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Il terremoto in Emilia e nelle Marche: per la burocrazia due modi diversi di affrontare l'emergenza

Il terremoto in Emilia e nelle Marche: per la burocrazia due modi diversi di affrontare l'emergenza

A un mese e mezzo dalle scosse del 26 e del 30 ottobre, di chiaro, francamente, c'è ancora poco. La stragrande maggioranza dei cittadini che si è procurata una autonoma sistemazione attende ancora di vedere un centesimo dopo aver improntato cifre inevitabilmente alte per traslochi improvvisi e inaspettati, così come tante strutture ricettive, molte delle quali ospitano gli sfollati fin dalla scossa del 24 agosto. Fra dieci giorni o poco più sarà Natale, ma sarà un Natale strano, inevitabilmente dimesso, soprattutto per l'aspetto economico che dopo il terremoto per tante famiglie è diventato ancora più stringente.

Poi ci sono le analogie e le differenze con altri eventi simili in Italia. Ad esempio, il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” convertito dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012 contiene la disciplina della c.d. ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal terremoto nel 2012.

In questa sede cercheremo di individuare le differenze rispetto alle disposizioni che riguarderanno la nostra regione.

A un primo colpo d’occhio, una differenza notevole rispetto ai decreti 189 e 205 del 2016 che regolamentano la situazione nelle nostre realtà da poco investite da ben tre terremoti: un decreto a fronte di uno, con la metà di articoli. Il tutto nell’ottica della politica emergenziale che giustifica interventi rapidi e semplificati.

In secondo luogo l’esigenza di ritornare alla normalità, soprattutto “ in termini di indotto economico” emerge con evidenza nelle disposizioni della disciplina:

All’articolo 1 “Ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle Regioni” al  comma 2 si legge che “Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.

I presidenti delle Regioni sono direttamente nominati commissari delegati, e non un commissario esterno che non conosce il territorio e la sua realtà.

Inoltre il comma 11 dell’articolo 3 stabilisce che “ I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà”.

Espropriazioni consentite senza privilegiare quelle di suolo pubblico rispetto al privato, come invece previsto per il sisma del 2016.

All’articolo 3 “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale”, comma 5 si dice chiaramente e senza tanti giri di parole che   “5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture”. Già nelle more dunque del completamento della verifica di agibilità si può procedere ai lavori.

Inoltre il comma 7 aggiunge che

Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno”.

Il professionista certifica l’agibilità sismica e l’attività riparte.

Il comma 7-bis. Precisa poi che “In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria e ancora sul punto il comma 8 bis “ Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali”.

La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 9).

Sui crediti vantati dalle imprese l’articolo 7 bis introduce un’altra importante novità:

1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno”. Articolo inserito dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122.

Interessante è poi l’articolo 19 bis introdotto dalla legge di conversione che parla di “zone a burocrazia zero”:

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12”. .

Infine da notare la tempistica degli interventi sul sisma:

Il sisma si è verificato nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed il Governo ha emanato il D.P.C.M. del 21 maggio 2012 con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 245/2002. Con tale D.P.C.M. è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile ed al Capo del Dipartimento della protezione civile è stato dato l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici  nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova della durata di 60 giorni, a partire dal 22 maggio 2012, ovvero fino al 21 luglio 2012 (art. 1).

Per tutta la durata dello stato di emergenza, viene attribuita al Capo Dipartimento della Protezione Civile la funzione di emanare ordinanze per l’attuazione degli interventi finalizzati a: organizzare e coordinare i servizi di soccorso ed assistenza alle persone colpite dagli eventi; soddisfare le prime necessità delle popolazioni colpite attraverso la realizzazione di interventi provvisionali; ripristinare e reintegrare i beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate, per garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future emergenze. Tali provvedimenti sono emanati d’intesa con le regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (art. 2). Allo scadere dello stato di emergenza, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare in via ordinaria gli interventi per il superamento della situazione emergenziale in atto (art. 3).

 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso territorialmente alle province di Reggio Emilia e Rovigo e temporalmente fino al 29 luglio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 (art. 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012).

Seguono:

il D.M. Economia e finanze 1° giugno 2012 , la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, la  Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, il D.P.C.M. del 9 agosto 2012, il D.M. Economia 24 agosto 2012 , la proroga, al 30 novembre 2012, la delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012, la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, la delibera del 31 gennaio 2013, il D.P.C.M. 8 febbraio 2013, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013  ed il D.P.C.M. 28 dicembre 2012.

Sotto invece le ordinanze:

ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1 del 2012 del 22 maggio , l'O.C.D.P.C. n. 2 del 2 giugno 2012, l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012 , l'O.C.D.P.C. n. 9 del 15 giugno 2012, l'O.C.D.P.C. n. 15 del1° agosto 2012 , l'O.C.D.P.C. n. 29 del7 dicembre 2012 che ha così novellato l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012., l'O.C.D.P.C. n. 42 del 24 gennaio 2013.

Ciò che emerge è un intervento normativo rapido e diretto a livello di governo centrale che ha ridotto l’esigenza da parte del Capo Dipartimento della Protezione civile di ricorrere allo strumento emergenziale per eccellenza: le ordinanze di protezione civile.

A oggi invece nelle zone colpite dal sisma di ottobre e novembre 2016 non abbiamo ancora un decreto convertito in legge ma già una decina di ordinanze emergenziali.

Fra queste, quella del commissario straordinario Errani sulla "riparazione dei danni lievi". Manca, però, il provvedimento con il cui il Commissario “d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze” definisce  “i criteri e le modalita’ attuative” del contributo pubblico “anche per garantire uniformita’ di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati”. E deve essere ancora emanato il prezziario, ovvero il provvedimento che stabilisce “la metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita’ produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale”, che deve essere “predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito del cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”.

Lo sfogo di un professionista maceratese la dice lunga sul sentore che c'è... "Dopo aver letto e riletto l'ordinanza 17 novembre 2016 (Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili) del Commissario Errani, elenco i miei dubbi principali: 1. possibile che per i paesi tipo Tolentino per cui non sono state avviate le procedure fast, bisognerà attendere le schede Aedes per iniziare i lavori di riparazione dei danni lievi, nonostante una ordinanza di non agibilità temporanea / agibilità con provvedimenti? 2. possibile che i lavori di pronti intervento/messa in sicurezza (mai nominati nell'ordinanza) non saranno ammessi al contributo? 3. possibile che un cittadino che abbia voglia di effettuare i lavori di messa in sicurezza / riparazione dei danni lievi prima della certificazione dei tecnici Aedes dei danni, a fronte di un'ordinanza di non agibilità temporanea / agibilità con provvedimenti, non avrà diritto di accedere ai contributi? A questo punto mi è venuto in mente di andare a cercare l'ordinanza dello stesso Commissario Errani ai tempi del sisma in Emilia (Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012) ed ho trovato le risposte che cercavo: 1. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 2, comma 2: il contributo può essere richiesto purchè il comune abbia emesso un'ordinanza di inagibilità temporanea, parziale o totale. La scheda o una valutazione effettuata dai tecnici comunali o regionali è necessaria per stabilire la tipologia del danno e le modalità di intervento. 2. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 3, comma 4: le opere di pronto intervento e per la messa in sicurezza dell'edificio rientrano nel costo dell'intervento ammesso a contributo. 3. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 9, comma 1bis: anche gli interventi eseguiti senza scheda AeDES subito dopo il sisma, prima della pubblicazione o entrata in vigore delle ordinanze, è sufficiente una perizia asseverata di un professionista che dichiara di aver effettuato gli interventi per recuperare l'agibilità dell'immobile, purchè abbia tenuto traccia (documentazione fiscale e documentazione fotografica dei danni subiti e correlati al sisma). A questo punto mi chiedo: come mai le ordinanze sono diverse nonostante il Commissario sia lo stesso e (presuppongo) sia i marchigiani che gli emiliani-romagnoli sono comunque cittadini italiani?". Ce lo chiediamo tutti. 

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