La Scuola dell’Infanzia "P.P.Bartolazzi" dell’Istituto Comprensivo "L.Lanzi" di Corridonia organizza mercoledì 21 dicembre alle ore 18, la tradizionale festa di Natale dal titolo: "Accendiamo la luce della solidarietà".La manifestazione si svolgerà nel piazzale del centro socio-ricreativo “Don Raffaele Vita” adiacente alla scuola e rappresenterà un momento significativo del percorso di collaborazione tra i bambini ed i nonni del centro, collaborazione che ha visto l’organizzazione di una simpatica e commovente festa dei nonni nonché la realizzazione di un presepe da ammirare in Piazza del Popolo.Durante la festa, rievocando la semplicità e l’autenticità del Natale di una volta, verrà addobbato un abete e i bambini intoneranno alcune canzoncine della tradizione natalizia. Si concluderà con un ‘dolce’ e ‘caldo’ momento conviviale.Nei giorni precedenti e successivi alla manifestazione sarà allestito, nei locali del centro, un mercatino di Natale con prodotti realizzati dai bambini, dalle insegnanti e dai genitori il cui ricavato verrà devoluto in solidarietà.
Le ordinanze 7 e 8 del Commissario per la Ricostruzione mettono le basi operative per ripartire (In calce all'articolo il link con il prezziario integrale).
L’ordinanza del Commissario per la Ricostruzione .n. 7 del 14 dicembre 2016 contiene l’ “Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” e stabilisce che lo stesso rappresenta il presupposto imprescindibile dell’erogazione del contributo per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede infatti che
“la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati in forza di una metodologia di calcolo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice -commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto – legge, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”
Ciò premesso, l’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce che
“2. Il “Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” allegato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella
valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti”.
Strettamente connessa all’ordinanza sul prezzario, è la successiva
ordinanza n. 8 recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”
che all’articolo 1 “Ambito di applicazione” dispone che
“Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205.
Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016”.
L’ articolo 2 “Determinazione del contributo” scende nel dettaglio e chiarisce che
“1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell’intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi”.
L’Allegato 1 “Parametri per la determinazione dei contributi” specifica che per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:
“- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissari - al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile e - il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati.
Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’articolo 3 della presente ordinanza”.
Quindi :
contributo = costo dell’intervento * costo convenzionale
e il costo convenzionale = 370 Euro/mq più IVA * superficie dell’immobile fino a 120 metri quadrati
Ai fini della determinazione del contributo, nel costo dell’intervento rientrano:
i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare.
La procedura per la concessione del contributo
L’ Articolo 6 dell’ordinanza n. 8 sull’ “Avvio dei lavori e concessione del contributo” indica la procedura da seguire per ottenere il contributo: il tutto si avvia con la comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 4 del 2016 che costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.
2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all’Ufficio speciale a mezzo PEC, utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento.
L’Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all’Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ed entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.
4. L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario.
5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.
6. Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN di detto conto.
Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.
L’articolo 7 sull’“Erogazione del contributo” chiarisce che il contributo è erogato dall’istituto di credito che è stato prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza.
Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.
I tempi e i modi sono i seguenti:
a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
E’ possibile anche per il richiedente ottenere un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo purchè lo abbia richiesto in sede di domanda di contributo e alle seguenti condizioni:
a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
c) che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile;
d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs24 febbraio 1998, n. 58.
Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b).
http://www.csrsisma2016.it/assets/pdf/Allegato%201%20Ordinanza%20n.%207_ridotto.pdf
La questione della lentezza e delle difficoltà nelle verifiche certificate AeDES l’avevamo lanciata da questa rubrica (leggi qui 'http://bit.ly/aedespicchio') giusto un mese fa. Da allora non ce ne siamo stati con le mani in mano e, sull'argomento abbiamo sollecitato più volte la giunta regionale, parlato con il prefetto, incitato sindaci a protestare, messo in allarme parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Insomma, per dirla in prosa, in questi giorni abbiamo messo in piedi un gran bel casino, tanto che alla fine qualcosa si è mosso.Proprio ieri, Fabrizio Curcio, il capo dipartimento della Protezione Civile ha firmato un’ordinanza con la quale si sospendono le procedure definite all’indomani del terremoto del 24 agosto per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes, sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici. Tutto ciò - come si legge già nell’incipit dell’art. 1 dell’ordinanza – “in ragione dell’elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito del aggravamento della situazione, conseguente agli eventi sismici di fine ottobre.” Finalmente e, a distanza di un mese, qualcuno si è reso conto che un numero esiguo di tecnici abilitati, non avrebbe mai potuto far fronte, se non in tempi biblici ad un territorio danneggiato e di proporzioni abnormi. Peccato che, a differenza nostra che lo avevamo intuito subito, ci abbiano messo una trentina di giorni in più.La nuova modalità prevede che sia lo stesso proprietario (o avente titolo) dell’abitazione, ubicata in fascia A, che ha già avuto un riscontro di “non utilizzabilità” FAST, ad incaricare “tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia”. Molto più semplicemente significa che innanzitutto è necessario avere un riscontro FAST in cui si attesti l’inagibilità della casa. Quindi, e solo da quel momento, si può incaricare un tecnico di fiducia (ingegnere, architetto o geometra) purché iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale, per realizzare la verifica con le stesse modalità previste dal manuale AeDES. Ovviamente il tutto vale solo per le abitazioni private.Epperò al provvedimento, per essere efficace, non basta il tempo della pubblicazione in Gazzetta per l’entrata in vigore. Al comma 2 dell’art. 1 si stabilisce infatti che “il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.” Quindi da adesso la palla passa immediatamente a Vasco Errani. Per dovuta correttezza glielo diciamo sin da subito che gli diamo tempo fino al 31 dicembre per disciplinare lo svolgimento di queste attività, dopodiché, se non provvederà, lo attaccheremo tutti i giorni a testa bassa.Indubbiamente si tratta di un passo in avanti gigantesco che coinvolge e rende protagonisti, sia nei tempi che nelle modalità della ricostruzione, non solo la parte pubblica, ma anche privati cittadini.Di contro c'è il rischio, tutt'altro che infondato, che questo genere di procedura possa verosimilmente mettere in moto molti contenziosi anche su diversi livelli. Va tuttavia concesso che non c’era alternativa a questa strada e bisogna riconoscere al Dipartimento della Protezione Civile, quindi al Governo una certa dose di coraggio che sinora era decisamente mancato.Sarà un caso, ma da quando non c’è più Renzi e a Palazzo Chigi gli è subentrato Gentiloni, il capitolo del terremoto ha segnato alcune significative novità. Intanto alla Camera dei Deputati, in seconda lettura del decreto, si è registrato un voto favorevolmente unanime. Circostanza che al Senato non si era verificata, nonostante l’argomento ne fornisse tutti i presupposti. Poi sul territorio, si producono interessanti ordinanze o atti amministrativi che vanno ad incidere positivamente sul processo di ricostruzione.Paradossalmente ed in due mesi, con l’adrenalinico Renzi si è manifestata solo una vuota paralisi amministrativa. Per contro ed in pochissimi giorni, con il più flemmatico Gentiloni si stanno facendo significativi passi in avanti. Non solo con i provvedimenti, ma anche nel versante del dialogo tra diverse forze politiche. Il che non sarà molto, però sicuramente aiuta…
Finalmente pare si sia arrivati ad una svolta significativa sul versante delle verifiche agli edifici lesionati dagli eventi sismici che si susseguono dal 24 agosto. Il Dipartimento di Protezione Civile sembra aver accolto le numerose proteste provenienti dai territori danneggiati e sta prendendo i giusti provvedimenti. Le rimostranze riguardavano l'esiguo numero di verificatori abilitati AeDES - gli unici titolati alla classificazione per eventuali danni riscontrati agli immobili - a fronte di un territorio decisamente troppo ampio. La normale procedura avrebbe portato a tempi lunghissimi per le verifiche se solo si considera che un sopralluogo impiega mediamente un paio di ore ed assorbe almeno due tecnici. Da qui le proteste dei sindaci che, negli ultimi giorni, sono state rappresentate in Parlamento, in sede di approvazione della legge sui provvedimenti relativi al terremoto, dall'Onorevole Simone Baldelli, vice presidente della Camera dei Deputati e parlamentare di Forza Italia eletto nelle Marche.Lo si apprende dal seguente comunicato stampa del Dipartimento di Protezione Civile.Tecnici professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali saranno autorizzati a svolgere le verifiche AEDES (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) sugli edifici privati dichiarati “non utilizzabili” secondo la scheda sintetica FAST, su diretta chiamata dei proprietari degli immobili. Lo stabilisce la nuova ordinanza, la numero 422, firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.La decisione di sospendere la procedura attualmente in vigore è stata presa, d’intesa con le quattro Regioni coinvolte, a seguito del notevole aumento delle richieste di sopralluogo di agibilità giunte dopo gli eventi del 26 e del 30 ottobre scorsi, richieste che, se venisse mantenuta la procedura definita dopo il terremoto del 24 agosto, non sarebbe possibile soddisfare in tempi ragionevolmente brevi con le squadre a oggi a disposizione della Dicomac e delle Regioni.Queste, in sintesi, sono le disposizioni contenute nell'ordinanza n° 442 del 16 dicembre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 ed in corso di pubblicazione in Gazzetta UfficialeNuova procedura per per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes L’ordinanza dispone che dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sospesa la procedura definita all’indomani del terremoto del 24 agosto per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes, coordinate dalla Direzione di comando e controllo (art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016), sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici. La sospensione di tale attività, e la conseguente identificazione di un una nuova procedura, è disposta in ragione del notevole aumento del numero di edifici da sottoporre a verifica per l’aggravamento della situazione di danneggiamento successiva ai terremoti di fine ottobre.Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda Aedes I proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati “non utilizzabili” dopo verifiche con schedaspeditiva Fast incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.Modalità di svolgimento delle verifiche con scheda Aedes svolte dai tecnici incaricati dai privati I tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia. Le verifiche devono essere svolte dai tecnici secondo le istruzioni del Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (Dpcm 8 luglio 2014). Sarà il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, a disciplinare ulteriormente lo svolgimento delle attività di verifica d’agibilità richieste dai privati.Presupposto per i contributi per la ricostruzione privata e quantificazione fabbisogni Sae L’ordinanza ribadisce che la valutazione dell’agibilità degli edifici privati attestata attraverso la compilazione della scheda Aedes è condizione necessaria per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata (art. 6 del decreto-legge n. 189/2016). Ricorda, inoltre, che le schede Aedes sono anche utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle Soluzioni abitative in Emergenza.Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda Fast I proprietari di edifici privati (o aventi diritto sugli stessi) nei 131 comuni non ricompresi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell’Ordinanza Commissariale n. 3/2016 possono richiedere la verifica di agibilità con scheda Fast, presentando istanza, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, o perizia giurata che comprovi che i danni subiti dall’immobile siano stati causati dagli eventi sismici.Il ruolo della Dicomac La Dicomac continua a svolgere il proprio ruolo di coordinamento delle squadre abilitate Aedes in riferimento alle seguenti attività: - rilievo con scheda Aedes sugli edifici pubblici; - completamento dei rilievi con scheda Aedes nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata; - ulteriori approfondimenti con scheda Aedes sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito “sopralluogo non eseguito” (difficoltà di accesso all’area o assenza del proprietario); - qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes ripetuto su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte; - sopralluoghi da ripetere in seguito a verifiche con scheda Aedes con esito “D” rilasciato da tecnici coordinati dalla Dicomac.
"Un fondo di solidarietà, di carattere interno a Confindustria, per le imprese che aiutano le imprese". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, in occasione di un vertice istituzionale sul terremoto, lancia una "raccolta facoltativa" per aiutare i territori colpiti dal sisma. "Se ognuna delle 150 mila associate mette mille euro si arriva a 150 milioni, anche se non voglio esprimere aspettative", sottolinea Boccia, ma solo dare conto delle "potenzialità" del progetto.Si tratta di una proposta con cui "la comunità di Confindustria esprime la vicinanza a sè stessa, un'iniziativa interna per affrontare l'emergenza del Paese" ha spiegato Boccia. Ma l'obiettivo, ha aggiunto, "è andare oltre l'emergenza per far sì che questi territori diventino un laboratorio capace di attrarre investimenti". Confindustria "è pronta", ha sottolineato Boccia, "occorre passare dal resistere al reagire". Il numero uno degli industriali ha chiarito che le risorse che verranno raccolte saranno destinate "per il 10% a istituzioni culturali, scuola e università; per un altro 10% alla società civile; il restante 80% alle imprese nostre associate, che hanno subito danni dal sisma". (Ansa)
"Entro Natale, o al massimo subito dopo, uscirà un'ordinanza per la ricostruzione delle imprese, anche quelle con danni più gravi". Così il commissario alla Ricostruzione, Vasco Errani, in occasione di un vertice istituzionale sul terremoto. Il provvedimento, spiega Errani, riguarderà "la demolizione, la ricostruzione e il risarcimento dei macchinari". "A fine anno partiamo con un'ordinanza per individuare le scuole nuove da costruire entro il prossimo anno scolastico e quelle da adeguare" ha aggiunto Errani. (Ansa)
Busta paga pesante, stop per 6 mesi alle bollette e al canone Rai, divieto di installare nuove slot, misure per il rilancio delle piccole e medie imprese, l'estensione dell'art bonus, lo stanziamento di un fondo da 200 milioni per la ricostruzione. E poi misure di natura tecnica sul ruolo del Commissario e per la ricostruzione pubblica e privata. Con il via libera dell'Aula di Montecitorio, la Camera dei Deputati fa definitivamente convertito in legge (la prima lettura del Senato c'era stata il 23 novembre scorso) il decreto sul terremoto. Misure urgenti che riguardano sostanzialmente i Comuni di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria che sono stati colpiti dal sisma del 24 agosto scorso, ma anche quelli degli eventi successivi di ottobre.UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE - In ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, è prevista l'istituzione di 'uffici speciali per la ricostruzione', presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (Suap) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Per quello che riguarda il personale degli uffici speciali vengono consentite, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.FONDO DA 200 MLN PER LA RICOSTRUZIONE - Nasce un fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.CONTRIBUTI AL 100% PER RICOSTRUZIONE PRIVATA - L'articolo 6 della legge disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%.IL RUOLO DEL COMMISSARIO - Operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione. Coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati (sovraintendendo all'attività dei vice-commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi) e delle opere pubbliche. Operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate. Sono questi alcuni dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Commissario che è stato individuato da tempo in Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni.I VICE COMMISSARI - I vice-commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate,devono operare in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. Viene poi istituita una cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, nata allo scopo di consentire lo stretto raccordo tra Commissario e vice-commissari e avente il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Previsto inoltre un comitato istituzionale regionale, istituito in ognuna delle regioni colpite, presieduto dal presidente della Regione, a cui partecipano i Presidenti delle Province interessate e i sindaci dei comuni colpiti e nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza del Presidente della Regione.GESTIONE STRAORDINARIA FINO AL 2018 - La nuova legge prevede la cessazione della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, al 31 dicembre 2018.BENI MOBILI DANNEGGIATI - L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. Si prevede, in particolare, l'assegnazione di un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati. Le modalità e i criteri per la concessione del contributo previsto sono definiti con i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica.VERIFICHE PRESIDI OSPEDALIERI - L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.ANAS METTTERA' IN SICUREZZA LE STRADE - L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce ad Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.ART BONUS - L'articolo 17 estende la fruizione dell'Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge: a favore del Mibact per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - S'interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le pmi.35 MLN PER LE IMRPESE DANNEGGIATE - Sono previste agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto, su proposta delle regioni interessate.PROMOZIONE TURISTICA - Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, viene attribuita al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Tale programma è predisposto, sentite le regioni interessate, in accordo con Enit - Agenzia nazionale del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.DA INAIL 30 MLN PER SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI - Una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale. Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro. Il comma 1 prevede, infatti, lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione.PRESTITI A TASSO ZERO PER LE PMI - Sono previsti interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. I finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Sono inoltre previsti finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo. Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.AREE INDUSTRIALI IN CRISI - Viene disposta l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello Sviluppo economico provvede ad individuare i Comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale. L'applicazione del regime di aiuto è finalizzata a sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico nei predetti territori.AIUTI A PARCHI GRAN SASSO E MONTI SIBILLINI - L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente: Gli oneri calcolati in 127.000 euro, resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.INFRASTRUTTURE AMBIENTALI - Il Commissario straordinario viene incaricato di predisporre e approvare, entro un anno, un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni colpiti, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.MACERIE - L'articolo 28 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame; si prevede sia sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Si prevede che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli appartenenti all'edilizia storica.CONTROLLI ANAC - E' stata attribuita al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. Nell'esercizio di tali poteri l'Autorità si avvale di una apposita Unità operativa speciale.CORTE DEI CONTI - I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario saranno sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.FINO AL 2018 VIETATE LE SLOT - E' vietata fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.STOP PER 6 MESI A BOLLETTE E CANONE RAI - La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica.BUSTA PAGA PESANTE - E' stato previsto che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni del cratere, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal primo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati.VIGILI DEL FUOCO - E' stabilito l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto enti locali all'assunzione di 400 vigili del fuoco, e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.
In sede di conversione è stata confermata la tanto discussa sospensione dei processi civili e amministrativi pendenti alla data del terremoto, sino al 31 maggio 2017 per il sisma del 24 agosto e sino al 31 luglio 2017 per le scosse del 26 e del 30 ottobre. Fanno eccezione le cause di competenza del tribunale per i minorenni e quelle relative ad alimenti; i procedimenti cautelari e quelli per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e tutte le cause per le quali la trattazione ritardata può produrre un grave pregiudizio. Sono inoltre rinviate a dopo il 31 maggio o il 31 luglio 2017 le udienze civili, amministrative e di competenza di altre giurisdizioni speciali, salva espressa rinuncia dei soggetti interessati. Sospensione dei termini La sospensione, per la medesima durata, interessa anche i termini processuali, perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da diritti, azioni ed eccezioni.Restano sospesi, poi, i termini per gli adempimenti contrattuali, quelli relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva , quelli per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, quelli di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Procedimenti penali Per quanto riguarda, invece, i procedimenti penali, sono sospesi (a seconda dei casi sino al 31 maggio o sino al 31 luglio 2017) i processi penali pendenti in qualsiasi stato e grado, i termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela e, salvo rinuncia, quelli previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. La sospensione riguarda, contestualmente e sino a che sono sospesi o rinviati il processo o i termini, anche il corso della prescrizione. Continuano a fare il loro normale corso le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, i giudizi direttissimi, le convalide dei sequestri e i processi con imputati in stato di custodia cautelare, mentre i processi a carico di minorenni restano esclusi dalla sospensione dei processi penali pendenti e da quella dei termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela. Fonte: (www.StudioCataldi.it)
A un mese e mezzo dalle scosse del 26 e del 30 ottobre, di chiaro, francamente, c'è ancora poco. La stragrande maggioranza dei cittadini che si è procurata una autonoma sistemazione attende ancora di vedere un centesimo dopo aver improntato cifre inevitabilmente alte per traslochi improvvisi e inaspettati, così come tante strutture ricettive, molte delle quali ospitano gli sfollati fin dalla scossa del 24 agosto. Fra dieci giorni o poco più sarà Natale, ma sarà un Natale strano, inevitabilmente dimesso, soprattutto per l'aspetto economico che dopo il terremoto per tante famiglie è diventato ancora più stringente.
Poi ci sono le analogie e le differenze con altri eventi simili in Italia. Ad esempio, il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” convertito dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012 contiene la disciplina della c.d. ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal terremoto nel 2012.
In questa sede cercheremo di individuare le differenze rispetto alle disposizioni che riguarderanno la nostra regione.
A un primo colpo d’occhio, una differenza notevole rispetto ai decreti 189 e 205 del 2016 che regolamentano la situazione nelle nostre realtà da poco investite da ben tre terremoti: un decreto a fronte di uno, con la metà di articoli. Il tutto nell’ottica della politica emergenziale che giustifica interventi rapidi e semplificati.
In secondo luogo l’esigenza di ritornare alla normalità, soprattutto “ in termini di indotto economico” emerge con evidenza nelle disposizioni della disciplina:
All’articolo 1 “Ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle Regioni” al comma 2 si legge che “Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
I presidenti delle Regioni sono direttamente nominati commissari delegati, e non un commissario esterno che non conosce il territorio e la sua realtà.
Inoltre il comma 11 dell’articolo 3 stabilisce che “ I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà”.
Espropriazioni consentite senza privilegiare quelle di suolo pubblico rispetto al privato, come invece previsto per il sisma del 2016.
All’articolo 3 “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale”, comma 5 si dice chiaramente e senza tanti giri di parole che “5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture”. Già nelle more dunque del completamento della verifica di agibilità si può procedere ai lavori.
Inoltre il comma 7 aggiunge che
“ Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno”.
Il professionista certifica l’agibilità sismica e l’attività riparte.
Il comma 7-bis. Precisa poi che “In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria e ancora sul punto il comma 8 bis “ Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali”.
La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 9).
Sui crediti vantati dalle imprese l’articolo 7 bis introduce un’altra importante novità:
“1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno”. Articolo inserito dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122.
Interessante è poi l’articolo 19 bis introdotto dalla legge di conversione che parla di “zone a burocrazia zero”:
“In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12”. .
Infine da notare la tempistica degli interventi sul sisma:
Il sisma si è verificato nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed il Governo ha emanato il D.P.C.M. del 21 maggio 2012 con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 245/2002. Con tale D.P.C.M. è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile ed al Capo del Dipartimento della protezione civile è stato dato l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova della durata di 60 giorni, a partire dal 22 maggio 2012, ovvero fino al 21 luglio 2012 (art. 1).
Per tutta la durata dello stato di emergenza, viene attribuita al Capo Dipartimento della Protezione Civile la funzione di emanare ordinanze per l’attuazione degli interventi finalizzati a: organizzare e coordinare i servizi di soccorso ed assistenza alle persone colpite dagli eventi; soddisfare le prime necessità delle popolazioni colpite attraverso la realizzazione di interventi provvisionali; ripristinare e reintegrare i beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate, per garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future emergenze. Tali provvedimenti sono emanati d’intesa con le regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (art. 2). Allo scadere dello stato di emergenza, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare in via ordinaria gli interventi per il superamento della situazione emergenziale in atto (art. 3).
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso territorialmente alle province di Reggio Emilia e Rovigo e temporalmente fino al 29 luglio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 (art. 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012).
Seguono:
il D.M. Economia e finanze 1° giugno 2012 , la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, la Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, il D.P.C.M. del 9 agosto 2012, il D.M. Economia 24 agosto 2012 , la proroga, al 30 novembre 2012, la delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012, la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, la delibera del 31 gennaio 2013, il D.P.C.M. 8 febbraio 2013, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ed il D.P.C.M. 28 dicembre 2012.
Sotto invece le ordinanze:
ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1 del 2012 del 22 maggio , l'O.C.D.P.C. n. 2 del 2 giugno 2012, l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012 , l'O.C.D.P.C. n. 9 del 15 giugno 2012, l'O.C.D.P.C. n. 15 del1° agosto 2012 , l'O.C.D.P.C. n. 29 del7 dicembre 2012 che ha così novellato l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012., l'O.C.D.P.C. n. 42 del 24 gennaio 2013.
Ciò che emerge è un intervento normativo rapido e diretto a livello di governo centrale che ha ridotto l’esigenza da parte del Capo Dipartimento della Protezione civile di ricorrere allo strumento emergenziale per eccellenza: le ordinanze di protezione civile.
A oggi invece nelle zone colpite dal sisma di ottobre e novembre 2016 non abbiamo ancora un decreto convertito in legge ma già una decina di ordinanze emergenziali.
Fra queste, quella del commissario straordinario Errani sulla "riparazione dei danni lievi". Manca, però, il provvedimento con il cui il Commissario “d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze” definisce “i criteri e le modalita’ attuative” del contributo pubblico “anche per garantire uniformita’ di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati”. E deve essere ancora emanato il prezziario, ovvero il provvedimento che stabilisce “la metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita’ produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale”, che deve essere “predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito del cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”.
Lo sfogo di un professionista maceratese la dice lunga sul sentore che c'è... "Dopo aver letto e riletto l'ordinanza 17 novembre 2016 (Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili) del Commissario Errani, elenco i miei dubbi principali: 1. possibile che per i paesi tipo Tolentino per cui non sono state avviate le procedure fast, bisognerà attendere le schede Aedes per iniziare i lavori di riparazione dei danni lievi, nonostante una ordinanza di non agibilità temporanea / agibilità con provvedimenti? 2. possibile che i lavori di pronti intervento/messa in sicurezza (mai nominati nell'ordinanza) non saranno ammessi al contributo? 3. possibile che un cittadino che abbia voglia di effettuare i lavori di messa in sicurezza / riparazione dei danni lievi prima della certificazione dei tecnici Aedes dei danni, a fronte di un'ordinanza di non agibilità temporanea / agibilità con provvedimenti, non avrà diritto di accedere ai contributi? A questo punto mi è venuto in mente di andare a cercare l'ordinanza dello stesso Commissario Errani ai tempi del sisma in Emilia (Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012) ed ho trovato le risposte che cercavo: 1. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 2, comma 2: il contributo può essere richiesto purchè il comune abbia emesso un'ordinanza di inagibilità temporanea, parziale o totale. La scheda o una valutazione effettuata dai tecnici comunali o regionali è necessaria per stabilire la tipologia del danno e le modalità di intervento. 2. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 3, comma 4: le opere di pronto intervento e per la messa in sicurezza dell'edificio rientrano nel costo dell'intervento ammesso a contributo. 3. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 9, comma 1bis: anche gli interventi eseguiti senza scheda AeDES subito dopo il sisma, prima della pubblicazione o entrata in vigore delle ordinanze, è sufficiente una perizia asseverata di un professionista che dichiara di aver effettuato gli interventi per recuperare l'agibilità dell'immobile, purchè abbia tenuto traccia (documentazione fiscale e documentazione fotografica dei danni subiti e correlati al sisma). A questo punto mi chiedo: come mai le ordinanze sono diverse nonostante il Commissario sia lo stesso e (presuppongo) sia i marchigiani che gli emiliani-romagnoli sono comunque cittadini italiani?". Ce lo chiediamo tutti.
Niente Imu per le case inagibili. Il 16 dicembre scade la seconda rata Imu, ma per i proprietari delle case danneggiate dal terremoto la scadenza non sarà un problema in più da affrontare.Il decreto 189 prevede infatti che tutti i fabbricati che si trovano nei comuni del cratere, distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, non concorrano alla determinazione del reddito al fine del pagamento delle imposte su persone e società, e siano esenti dal pagamento di Imu e Tasi, a partire dalla scadenza del 16 dicembre.Nel caso in cui non ci sia una ordinanza di sgombero per la mancanza di verifica da parte dei Comuni, ancora in corso per l'enorme mole di edifici da valutare, ai fini dell’esenzione i contribuenti possono dichiarare al Comune la distruzione dell’immobile o la sua inagibilità.I ministeri degli Interni e dell’Economia dovrebbero emanare a giorni un provvedimento per compensare i Comuni del mancato introito dell’imposta sugli immobili e sui servizi indivisibili. L’esenzione di Imu e Tasi è prevista dall’articolo 48 comma 16 del decreto 189, non modificato nel corso dell’esame in Senato. L’approvazione definitiva del provvedimento, che è comunque già in vigore, è prevista per lunedì o martedì e rispetto al testo approvato dal Senato non sono previsti cambiamenti.
È stata una partita godibilissima, divertente, piena di emozioni e di gol quella andata in scena al campo sportivo “Ex Enaoli” di Corridonia dove i locali del CSKA hanno avuto la meglio sulla Settempeda(4-2). Non è riuscita a cambiare marcia ed a far finire il periodo negativo la squadra biancorossa che, pur giocando una gara con generosità, voglia, impegno e di buon calcio, continua a non fare punti, tanto che la classifica resta precaria e sicuramente non bella. Rispetto alle ultime due uscite, la formazione di Ruggeri ha dimostrato di saper reagire al momento no portando in campo un piglio e un atteggiamento diverso e più consono alla situazione, ma ciò non è bastato per tornare a casa con un risultato positivo. Episodi contrari, un pizzico di sfortuna, il cinismo degli avversari e le troppe disattenzioni difensive, sono gli elementi che hanno causato la sconfitta. Il CSKA ha fatto la partita che doveva e voleva fare, trovando un alleato prezioso dal fulmineo vantaggio che ha permesso di avere la gara in discesa dal punto di vista tattico(attesa e ripartenza). Nota di merito per i locali è stata quella di aver avuto percentuali presso che perfette tra occasioni costruite e finalizzate e questo ha permesso loro di costruire il 2-0 prima e di allungare poi respingendo i tentativi ospiti di riaprire il match. Vittoria dell’undici di Corridonia che vale parecchio sia come spinta motivazionale per la serie positiva che va avanti sia per la posizione in classifica sempre più verso la zona che conta.LA CRONACA – Al secondo impegno nell’arco di quattro giorni, trasferta numero due delle tre di fila in calendario, la Settempeda si presenta con una formazione ancora diversa da quella precedente. Oltre a Elisei, Gheroni e Rossi, è assente anche D’Ascanio e così tra i titolari nel 4-4-2 entrano Fattori, come centravanti, e Rocci, come terzino sinistro; vengono confermati, invece, Meschini come laterale di difesa, Bonifazi in mezzo al campo e Giorgi sulla destra del centrocampo. Padroni di casa con il 4-3-3. L’avvio di partita non potrebbe essere peggiore per i settempedani, dato che si ritrovano sotto dopo pochi secondi. Ne passano per la precisione 27 quando Mariucci sfonda a destra. Il numero 10 locale non trova opposizione e va al cross. Pallone teso che incoccia sul corpo di Mulinari e quindi schizza in porta. 1-0 e duro colpo per la Settempeda che si aspettava ben altro inizio. Il CSKA continua ad essere insidioso e lo dimostra sui calci piazzati. Al 7’ appena fuori area è Carletta a battere rasoterra con Sorichetti pronto alla presa a terra. Stesso copione poco dopo su tiro defilato di Mariucci che vede il portiere biancorosso parare con sicurezza. L’altro colpo da ko per gli ospiti giunge al 18’. Rimessa laterale da destra che, viste le ridotte dimensioni del terreno di gioco, rappresenta una sorta di corner con le mani. Amaolo svetta in area e prolunga di testa la traiettoria della palla che cade verso il secondo palo dove Bianchi, in anticipo su tutti, esegue una battuta al volo che trafigge Sorichetti. Difesa ospite statica e sorpresa e il 2-0 è cosa fatta. La Settempeda ha il merito di reagire al meglio e prontamente. Al 23’ una punizione da sinistra viene calciata da Broglia con traiettoria tesa. Pettinari, coperto dai tanti giocatori che stazionano davanti a lui e probabilmente infastidito dal sole “contro”, non riesce a bloccare. La smanacciata in tuffo viene ripresa da Mulinari che da pochi passi spinge dentro. 2-1. Gara riaperta e biancorossi ora più decisi e convinti, anche se il CSKA quando conclude è sempre molto pericoloso. Testimonianza ne è il palo colpito al minuto 26. Punizione dalla distanza con Amaolo che spedisce il destro sul montante alla sinistra di Sorichetti. L’azione continua dall’altra parte del campo con Meschini che tocca dentro per Gianfelici. Il giovane esterno tenta il sinistro in corsa, ma il tiro è debole e Pettinari ribatte. Al 32’ la Settempeda rischia. Una indecisione in disimpegno fa partire il contropiede di Amaolo. Sorichetti esce fuori area e rinvia di piede. Il pallone giunge in zona Bianchi che prova il “golazo” con un destro di prima intenzione verso la porta vuota. Parabola di poco alta. Al 37’ un bello scambio di prima tra Giorgi e Fattori porta quest’ultimo alla conclusione. Pallone che sfiora la traversa. Al 40’ ecco arrivare il secondo legno di giornata per i locali. Bianchi tira da sinistra. Il diagonale si abbassa fino ad incocciare sul palo più lontano con Sorichetti fuori causa. Prima dell’intervallo il CSKA allunga di nuovo portandosi sul 3-1 e lo fa nel momento più convincente dei rivali. Punizione che spiove in area dove Amaolo spizza di testa trovando alle sue spalle il terzino Battista spintosi in avanti. Il numero 2 fa rimbalzare la sfera e poi la mette in diagonale a fil di palo. Altra dura botta per le speranze della Settempeda che si trova costretta a ricominciare da capo e giocare una ripresa con il doppio svantaggio. E le difficoltà non sono affatto finite….. Dopo soli tre minuti del secondo tempo, infatti, gli ospiti restano in dieci. Sugli sviluppi di un corner a favore la palla arriva a Bonifazi, ultimo uomo, che la ferma e cerca di smistarla. Il centrocampista, però, sbaglia e si fa soffiare la sfera da Mariucci che parte in velocità. La situazione di superiorità numerica in favore dei locali(3 contro 1) viene arginata dallo stesso Bonifazi che sulla trequarti entra in scivolata per fermare l’avversario lanciato. Palla e gambe colpite e intervento arbitrale. Punizione e espulsione per il giocatore settempedano. Strada sempre più in salita per i ragazzi di Ruggeri che sembrano chiamati ad un’impresa a dir poco ardua. Al 15’ Mariucci va in contrasto con Mulinari. Lo vince e si presenta da solo davanti a Sorichetti. Errore clamoroso con sinistro largo. Al 22’ si riaccendono le speranze della Settempeda. Pallone in area su rimessa laterale dalla destra. Mulinari stoppa a seguire con il petto e poi da posizione quasi impossibile(fondo campo) gira in porta un diagonale che dopo aver toccato il palo interno carambola in rete. 3-2. Ancora una volta, quindi, gli ospiti rialzano la testa quando pareva tutto perso e ore il finale di gara è senz’altro da seguire. Per molti minuti si lotta e l’agonismo emerge sul resto. La Settempeda manovra e ci prova, ma grosse palle gol non ne produce. Con il passare del tempo, però, le energie vengono meno, cosa inevitabile visti gli sforzi profusi per accorciare le distanze e così il CSKA ne approfitta. Al 41’ Amaolo viene pescato in area. Il centravanti, spalle alla porta, trova il modo di appoggiare all’indietro per l’accorrente Centioni che scarica un potente destro che si insacca sotto la traversa. 4-2 e fine dei giochi. C’è tempo per registrare un bel tiro(calcio piazzato) di Fattori che centra il palo e l’espulsione per proteste di Centioni (terzo minuto dei cinque di recupero), prima che arrivi il triplice fischio finale che manda tutti a casa.MARCATORI: pt 1’ Mulinari aut., pt 18’ Bianchi, pt 23’ Mulinari, pt 43’ Battista, st 22’ Mulinari, st 41’ CentioniCSKA CORRIDONIA: Pettinari, Battista, Bellesi, Ciccioli, Valenti(5’st Tombesi), Rocco, Carletta, Damiani, Amaolo, Mariucci(23’st Centioni), Bianchi(37’st Tantalocco). A disp. Del Bianco, Luciani, Barbabella, Cesca. All. StoraniSETTEMPEDA: Sorichetti, Meschini, Rocci(8’pt Cruciani), Montironi, Latini, Mulinari, Giorgi, Bonifazi, Fattori, Broglia(44’st Vignati), Gianfelici(9’st Selita). A disp. Palazzetti, Rapaccioni, Cambertoni, Dialuce. All. RuggeriARBITRO: Speranza di FermoNote: spettatori 50 circa. Espulsi: 3’st Bonifazi per gioco violento, 48’st Centioni per proteste. Ammoniti: Tombesi, Mariucci, Ciccioli, Broglia, Latini. Angoli: 2-4. Recupero: pt 1’, st 5’
Via dagli alberghi chi non ha i requisiti. E' questo il senso della nuova circolare firmata dal capo dipartimento della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, che riguarda le procedure per assicurare un’adeguata assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti di agosto e ottobre presso strutture alberghiere che si sono rese disponibili a garantire tale ospitalità transitoria, anche al di fuori del territorio comunale o regionale di provenienza dei cittadini. Così, chi dopo il terremoto è ospitato negli alberghi ma non ha più i requisiti, dal 7 gennaio avrà 5 giorni di tempo per trovare un’altra sistemazione o potrà restare nella struttura pagando di tasca propria. L'unica eccezione riguarda chi ha dei figli che stanno frequentando la scuola nel comune dove hanno trovato ospitalità.L'ordinanza di Curcio recita: “A seguito dei terremoti del 26 e 30 ottobre, infatti, per tutelare la pubblica incolumità è stato deciso, anche in forma generalizzata e non formalizzata, – ricorda la prociv nazionale – di allontanare le persone dagli edifici e dai centri abitati interessati dalle scosse e di accoglierle in strutture al coperto, data l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche nelle aree interessate e della conseguente impossibilità di assistere adeguatamente i cittadini stessi attraverso l’allestimento di aree attendate. Come noto, l’assistenza alberghiera era stata esplicitamente ricompresa, dopo il terremoto del 24 agosto con l’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016, tra le diverse misure attivabili per garantire una assistenza transitoria, dopo la chiusura delle aree di accoglienza in tenda, ai residenti in edifici valutati, a seguito delle verifiche di agibilità, con un esito “diverso da A”, ovvero non agibile”.Dopo i terremoti del 26 e 30 ottobre, che hanno comportato un’estensione del territorio interessato e un conseguente incremento del numero degli edifici da controllare, le verifiche di agibilità degli immobili attraverso le schede Aedes e con procedure speditive FAST sono in corso e richiederanno, necessariamente, diverse settimane. In questo periodo di tempo, quindi, la perdurante precarietà è riconosciuta quale elemento che dà accesso alla fruizione dell’ospitalità alberghiera in forma generalizzata fino alla messa a regime delle procedure di verifica di agibilità/utilizzabilità delle abitazioni. In tal senso, fino al 6 gennaio 2017 (incluso), i Comuni interessati dagli eventi sismici dovranno attestare, alla data dei terremoti, la semplice condizione di residenza/dimora abituale delle persone ospitate segnalate, tramite le Regioni, dalle strutture alberghiere. Tale attestazione sarà necessaria per coprire, con le risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, le spese sostenute.Contemporaneamente, sempre entro il 6 gennaio prossimo, le Regioni e i Comuni devono predisporre delle procedure univoche per individuare, non più in modo generalizzato ma puntualmente, le persone che possono essere ospitate nelle strutture ricettive in quanto: residenti/dimoranti in edifici classificati con esito diverso da “A” delle schede AEDES, o per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo residenti/dimoranti in edifici classificati con esito “non utilizzabile” nella scheda FAST residenti/dimoranti per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo o risulti programmata, da parte del Comune, una verifica a tappeto residenti/dimoranti in edifici ricadenti all’interno di “zone rosse” Tutte le persone che non rientreranno in questi casi, a partire dal 7 gennaio avranno cinque giorni per organizzare il rientro in abitazioni agibili/utilizzabili o, comunque, per lasciare la sistemazione in albergo, termine dopo il quale le spese saranno poste a loro carico. Il termine dei cinque giorni verrà applicato anche ogni qualvolta le condizioni specificate verranno meno in date successive al 6 gennaio 2017, con il procedere delle verifiche di agibilità.Questa procedura non si applica per le famiglie ospitate in alberghi di Comuni diversi da quelli di residenza che, per l’anno scolastico in corso, hanno figli iscritti a Istituti scolastici nei Comuni di accoglienza. Per loro, infatti, permane il diritto di rimanere nelle strutture alberghiere ad esse assegnate". Secondo quanto si apprende dalla stessa protezione civile nazionale, sono in campo 164 squadre di tecnici ed esperti abilitati per le verifiche di agibilità con procedura FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) sugli edifici privati attivata, dopo gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre, nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio. Nella Regione Marche dalle 10.210 verifiche effettuate risultano 3.778 (46%) edifici agibili e 365 che, pur non essendo danneggiati, risultano “non utilizzabili” per solo rischio esterno. Sono invece 4.112 (50%) gli edifici “non utilizzabili” mentre 1.955 le verifiche senza esito.
Netta la vittoria del No nelle Marche.Il commento a caldo del segretario regionale del Pd, Francesco Comi, lascia poco spazio alle interpretazioni: "Peccato per il risultato. Sono amareggiato dell'esito e non ho motivo di nasconderlo. Abbiamo perso un'occasione. Chi ha votato contro la riforma si è caricato sulle spalle una grande responsabilità. Questo Paese aveva e ha bisogno di proposte costruttive".A votare per il referendum costituzionale, in tutta la regione, è stato quasi il 73% degli aventi diritto. La percentuale più alta in provincia di Pesaro Urbino (74,87%) quella più bassa in provincia di Macerata (70,84%) che ha registrato a sua volta la più bassa affluenza alle urne nel comune di Pieve Torina (47,21%), quella più alta, invece, a Muccia (89,84%).A Camerino domina controtendenza il Sì con il 53,71. Anche a Sefro vince il Sì con il 51.77 per cento, a Caldarola con il 50,28 (uno scarto di cinque voti), ad Apiro con il 55,59 e ad Appignano con 50,65 per cento.Incredibile parità a Poggio San Vicino con 63 voti al Sì e 63 voti al No: annullata una scheda.Trionfo del No a Bolognola: 50 voti (76,92 per cento) contro i 15 del Sì.Nel capoluogo di provincia, tendenza nazionale rispettata: a Macerata il No si afferma con il 54,85 per cento.Anche a Civitanova domina il No con un netto 58,05 per cento.A Loro Piceno è un voto a fare la differenza a favore del No: 641 a 640 con una percentuale del 50,04. A Cingoli il No si afferma con il 56,46 per cento, a Tolentino con il 53,16, a Porto Recanati con il 57,59, a San Severino con il 58,83, a Visso con il 61,59, a Serravalle con il 57,12, a Serrapetrona con il 57,22, a San Ginesio con il 52,18, a Ripe San Ginesio con il 58,74, a Pioraco con il 57,07, a Pievebovigliana con il 62,26, a Penna San Giovanni con il 58, a Morrovalle con il 56,57, a Montecassiano con il 54,39, a Monte Cavallo con il 51,67, a Mogliano con il 52, a Gagliole con il 61,11, a Fiordimonte con il 59,52, a Fiastra con il 54,10, a Esanatoglia con il 59,29, a Cessapalombo con il 63,44, a Camporotondo con il 52,74, a Belforte con il 54,19, a Urbisaglia con il 55,49, a Treia con il 55,46, a Sant'Angelo in Pontano con il 54,13, a Muccia con il 57,23, a Montecosaro con il 59,39.Nei comuni di Acquacanina, Castelsantangelo sul Nera e Ussita, colpiti dagli eventi sismici, non sono state costituite le sezioni elettorali. Nei comuni di Fiastra e Pieve Torina, colpiti dagli eventi sismici, è stato costituito un numero ridotto di sezioni elettorali, pari a 1.
Entra nel negozio del centro commerciale armato di taglierino, si fa consegnare l'incasso e poi scappa. E' successo intorno a mezzogiorno e mezzo nei locali che ospitano Terranova al Corridomnia nella zona industriale di Corridonia.L'uomo, con il volto travisato, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale e ha intimato alla commessa di consegnargli il denaro contenuto nella cassa. Una volta presi i soldi, è fuggito con un bottino che si aggira intorno ai 300 euro. Immediato l'allarme e poco dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche del rapinatore, al momento senza esito.
Parte l’iniziativa “Un dono per un sorriso” volta a raccogliere regali che andranno ad allietare il Natale dei bambini e delle famiglie colpite dal sisma.Molte attività del territorio si sono rese disponibili per effettuare la raccolta dei doni che verranno consegnati da diversi Babbi Natale, durante le festività nei centri di accoglienza.A chi facesse piacere partecipare può consegnare i doni presso i centri di raccolta, entro il 15 dicembre 2016, specificando sul pacchettino età e se il destinatario è maschio o femmina.Un’iniziativa volta a far passare dei momenti di gioia in un periodo così difficile.Centri di raccolta:Sant’Elpidio A Mare: Semauto, via Faleriense 2080/bCivitanova Marche: Exe Fit, via Enauidi 394Ancona: Inlingua Ancona, via Ludovico Menicucci 1Corridonia: DanzaPiù Arte e Cultura, via dell’Industria 215Piediripa: The Bern Store, via Domenico Concordia 32Tolentino: Trepuntozero Architettura, contrada Colmaggiore 16Belforte del Chienti: Bernabei Parquet, via Fonte Moreto 2San Severino Marche: Cristiana Antonini, via Mattei 7
Esce di strada mentre viaggia all'altezza di Sarrocciano di Corridonia, salta un fosso e finisce nel recinto di una casa colonica dove danneggia altre tre auto (una di questa finisce contro la cuccia di un cane uccidendo la povera bestia che si trovava all'interno) prima di terminare la sua corsa dalla parte opposta contro una rete di recinzione.E' successo questa sera intorno alle 22 , quando una Chrysler guidata da un 55enne, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e, come se fosse un proiettile impazzito, ha causato numerosi danni, oltre al ferimento della persona che si trovava al volante. Immediati sono scattati i soccorsi: l'autista della Chrysler è stato portato in ambulanza dal 118 in ospedale: come da prassi, è stato anche sottoposto all'alcooltest. Niente da fare, invece, per il cane rimasto coinvolto nella incredibile carambola. Sul posto anche i carabinieri di Corridonia per tutti i rilievi di rito.
Contributo sì, contributo no, forse prima ma poi se lo tolgono... Com’è nostra consuetudine, cerchiamo ancora una volta di fornire delle informazioni precise e serie alle tante persone che si trovano nella condizione di “sfollati”, fuori, se non lontani, dunque dalle proprie abitazioni, costrette a sobbarcarsi i costi di un affitto non preventivato e senza un chiaro orizzonte temporale di riferimento.
Ed ora, dopo il danno la beffa? Stavolta no. O meglio. Non sarà così. Ci spieghiamo.
Il contributo per l’autonoma sistemazione assolve alla funzione di permettere a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione non per propria volontà ma per effetto di una ordinanza sindacale di inagibilità della stessa o di dichiarazione dell’intero quartiere o abitato come “zona rossa”.
Dalla data di emanazione del provvedimento del Sindaco che impedisce al legittimo proprietario o all’affittuario di rientrare in casa propria anche solo per recuperare i beni di prima necessità, da allora dunque si ha diritto o ad un alloggio sostitutivo o al contributo previsto dall’ordinanza del Capo della Protezione civile Nazionale per la Ricostruzione n.388 del 26 agosto 2016 e poi innalzato negli importi fino ad un massimo di 900 euro per nucleo familiare dalla recente ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016.
Nello specifico:
“Il Contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall’ordinanza 388/2016.
Le disposizioni relative al contributo di autonoma sistemazione si applicano anche agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Saranno i Comuni, che effettuano l’istruttoria e gestiscono le attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione, a rideterminare i contributi secondo le nuove disposizioni, anche quelli in via di erogazione”.
Il problema postosi di recente circa la successiva conferma dello stato di inagibilità a mezzo della redazione della scheda Aedes non va a toccare quanto di spettanza per il periodo di cui sopra.
Il contributo, anche se non ancora erogato, spetta di diritto “alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto”.
Abitazione distrutta, anche parzialmente, oppure sgomberata, quindi con ordinanza appunto di “sgombero”.
Laddove invece la scheda Aedes riscontrasse un esito difforme dalla valutazione del sindaco, e dunque in caso di dichiarata agibilità dell’abitazione sia possibile per i proprietari o affittuari rientrarvi, si verificherà un contrasto tra i due provvedimenti riguardo ad oggi al quale non sussiste pacifica soluzione.
Deve prevalere cioè la scheda Aedes sulla precedente valutazione del tecnico comunale oppure il primo provvedimento rappresenta la base da cui la successiva valutazione non può comunque discostarsi come presupposto di partenza e da cui magari può variare solo in termini di grado di inagibilità?
A prescindere dall’esito circa tale disputa, in nessun caso potrà essere messo in discussione retroattivamente il diritto già acquisito di ricevere il contributo per l’autonoma sistemazione per il periodo di dichiarata inagibilità dell’abitazione.
Contributo che invece cesserà, ma solo successivamente, laddove vi sia un provvedimento che dichiari la definitiva agibilità dell’abitazione.
Dubitiamo invece che il problema si ponga per le c.d. zone rosse.
Se infatti anche una o qualche abitazione fosse dichiarata agibile, non sarebbe possibile tornare ad abitarvi prima che tutta la zona sia resa sicura attraverso la ricostruzione degli edifici inagibili.
E dunque, a nostro avviso, il contributo di autonoma sistemazione in questo caso spetta anche nel caso in cui la propria abitazione sia agibile.
La ratio infatti alla base del contributo è quella di permettere a chi non può più abitare nella propria casa di sistemarsi altrove, sia nel caso di dichiarata inagibilità, sia in caso di pericolosità di tutta l’area su cui insiste l’abitazione, eventualmente anche agibile.
Ovviamente sarebbe auspicabile una nota di chiarimento in merito da parte delle autorità competenti al fine di fugare ogni dubbio.
Agevolazioni tariffarie per le utenze ricadenti nei comuni colpiti dal sisma. E’ quanto l’Aato 3 Macerata chiede all’ AEEGSI (Autorità per l’energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico), dopo il violento terremoto che ha profondamente colpito molti comuni maceratesi, soprattutto con riferimento ai comuni montani e pedemontani.Un ulteriore aiuto concreto, dunque, dopo la sospensione delle bollette di luce, gas e acqua emesse a partire dal 26 ottobre 2016 per tutte le utenze che si trovano nei comuni danneggiati dal sisma.Nel cratere sismico, infatti, ben 32 comuni sui 48 totali che appartengono all’ATO 3 di Macerata: Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, San Severino, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Treia, Ussita,Visso.“E’ indubbio - spiega Francesco Fiordomo Presidente dell’Aato 3 Macerata - che il sisma abbia provocato un impoverimento del tessuto produttivo locale con conseguente compromissione delle fonti di reddito primarie e, solo grazie ad un efficace meccanismo di agevolazioni tariffarie, da estendere per un congruo periodo temporale, sarà possibile diminuire le ripercussioni negative dovute agli eventi sismici sui bilanci delle famiglie”.L’Ente, dopo una lettera inviata all’ AEEGSI, andrà in missione a Milano per incontrare i responsabili dell’autorità ed ottenere un importante risultato per tutta la comunità maceratese.L’AEEGSI (Delibera n. 618/2016), infatti, a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 di ottobre del 2016 che hanno colpito tutto il maceratese, ha disposto la sospensione del pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, gas e quelle relative al servizio idrico integrato.“Mi preme ringraziare tecnici e operai – dice il Presidente dell’AAto 3 Francesco Fiordomo – che in questi giorni drammatici stanno lavorando incessantemente per garantire il servizio idrico. Le aziende di gestione operanti nel territorio montano (ASSEM di San Severino Marche e ASSM di Tolentino), in stretto coordinamento con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Protezione Civile si sono prontamente attivate per garantire un adeguato livello dei servizi idrici, non solo nei comuni direttamente gestiti ma in tutte le realtà duramente colpite dal terremoto”.
Avevano predisposto tutto, persino di mettere dei blocchi per impedire l’accesso di vetture: ma il piano è fallito. Così i malfattori che nella scorsa notte hanno tentato un furto presso un’area di servizio carburanti sulla strada provinciale 77 nel comune di Corridonia, sono rimasti a mani vuote.Dopo aver infranto, con arnesi pesanti, la vetrata della struttura che ospita l’annesso bar, i ladri hanno cercato di portare via la macchinetta “cambia monete”, ma l’allarme scattato, la vigilanza privata ed i carabinieri in rapida successione hanno fatto desistere i malviventi.Diversi i danni causati. Ad indagare i carabinieri di Corridonia.
Il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani ha incontrato questo pomeriggio all'Hotel 77 di Tolentino i sindaci e gli amministratori della provincia di Macerata per illustrare il decreto. Siamo riusciti a scambiare alcune battute con Errani al termine della lunga riunione, soprattutto per fare chiarezza in merito a una questione sulla quale in questi giorni si sta creando molta confusione: il credito d'imposta utile al pagamento dei lavori per la ricostruzione."E' stata una riunione molto importante e anche positiva. Stiamo avviando la ricostruzione, gestendo ancora l'assistenza. Tuttavia" ha sottolineato Errani "stiamo già impostando la ricostruzione: le scuole, le imprese, e cominceremo anche con le abitazioni e i danni lievi.Il credito d'imposta è uno strumento relativo ai rapporti fra Ministero dell'Economia, Cassa depositi e prestiti, Agenzia delle Entrate: un cittadino terremotato, danneggiato, presenta il progetto attraverso il professionista e l'impresa che deve essere iscritta alle white list e deve avere l'approvazione dell'Ufficio Ricostruzione. Dopo di che va in banca e la banca pagherà il saldo all'impresa che costruisce. Il cittadino non deve fare null'altro: tutto in bianco e in maniera assolutamente trasparente.E' chiaro che per valutare i lavori stiamo costruendo un nuovo prezziario che fa la sintesi dei diversi territori, perchè come sapete il terremoto riguarda quattro regioni".