Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo nel porre in essere le più disparate attività ;di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "a quali responsabilità va incontro chi utilizza per il proprio profilo su di un sito internet, una foto reperita tramite Google o Facebook appartenente ad un’altra persona?"
Assolutamente lecito iscriversi a un sito web destinato a favorire amicizie, relazioni e incontri, ma molto meno lecito, invece, utilizzare per il proprio profilo la foto di un’altra persona: questa azione, difatti, può costare una condanna penale per i reati di sostituzione di persona e violazione della privacy.
A tal proposito è la stessa Corte di Cassazione a ribadire che, “Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su un social network servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto (e inconsapevole), in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso”.
Difatti, la descrizione di un profilo sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo di cui è abusivamente usata l’immagine e comporta che gli utilizzatori del servizio vengano tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni in alcuni casi anche a sfondo sentimentale o addirittura sessuale.
Allo stesso tempo, i Giudici della Cassazione precisano che, “Il reato di illecito trattamento dei dati personali è integrato dall’ostensione di dati personali del loro titolare ai frequentatori di un social network attraverso il loro inserimento, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito”, e “Il nocumento che ne deriva al titolare medesimo si identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento”.
Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che,“E’ ritenuto colpevole di sostituzione di persona ed illecito trattamento di dati personali chi utilizza abusivamente per il proprio profilo su un sito una foto reperita tramite Google o Facebook appartenente ad un’altra persona” (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12062/21, depositata il 30 marzo 2021).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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