Ricostruzione: si comincia, finalmente. Due ordinanze mettono le basi per ripartire
Le ordinanze 7 e 8 del Commissario per la Ricostruzione mettono le basi operative per ripartire (In calce all'articolo il link con il prezziario integrale).
L’ordinanza del Commissario per la Ricostruzione .n. 7 del 14 dicembre 2016 contiene l’ “Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” e stabilisce che lo stesso rappresenta il presupposto imprescindibile dell’erogazione del contributo per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede infatti che
“la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati in forza di una metodologia di calcolo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice -commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto – legge, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”
Ciò premesso, l’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce che
“2. Il “Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” allegato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella
valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti”.
Strettamente connessa all’ordinanza sul prezzario, è la successiva
ordinanza n. 8 recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”
che all’articolo 1 “Ambito di applicazione” dispone che
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“Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205.
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Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016”.
L’ articolo 2 “Determinazione del contributo” scende nel dettaglio e chiarisce che
“1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell’intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi”.
L’Allegato 1 “Parametri per la determinazione dei contributi” specifica che per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:
“- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissari - al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile e - il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati.
Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’articolo 3 della presente ordinanza”.
Quindi :
contributo = costo dell’intervento * costo convenzionale
e il costo convenzionale = 370 Euro/mq più IVA * superficie dell’immobile fino a 120 metri quadrati
Ai fini della determinazione del contributo, nel costo dell’intervento rientrano:
i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare.
La procedura per la concessione del contributo
L’ Articolo 6 dell’ordinanza n. 8 sull’ “Avvio dei lavori e concessione del contributo” indica la procedura da seguire per ottenere il contributo: il tutto si avvia con la comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 4 del 2016 che costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.
2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all’Ufficio speciale a mezzo PEC, utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento.
L’Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all’Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ed entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.
4. L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario.
5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.
6. Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN di detto conto.
Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.
L’articolo 7 sull’“Erogazione del contributo” chiarisce che il contributo è erogato dall’istituto di credito che è stato prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza.
Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.
I tempi e i modi sono i seguenti:
a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione:
i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
E’ possibile anche per il richiedente ottenere un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo purchè lo abbia richiesto in sede di domanda di contributo e alle seguenti condizioni:
a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
c) che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile;
d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs24 febbraio 1998, n. 58.
Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b).
http://www.csrsisma2016.it/assets/pdf/Allegato%201%20Ordinanza%20n.%207_ridotto.pdf
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