite della normale tollerabilità; infatti, ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un terreno o di un edificio non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni derivanti dal terreno o edificio del vicino, se le stesse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Tutto ciò anche riguardo alle immissioni rumorose, dette anche acustiche, provenienti dagli appartamenti adiacenti, situazioni anch’esse motivo di accesi contrasti condominiali tra colui che le subisce ed il soggetto che le emette, attraverso condotte, quali: spostamento di mobili, tenere la musica ad alto volume, continuo vociare, utilizzo nelle ore serali o notturne di elettrodomestici particolarmente rumorosi, ecc…  La tutela penale di riferimento è rappresentata dall’art. 659 c.p., secondo il quale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro”. Ebbene, anche in questo caso, ed in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “Al fine di comprendere se l’immissione acustica sia illecita o meno, sarà necessario procedere alla sua valutazione tenendo presente il criterio della normale tollerabilità, il cui superamento del limite dovrà recare un potenziale disturbo ad una pluralità di persone, a nulla rilevando poi che alcune non siano state effettivamente disturbate (Cass. I, n. 1394/1999). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.    

07/06/2026 11:20
È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?

È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla legittimità o meno dell’assegno divorzile. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?” Il caso richiesto ci porta ad una vicenda recentemente affrontata dalla Suprema Corte nella quale l’ex marito ricorreva dinanzi al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio e la conseguente revoca dell’assegno riconosciuto all’ex moglie, la quale percepiva un importo mensile di 300 euro, oltre ad un ausilio statale di circa 130 euro. Nel corso del giudizio è emerso come la donna, all’epoca trentanovenne, in buono stato di salute e pienamente idonea allo svolgimento di un’attività lavorativa, non avesse dimostrato un concreto e costante impegno nella ricerca di un’occupazione stabile. Elemento centrale della vicenda è stato comunque il rifiuto di una proposta lavorativa che avrebbe garantito alla donna una retribuzione mensile di circa 700 euro, circostanza che i giudici hanno ritenuto significativa ai fini della valutazione dell’effettiva volontà della stessa di raggiungere una condizione di autosufficienza economica. Inoltre, veniva evidenziato come la revisione delle condizioni economiche conseguenti al divorzio non dipenda esclusivamente da un mutamento reddituale delle parti, ma possa trovare fondamento anche nell’inerzia del coniuge beneficiario che, pur avendone la possibilità, non si attivi senza giustificato motivo per conseguire l’autonomia economica, in contrasto con i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione personale che regolano i rapporti post-coniugali. Nel ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ex moglie, che nel frattempo si era vista revocare l’assegno divorzile sia in primo sia in secondo grado, contestava la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, sostenendo che il rifiuto dell’offerta lavorativa non potesse integrare un “giustificato motivo sopravvenuto” idoneo a legittimare la revoca dell’assegno divorzile, poiché tale circostanza non avrebbe determinato alcun effettivo mutamento della propria situazione economica. La donna evidenziava inoltre il sostanziale divario reddituale esistente tra gli ex coniugi e il contributo fornito dalla stessa alla vita familiare durante il matrimonio. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’ex moglie, ribadiva che il rifiuto ingiustificato di una opportunità lavorativa costituisce un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’articolo 9 della legge sul divorzio, poiché idoneo ad incidere, in chiave prognostica, sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi. La Corte ha inoltre precisato che l’assegno divorzile non costituisce una rendita definitiva e immutabile, ma uno strumento suscettibile di revisione o revoca ogniqualvolta intervengano circostanze nuove e rilevanti. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: “L’assegno divorzile può essere revocato quando l’ex coniuge, pur essendo in grado di lavorare, rifiuti senza valide giustificazioni concrete opportunità lavorative e non dimostri un reale impegno nel raggiungimento della propria autonomia economica”.

31/05/2026 10:25
Insulti al datore di lavoro via social: legittimo il licenziamento?

Insulti al datore di lavoro via social: legittimo il licenziamento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai social network con particolare riferimento ai limiti del diritto di critica del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: "Si può essere licenziati per alcuni post offensivi pubblicati su Facebook contro il proprio datore di lavoro?". Con l’utilizzo sempre più diffuso dei social network nella vita quotidiana, impiegati per condividere opinioni, esperienze e momenti della propria sfera privata e professionale, sono aumentati anche i casi di lavoratori che affidano a Facebook o ad altri canali online sfoghi, critiche e commenti relativi al proprio ambiente di lavoro. Un utilizzo improprio di tali piattaforme può determinare una lesione dell’immagine, della reputazione dell’identità aziendale, incidendo direttamente sul rapporto fiduciario che costituisce il fondamento del vincolo lavorativo, e per tale ragione, la giurisprudenza si è progressivamente orientata verso una maggiore tutela dell’interesse del datore di lavoro alla salvaguardia della propria immagine e della reputazione aziendale, soprattutto nei casi in cui le dichiarazioni diffuse online risultino idonee a incidere in modo grave sul rapporto di fiducia che costituisce il fondamento del vincolo tra datore di lavoro e dipendente. In questo contesto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, che è tornata ad affrontare il tema dell’utilizzo dei social network da parte dei lavoratori e delle conseguenze disciplinari derivanti dalla pubblicazione di contenuti offensivi nei confronti dell’azienda.  La vicenda riguarda un dipendente che, per diversi mesi, aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook post e commenti ritenuti gravemente denigratori e lesivi dell’immagine della società presso cui lavorava: secondo quanto ricostruito le pubblicazioni non si limitavano a una critica delle condizioni di lavoro o dell’organizzazione aziendale, ma si traducevano in vere e proprie espressioni offensive, accompagnate da accuse non dimostrate nei confronti della società e dei suoi rappresentanti, tali da eccedere il perimetro della mera opinione soggettiva. A seguito di ciò, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento disciplinare, evidenziando come il diritto di critica del lavoratore, pur essendo espressione della libertà costituzionalmente tutetala, debba essere esercitato entro limiti rigorosi e ben individuati dalla giurisprudenza, in particolare, la critica è legittima solo quando rispetta i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza espressiva e della pertinenza rispetto all’interesse sociale o lavorativo sotteso, mentre non può ritenersi scriminata qualora si traduca in attacchi personali, insinuazioni gratuite o attribuzioni non verificate; diversamente, quando vengono utilizzate espressioni aggressive o comunque idonee a ledere la reputazione dell’azienda, la condotta può integrare una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Il lavoratore può essere legittimamente licenziato quando i post pubblicati sui social assumono contenuto offensivo e denigratorio nei confronti del datore di lavoro, superando i limiti del legittimo diritto di critica e determinando una lesione grave e irreparabile del vincolo fiduciario" (Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 14.05.26, n. 14165). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

24/05/2026 10:00
Abbonamenti pay tv e rinnovi automatici con richieste di soldi: sono legali?

Abbonamenti pay tv e rinnovi automatici con richieste di soldi: sono legali?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa agli abbonamenti standard riguardo contratti predisposti unilateralmente dalla società quali quelle riguardanti le pay tv. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Matelica che chiede: “Ho firmato il contratto standard sottoposto per concludere il contratto con una pay tv, dopo anni mi vengono chiesti dei soldi per i rinnovi automatici: è legittimo?”. Garantendo una sempre maggiore offerta di intrattenimento, sport, cinema e programmi televisivi per tutti i gusti, oggi le pay tv attraggono milioni di consumatori, proprio per questo motivo, una recente decisione della Corte di Cassazione è destinata ad avere effetti molto importanti nei rapporti tra utenti e società che forniscono servizi continuativi in abbonamento. La decisione affronta una situazione estremamente frequente: molti contratti standardizzati prevedono infatti il rinnovo automatico dell’abbonamento in assenza di disdetta da parte del cliente, spesso il consumatore firma il modulo senza soffermarsi sulle condizioni generali, per poi ritrovarsi, richieste di pagamento per canoni, interessi di mora e penali. È quanto accaduto nel caso definito in Cassazione, nel quale un privato aveva sottoscritto un contratto di abbonamento con una pay tv e, a distanza di anni, si era visto richiedere oltre mille euro per canoni maturati nell’arco di un triennio, oltre a interessi e penali connesse anche alla mancata restituzione della smart card; secondo la società fornitrice del servizio, il contratto si era automaticamente rinnovato in assenza di disdetta, circostanza questa contestata dal consumatore sostenendo di non averla mai approvata in modo espresso e consapevole. A tal proposito, proprio il secondo comma dell’articolo 1341 c.c., disciplina le condizioni generali di contratti predisposti unilateralmente da una delle parti stabilendo che alcune clausole considerate vessatorie devono essere approvate specificamente per iscritto e, tra queste, rientrano anche quelle relative al rinnovo automatico del contratto; la ratio della norma è chiara: evitare che il consumatore accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite all’interno di moduli standardizzati predisposti dal professionista. Proprio per questo il legislatore richiede una doppia manifestazione di volontà, vale a dire una firma generale per aderire al contratto e una firma ulteriore, autonoma e separata, per approvare le clausole vessatorie. Secondo la Cassazione, tale requisito non costituisce una mera formalità burocratica, ma rappresenta un concreto strumento di tutela della consapevolezza contrattuale del consumatore. Nel contratto contestato, inoltre, veniva utilizzato il cosiddetto sistema “opt-out”, attraverso il quale il cliente firmava una dichiarazione generale di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e solo in un momento successivo era chiamato, eventualmente, a escludere le clausole ritenute non desiderate mediante la compilazione di apposite caselle. Anche tale meccanismo è stato ritenuto non conforme alla disciplina vigente, la Suprema Corte ha chiarito che la logica del codice civile opera in senso opposto: non spetta al consumatore attivarsi per eliminare le clausole sfavorevoli, ma è il professionista a dover acquisire un consenso espresso, specifico e consapevole sulle condizioni maggiormente onerose. Secondo i giudici, il modello contrattuale adottato dalla società finiva così per “rovesciare” il sistema di tutela previsto dall’articolo 1341 c.c., favorendo il rinnovo automatico del contratto senza garantire una reale consapevolezza del consumatore. Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il significato della firma separata: la Cassazione precisa che tale sottoscrizione ha la funzione di richiamare in modo effettivo e inequivocabile l’attenzione del contraente sulle clausole che possono incidere in maniera significativa sui suoi diritti o sui suoi obblighi economici, come quelle relative ai rinnovi automatici, alle penali o alle limitazioni del diritto di recesso. Non è quindi sufficiente che tali condizioni siano semplicemente inserite in moduli lunghi e complessi: in assenza di una specifica approvazione, esse devono ritenersi inefficaci. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: “Qualora il contratto di abbonamento pay tv contenga una clausola di rinnovo automatico non approvata con firma specifica e separata, tale clausola può essere considerata inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c.; di conseguenza, il consumatore ha diritto di contestare le richieste di pagamento relative ai rinnovi successivi, comprese penali e interessi maturati” (Cass. Civ., Ordinanza n. 12153/2026). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

17/05/2026 11:20
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