Il contributo di autonoma sistemazione, quando e da quando spetta. Facciamo un po’ di chiarezza
Contributo sì, contributo no, forse prima ma poi se lo tolgono... Com’è nostra consuetudine, cerchiamo ancora una volta di fornire delle informazioni precise e serie alle tante persone che si trovano nella condizione di “sfollati”, fuori, se non lontani, dunque dalle proprie abitazioni, costrette a sobbarcarsi i costi di un affitto non preventivato e senza un chiaro orizzonte temporale di riferimento.
Ed ora, dopo il danno la beffa? Stavolta no. O meglio. Non sarà così. Ci spieghiamo.
Il contributo per l’autonoma sistemazione assolve alla funzione di permettere a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione non per propria volontà ma per effetto di una ordinanza sindacale di inagibilità della stessa o di dichiarazione dell’intero quartiere o abitato come “zona rossa”.
Dalla data di emanazione del provvedimento del Sindaco che impedisce al legittimo proprietario o all’affittuario di rientrare in casa propria anche solo per recuperare i beni di prima necessità, da allora dunque si ha diritto o ad un alloggio sostitutivo o al contributo previsto dall’ordinanza del Capo della Protezione civile Nazionale per la Ricostruzione n.388 del 26 agosto 2016 e poi innalzato negli importi fino ad un massimo di 900 euro per nucleo familiare dalla recente ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016.
Nello specifico:
“Il Contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall’ordinanza 388/2016.
Le disposizioni relative al contributo di autonoma sistemazione si applicano anche agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Saranno i Comuni, che effettuano l’istruttoria e gestiscono le attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione, a rideterminare i contributi secondo le nuove disposizioni, anche quelli in via di erogazione”.
Il problema postosi di recente circa la successiva conferma dello stato di inagibilità a mezzo della redazione della scheda Aedes non va a toccare quanto di spettanza per il periodo di cui sopra.
Il contributo, anche se non ancora erogato, spetta di diritto “alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto”.
Abitazione distrutta, anche parzialmente, oppure sgomberata, quindi con ordinanza appunto di “sgombero”.
Laddove invece la scheda Aedes riscontrasse un esito difforme dalla valutazione del sindaco, e dunque in caso di dichiarata agibilità dell’abitazione sia possibile per i proprietari o affittuari rientrarvi, si verificherà un contrasto tra i due provvedimenti riguardo ad oggi al quale non sussiste pacifica soluzione.
Deve prevalere cioè la scheda Aedes sulla precedente valutazione del tecnico comunale oppure il primo provvedimento rappresenta la base da cui la successiva valutazione non può comunque discostarsi come presupposto di partenza e da cui magari può variare solo in termini di grado di inagibilità?
A prescindere dall’esito circa tale disputa, in nessun caso potrà essere messo in discussione retroattivamente il diritto già acquisito di ricevere il contributo per l’autonoma sistemazione per il periodo di dichiarata inagibilità dell’abitazione.
Contributo che invece cesserà, ma solo successivamente, laddove vi sia un provvedimento che dichiari la definitiva agibilità dell’abitazione.
Dubitiamo invece che il problema si ponga per le c.d. zone rosse.
Se infatti anche una o qualche abitazione fosse dichiarata agibile, non sarebbe possibile tornare ad abitarvi prima che tutta la zona sia resa sicura attraverso la ricostruzione degli edifici inagibili.
E dunque, a nostro avviso, il contributo di autonoma sistemazione in questo caso spetta anche nel caso in cui la propria abitazione sia agibile.
La ratio infatti alla base del contributo è quella di permettere a chi non può più abitare nella propria casa di sistemarsi altrove, sia nel caso di dichiarata inagibilità, sia in caso di pericolosità di tutta l’area su cui insiste l’abitazione, eventualmente anche agibile.
Ovviamente sarebbe auspicabile una nota di chiarimento in merito da parte delle autorità competenti al fine di fugare ogni dubbio.
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