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Decreto terremoto, ecco cosa cambia nei procedimenti civili, amministrativi e penali
In sede di conversione è stata confermata la tanto discussa sospensione dei processi civili e amministrativi pendenti alla data del terremoto, sino al 31 maggio 2017 per il sisma del 24 agosto e sino al 31 luglio 2017 per le scosse del 26 e del 30 ottobre.
Fanno eccezione le cause di competenza del tribunale per i minorenni e quelle relative ad alimenti; i procedimenti cautelari e quelli per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e tutte le cause per le quali la trattazione ritardata può produrre un grave pregiudizio.
Sono inoltre rinviate a dopo il 31 maggio o il 31 luglio 2017 le udienze civili, amministrative e di competenza di altre giurisdizioni speciali, salva espressa rinuncia dei soggetti interessati. Sospensione dei termini
La sospensione, per la medesima durata, interessa anche i termini processuali, perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da diritti, azioni ed eccezioni.Restano sospesi, poi, i termini per gli adempimenti contrattuali, quelli relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva , quelli per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, quelli di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
Procedimenti penali
Per quanto riguarda, invece, i procedimenti penali, sono sospesi (a seconda dei casi sino al 31 maggio o sino al 31 luglio 2017) i processi penali pendenti in qualsiasi stato e grado, i termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela e, salvo rinuncia, quelli previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. La sospensione riguarda, contestualmente e sino a che sono sospesi o rinviati il processo o i termini, anche il corso della prescrizione. Continuano a fare il loro normale corso le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, i giudizi direttissimi, le convalide dei sequestri e i processi con imputati in stato di custodia cautelare, mentre i processi a carico di minorenni restano esclusi dalla sospensione dei processi penali pendenti e da quella dei termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela.
Fonte: (www.StudioCataldi.it)
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