Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai molteplici lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente la festività del Natale, abbiamo scelto di riportare le seguenti situazioni.
- Di seguito la risposta alla domanda di un lettore di Civitanova che chiede: “Se durante il cenone della vigilia, nello stappare lo spumante colpisco con il tappo uno dei presenti, in quali responsabilità posso incorrere?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, il riferimento a quanto accaduto al titolare di un ristorante che, preso dall’euforia dei festeggiamenti, finiva per ferire all’occhio una cliente che sedeva poco distante, con il tappo dello spumante appena aperto.
La Suprema Corte pronunciatasi sulla vicenda, ravvisava nella condotta dell’euforico ristoratore, il reato di lesioni colpose, a causa della mancata adozione delle idonee cautele del caso, condannandolo alla pena prevista dall’art. 590 c.p. che stabilisce testualmente: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro”. (Cass. Pen., Sez. IV, n.32548 del 12.07.2016). Ebbene sì, anche un gesto festoso può finire per “conciarci per le feste”.
-In risposta alla domanda di un lettore di Porto Recanati che chiede: “Se a causa di un ritardo del volo prenotato, ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?”
Riportiamo la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari (n. 571/2012) che, pronunciatosi su un caso molto simile, aveva condannato la compagnia aerea a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali ad un passeggero che era stato costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto, consumando il “cenone” in solitaria con del cibo acquistato presso un bar poco distante dal gate. L'uomo difatti, oltre al risarcimento per il danno esistenziale subito, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali comprese le spese per comprare i due "tristi" panini del “cenone natalizio”!
-In risposta alla domanda posta da un lettore di Muccia che chiede: “Essere un giocatore di carte, soprattutto nel periodo natalizio, può comportare ripercussioni in sede di separazione?”
Riportiamo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.5395/2014, che, chiamata a pronunciarsi in merito ad un caso di separazione giudiziale dei coniugi, aveva stabilito l’addebito della separazione in capo al marito, il quale era solito spendere molto denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre € 1.000 giocando a carte.
La Suprema Corte aveva infatti chiarito che “anche il gioco d'azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali sino a rendere la convivenza intollerabile e a far scaturire separazione e consequenziale addebito.”
Difatti, il discutibile vizio che impegnava il marito della coppia per diverse ore al giorno, assentandosi quasi totalmente nel periodo natalizio oltre a rappresentare una cattiva abitudine, lo portava a stare spesso, e senza alcun giustificato motivo, fuori casa, non ottemperando ai propri doveri di marito e padre, per di più sottraendo grosse somme di denaro alla cura e al sostentamento della propria famiglia. Pertanto, senza negare il piacere che può derivare dal giocare a carte con amici o in famiglia, specie durante il periodo natalizio, si consiglia di non esagerare!
- In risposta alla domanda di un lettore di Corridonia che chiede: “E’ penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?"
Riportiamo la pronuncia del Tribunale di Bari, che con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, ha condannato per estorsione un uomo che si era rivolto più volte alla sua vittima minacciandola ripetutamente del fatto che, se non gli avesse dato i soldi richiesti, la madre avrebbe passato “un brutto Natale”.
Difatti l’art. 629 c.p. punendo “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” intende scongiurare che la prospettazione di un evento dannoso per l'incolumità fisica della vittima o di una persona ad essa molto vicina, spingano la stessa a gesti disperati o comunque non voluti.
Il Tribunale adito, specificava inoltre che “In tema di estorsione, la violenza o la minaccia può essere manifestata in modi e forme differenti, purché venga a crearsi la condizione di costrizione psichica della vittima volta, ad ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri, con danno altrui.”
Nel rimanere in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori auguri di Buone Feste, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’obbligo del mantenimento del genitore, anche separato o divorziato, nei riguardi dei propri figli maggiorenni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Fino a quando il genitore è tenuto al mantenimento dei propri figli maggiorenni?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata e molto attuale, nella quale la Cassazione, pur mantenendo una posizione prudente sulla facoltà per i genitori, anche separati o divorziati, di cessare il mantenimento dei propri figli maggiorenni quali disoccupati cronici, studenti svogliati o attempati "teenager", la stessa è sempre più orientata a porre un freno, quasi in funzione di educatrice sociale, a responsabilizzare proprio quella prole che non vuole andare via da casa e rimanere sotto lo stesso tetto tra le cure amorevoli e la "paghetta"/mantenimento di mamma e papà.
È vero, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al raggiungimento di una indipendenza economica tale da essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ma tale obbligo non è infinito: l'obbligo continua a vigere, afferma la Cassazione, solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010).
Se, dunque, la precarietà del mondo del lavoro accentuata dalla crisi, rende difficile la possibilità di trovare un impiego idoneo, “ per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di indipendenza economica”, la Suprema Corte ha ritenuto, senza ma e senza se, configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno richiesto da parte del genitore obbligato (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011).
Così, ad esempio, la Cassazione ha detto di no al mantenimento “della figlia trentaseienne laureata in architettura che aveva rifiutato l'offerta di lavoro del padre, occupato nel settore dell'edilizia, poiché in grado di attendere ad occupazioni lucrative, ingiustamente, invece, da lei rifiutate" (Cass. n. 610/2012); allo stesso modo, ha escluso il diritto al mantenimento “del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa saltuaria ed era iscritto all'università da più di otto anni” (Cass. n. 1585/2014); così come “al figlio ultratrentenne senza lavoro ma in possesso di un patrimonio tale da garantirgli l'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013).
Infine, “quando i figli raggiungono una certa età, non hanno speso il titolo professionale conseguito e non riescono a rendersi indipendenti economicamente, non possono continuare a contare sul mantenimento dei genitori; gli stessi devono attivarsi nella ricerca di un'occupazione stabile e, se non ci riescono, devono fare affidamento, piuttosto, su aiuti sociali specifici” (Cass. Civ., Ordinanza n. 38366/2021).
Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che l’obbligo al mantenimento da parte del genitore dei figli maggiorenni, da un lato continua a vigere solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010), dall’altro lo stesso viene meno per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di una propria autonomia finanziaria (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011), oltre al fatto che comunque devono fare affidamento su aiuti sociali specifici (Cass. Ordinanza n. 38366/2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le possibili responsabilità di un atleta nella pratica dello sport e nello specifico nel gioco del calcio. Ecco l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana:
"Con grande piacere mi accingo ad affrontare il seguente argomento sollecitato dalle mail dei lettori e nel farlo utilizzerò dei casi pratici che spesso e volentieri avvengono durante una competizione calcistica. Ultimissimi minuti del match. Risultato – importantissimo – ancora in bilico. Contropiede fulmineo della squadra ospite. L’attaccante, palla al piede, si dirige verso l’area avversaria, quando irrompe il difensore che, pur volendo colpire la sfera, centra in pieno la gamba sinistra del ‘numero 9’; grave infortunio per l’attaccante: frattura della tibia.
In primo ed in secondo grado, viene confermata la condanna per il difensore locale per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 del codice penale; in Cassazione, invece, viene assolto con formula piena, per l’assenza di tale tipologia di responsabilità. Smentita la visione tracciata dai giudici del Tribunale prima e da quelli della Corte d’appello poi: decisiva l’applicazione del cosiddetto “rischio consentito”, con riferimento ad «eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi».
Nessun dubbio sulla dinamica del rilevante scontro di gioco, verificatosi durante la partita; evidente, infatti, la condotta scorretta del difensore della squadra di casa, evento, però, frutto di un eccessivo «agonismo» e di un errore nel calcolo della «tempistica dell’intervento di gioco»: egli, infatti, ha mirato «il pallone», ma ha «finito per colpire la gamba dell’attaccante, che, in anticipo, già aveva allungato la sfera in avanti. Rilevante il contesto: «l’infortunio maturò in un frangente particolarmente intenso», cioè «gli ultimi minuti dell’incontro», e durante «una azione di gioco decisiva» per un match «rilevante per il campionato».
Significativo anche il fatto che l’azione del difensore, pur in trance agonistica, «era manifestamente indirizzata a interrompere l’azione di contropiede, mediante il tentativo di impossessarsi regolarmente del pallone», sottraendolo all’attaccante. Tutto ciò, spiegano correttamente i magistrati della Cassazione, consente di ritenere meritevole di censura il gesto compiuto dal difensore, però solo nell’ambito dell’«ordinamento sportivo». Va esclusa, quindi, la «antigiuridicità» a livello penale del «fallo» compiuto sul campo da calcio. Evidente la colpa del difensore, sanzionabile, però, solo in ambito sportivo, non certo in quello penale (Cassazione, sentenza n. 9559/2016, Sezione Quarta Penale).
Così come il caso “derby infuocato”: il difensore colpisce l’avversario con un pugno con l’azione di gioco distante. In tal caso la Suprema Corte ha giustamente confermato la sentenza di condanna dell’imputato/difensore locale, “trattandosi di un’aggressione fisica intenzionale, per ragioni avulse dalla dinamica sportiva”.
Il Collegio di legittimità, ritenendo corretta la valutazione svolta dalla Corte territoriale, afferma che «in tema di competizioni sportive, non è applicabile la scriminante atipica del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l’imputato colpisca l’avversario con un pugno al di fuori di un’azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva». Nella disciplina calcistica, infatti, «l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche, circostanze non presenti in quanto accaduto».
Tale circostanza, al fine di spiegare ancor meglio il limite della scriminante dell’attività sportiva del “rischio consentito” nell’ambito di una partita di calcio, si va a ricollegare ad un ulteriore fatto accaduto in campo, soffermandoci però prima all’indimenticabile finale mondiale di Berlino vinta dalla nostra nazionale. Il colpo di testa è un protagonista obbligatorio di ogni partita di calcio che si rispetti, giocata, questa, spesso vincente, è in grado di sorprendere, se ben eseguita, anche il più “felino” dei portieri.
Diversa dal colpo di testa è, invece, la testata vera e propria, anche questa, purtroppo, presente in alcune partite di calcio; tutti noi ricorderemo Materazzi mentre stramazza al suolo come un birillo, colpito dalla craniata infertagli da Zidane: si era alla finale dei Mondiali del 2006 e tutta l'Italia – di lì a poco – sarebbe scesa in strada ad esultare per la quarta stelletta conquistata.
Fatta questa premessa “storica” che non ha avuto alcuna evoluzione giudiziaria, pur possibile, la stessa però si va a ricollegare ad un caso simile, che si è svolto in un contesto molto più modesto dell’”Olympiastadion di Berlino”, che invece è terminata nelle aule dei Tribunali. Durante un incontro di calcio, poco prima del fischio finale, un giocatore si accascia al suolo, tramortito: ha appena ricevuto una testata sul naso da un avversario a gioco fermo.
Il malcapitato calciatore, col setto nasale fratturato, vola in ambulanza verso l'ospedale più vicino: di lì a poco sporgerà querela. Il procedimento penale, deciso nelle forme del rito abbreviato condizionato, si conclude con una sentenza di condanna. Tutti gli eventi riportati, ci consentono di chiarire meglio l’antigiuridicità durante una partita di calcio, facendo riferimento alle scriminanti “atipiche”.
Il catalogo piuttosto ristretto delle scriminanti “codificate” non fa espressa menzione dell'esimente sportiva, che appartiene – per dottrina e giurisprudenza ormai ben consolidate – al novero delle esimenti non espressamente contemplate nel codice, ma di fatto esistenti. Queste ultime sono figlie dell'evoluzione naturale del diritto penale, che, nel suo adeguarsi alla realtà sociale in cui si applica, deve necessariamente calibrare la risposta punitiva alle infinite, lecite, ma talvolta rischiose, forme in cui può esprimersi la condotta umana.
Lo sport è una di esse: chi lo pratica – non importa se professionalmente o per diletto - mette in conto di poter subire anche conseguenze pregiudizievoli per la propria integrità fisica: il rischio che ogni sportivo accetta è, appunto, un rischio consentito. Qual è, a questo punto, il limite che non deve essere oltrepassato per sconfinare nell'illecito penale?
Il consenso che – tacitamente – si esprime prendendo parte ad una competizione sportiva, implica, come già detto, l'accettazione di un rischio, più o meno calcolato. Questo calcolo si basa, evidentemente, anche sull'affidamento che tutti i partecipanti alla competizione conoscano e si conformino alle regole della disciplina sportiva praticata.
Secondo la giurisprudenza, che dimostra di non ignorare la “realtà naturale” dell'agonismo, l'involontario travalicamento delle regole di gioco non è sufficiente per aprire le porte alla responsabilità penale nel caso in cui dovessero verificarsi conseguenze lesive per alcuno degli atleti. Il discorso cambia del tutto nell'ipotesi in cui l'incontro sportivo diventi un pretesto per dare sfogo a gesti gratuitamente violenti, o che comunque non sono giustificabili con il gesto atletico richiesto dal gioco del calcio; circostanza questa che ogni vero sportivo dovrebbe evitare oltreché condannare. Il gioco del calcio e lo sport in generale ha bisogno di veri sportivi! Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’uso dei social nei rapporti familiari.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: “Posso chiedere la rimozione dai social della mia ex moglie di foto e video di mia figlia minorenne?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Trani, con ordinanza del 30.8.2021, affrontando un argomento di sicuro dibattimento negli anni a venire: la tutela dei minori nella pubblicazione, da parte dei genitori, di foto o video sui social network.
La mamma in questione, a partire da maggio 2020, postava su Tik Tok video di lei con la figlia minorenne. A quel punto il padre, nel dirsi non d'accordo, invocava la tutela giurisdizionale. A detta del Tribunale di Trani il comportamento della mamma integra la violazione di più norme, nazionali, comunitarie ed internazionali.
Nello specifico il Tribunale ravvede, nella condotta della mamma, la violazione dell'art. 10 nel nostro codice civile (concernente la tutela dell'immagine) e degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
In particolare, ricordano i giudici pugliesi, l'art. 16 della Convenzione di New York stabilisce che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione e che spetta alla legge la tutela dello stesso contro eventuali violazioni dei suoi diritti.
Non solo, stando al Codice della Privacy art. 4, le foto o video devono essere considerati come dati personali, di conseguenza, in caso di minori di sedici anni, perchè le stesse vengano divulgate, v'è bisogno del consenso di entrambi i genitori. Nel caso in questione il padre ha manifestato il suo dissenso a nulla rilevando la circostanza invocata dalla madre secondo la quale lo stesso avesse accesso al suo profilo su Tik Tok.
Per il Tribunale di Trani infatti "la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e del mancato consenso, del genitore".
Conclude il Tribunale di Trani sul solco della sentenza del Tribunale di Mantova del 2017 che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati."
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Siccome il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network e tenuto conto del mancato assenso del genitore si accoglie il ricorso ordinando di conseguenza la rimozione immediata dei video della figlia da Tik Tok” (Tribunale di Trani, Ordinanza del 30.08.2021)
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti affettivi interpersonali e nello specifico i diritti e doveri tra i conviventi di fatto. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di San Severino Marche che chiede: “Quali sono i diritti e doveri tra i due partner nascenti dalla convivenza di fatto?"
La famiglia legittima, che trae origine da un atto formale (il matrimonio) con cui marito e moglie si obbligano ad una reciproca assistenza materiale e morale, si distingue dalla cosiddetta famiglia di fatto, in cui tali doveri sorgono spontaneamente per effetto della condotta di vita dei due partner; si tratta di una situazione di fatto che trova copertura costituzionale grazie all’art. 2 Cost., che tutela le cosiddette formazioni sociali, ove ciascun individuo esplica la propria personalità.
La nozione di convivenza di fatto, che nel corso degli anni è stata oggetto sia di elaborazione giurisprudenziale che di interventi normativi discontinui, consiste nella relazione stabile tra due persone caratterizzata da un elemento soggettivo, l’affetto, e da un elemento oggettivo, la reciproca e spontanea assunzione di diritti ed obblighi.
A questa definizione, nel 2016, ha fatto seguito la nozione legale di convivenza di fatto con la legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), con la quale è stata introdotta una disciplina organica della convivenza more uxorio: all’art.1, comma 36, ha definito i conviventi di fatto come due persone maggiorenni che, sebbene non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; la circostanza che nessuno dei conviventi di fatto possa essere sposato comporta che non è possibile considerare convivenza di fatto quella in cui uno dei soggetti coinvolti sia solo separato e non divorziato dal precedente partner.
Nonostante la legge Cirinnà, al comma 37 dell’unico articolo di cui è composta, richieda la dichiarazione anagrafica per l’accertamento della stabile convivenza, la giurisprudenza ritiene che ciò che conta sia il fatto materiale della convivenza, che può essere accertato in altro modo, anche in assenza di tale dichiarazione; pertanto, la legge n. 76/2016 si applica anche alle coppie che abbiano volontariamente omesso di procedere alla registrazione anagrafica.
Gli indicatori che rilevano ai fini dell’accertamento di un rapporto di convivenza sono plurimi; si pensi, per esempio, alla ricorrenza di un progetto di vita comune, alla prestazione di reciproca assistenza, alla compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese comuni, all’esistenza di un conto corrente comune e, infine, alla coabitazione.
In merito a quest’ultimo indicatore, la Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 9178/2018 chiarendo che la coabitazione, indice che finora era stato considerato rilevante per l’esistenza di una famiglia di fatto, non è più un elemento imprescindibile, essendo diventato un indice meramente recessivo a fronte del mutato assetto della nostra società; la Suprema Corte, nella citata ordinanza, tra i fattori complici del suddetto mutamento annovera la crisi economica, la sempre maggiore facilità dei contatti telefonici e l’economicità dei trasporti.
La scelta del luogo di abitazione, infatti, spiega la Corte, non può essere sempre conforme alle scelte affettive delle persone, ma può essere necessitata dalle circostanze economiche; così come la ricerca di un lavoro può portare l’individuo a spostarsi in un luogo diverso da quello in cui risiede il proprio centro affettivo e a trascorrervi gran parte della settimana o del mese: non per questo si può dire che venga meno la famiglia.
Nonostante debba escludersi un’applicazione per analogia delle norme dettate specificamente per la famiglia legittima, al convivente more uxorio, in alcuni casi, sono riconosciuti i medesimi diritti che spettano a chi possiede lo status di coniuge. Innanzitutto, al comma 38 della legge Cirinnà è prevista l’equiparazione del convivente al coniuge nei casi stabiliti dall’ordinamento penitenziario, tra i quali assume un certo rilievo il diritto di visita; i detenuti, infatti, hanno il diritto di avere dei colloqui con i familiari, per tali intendendosi non solo il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, ma anche il convivente, indipendentemente dal sesso.
Oltre a ciò, in caso di malattia o ricovero di uno dei conviventi, il comma 39 della legge citata prevede che il partner abbia il diritto di visita e possa accedere alle informazioni personali riguardanti il convivente, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere previste per i coniugi e gli altri familiari.
Il convivente, inoltre, ai sensi del comma 48 della legge Cirinnà, può essere nominato amministratore di sostegno del partner infermo oppure suo curatore o tutore qualora quest’ultimo venga dichiarato inabilitato o interdetto. II comma 65 della legge n. 76/2016, infine, prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisca il diritto del convivente di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento; gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in rapporto alle possibilità dell’alimentante.
Si tratta di un diritto ad una prestazione di tipo strettamente alimentare, che si differenzia sia dall’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato sia dall’assegno divorzile. Da ultimo, ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. a), c.p.p., il convivente dell’imputato in un processo penale ha il diritto di astenersi dal testimoniare.
Per quanto riguarda, invece, ai diritti del convivente superstite, il comma 42 della legge n. 76/2016, prevede che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite abbia il diritto di abitarvi ancora per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni, e comunque non oltre i cinque anni; tale diritto viene meno qualora il convivente superstite contragga matrimonio o si unisca civilmente ad altra persona ovvero in caso di nuova convivenza di fatto.
Il comma 44, inoltre, prevede il diritto del convivente a subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato all’altro convivente, in caso di morte di quest’ultimo. È altresì prevista la risarcibilità del danno da perdita del convivente derivante dal fatto illecito di un terzo; invero, il comma 49 della legge Cirinnà prevede che nell’individuazione del danno risarcibile vengano applicati i medesimi criteri individuati per il risarcimento del coniuge superstite.
Al convivente spetta, dunque, in concorso con i familiari della vittima, il risarcimento del danno patrimoniale, commisurato ai contributi per il mantenimento dovuti o fondatamente attesi per il futuro e venuti a mancare in seguito all’uccisione, oltre che il risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel dolore derivante dalla perdita del partner.
Infine, in materia di successione per causa di morte, il convivente more uxorio del defunto non è contemplato tra gli eredi legittimi, ossia tra coloro che possono succedere ex lege qualora il de cuius non abbia redatto il testamento; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310/1989 ha negato l’illegittimità di tale esclusione e con la legge 76/2016 la situazione non è mutata, infatti tuttora non sono previsti diritti successori ex lege a favore del convivente.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante l’infortunio sul lavoro del dipendente e la responsabilità di tale evento. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Mogliano che chiede: “In caso di infortunio sul lavoro del dipendente quando l’azienda risulta responsabile?
Bisogna innanzitutto far chiarezza sul fatto che, la vittima di un infortunio sul lavoro risulta esclusivamente responsabile solamente in una circostanza, ovvero, quando abbia tenuto un “contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute” (così, tra le altre, Cass. Civ. Sentenza n. 19494 del 10/09/2009), secondo il principio che il datore di lavoro risponde dei rischi professionali propri (vale a dire insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale (cd. rischio elettivo). Perché sussista il rischio elettivo, dunque, occorrono tre elementi concorrenti: 1) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; 2) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; 3) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Difatti, la norma di riferimento è evidentemente l’art. 1227, comma 1, del codice civile, secondo la quale, “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, che peraltro va bilanciata, in ambito giuslavoristico, con il potere di direzione e controllo del datore di lavoro, unitamente al dovere di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori. Conseguentemente, anche in ipotesi di condotta imprudente del lavoratore va escluso il concorso di colpa a carico dello stesso in tre ipotesi: a) se l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione degli ordini ricevuti dal datore di lavoro (in questo caso l’imprudenza del lavoratore degrada a mera “occasione” dell’infortunio); b) se l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza; c) se l’infortunio sia avvenuto a causa di una carenza di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro.
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che, “Nel caso di infortunio sul lavoro, è responsabile l’azienda, tanto da escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art 1227, comma 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degradata a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 8988/20).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le contestazioni sull’eccessiva entità dei consumi fatturati dai relativi fornitori ai singoli utenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Bolognola che chiede: “E’ possibile chiedere un risarcimento danni su una bolletta dai consumi eccessivi per omessa segnalazione di consumi anomali?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli utenti. A tal proposito ci è utile analizzare una vicenda giudiziaria che all’origine ha avuto una fattura eccessiva recapitata ad un utente che si è trovato a dover pagare una cifra enorme per un anomalo consumo di acqua potabile.
Pronta la reazione dell’utente che cita in giudizio la società esercente il locale servizio idrico e chiede “il risarcimento dei danni subiti”, ponendo in evidenza l’inadempimento dell’azienda, ossia la mancata segnalazione di “consumi anomali”, frutto, peraltro, di “una perdita occulta nell’impianto”.
La posizione assunta dall’utente è legittima, secondo i Giudici di merito; così, prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale condannano la società a pagare al cliente ben 3mila e 312 euro. Nel contesto della Cassazione la società contesta la visione tracciata in appello; a suo parere, difatti, non è ravvisabile alcun obbligo a carico dell’azienda, alla luce del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all’ipotesi di “una perdita occulta nell’impianto idrico del cliente” con conseguenti “rilevanti consumi anomali”.
Questa obiezione non convince i magistrati di terzo grado, i quali mostrano di condividere in pieno, invece, la chiave di lettura fornita dal Tribunale. Più precisamente, preso atto degli “obblighi di correttezza e buonafede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica”, “il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla loro rilevazione e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo”, come avvenuto in questa vicenda, “non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo comunicativo previsto per l’azienda fornitrice” in materia di “ricostruzione dei consumi a seguito di perde occulte”, poiché la società deve fare ricorso a “modalità idonee a consentire al cliente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta”.
A fronte di questo quadro, poi, “l’adempimento o meno del cliente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura” non basta ad escludere “l’inadempimento dell’azienda al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Di conseguenza, è sacrosanto il diritto dell’utente ad ottenere dall’azienda il risarcimento del danno subito”.
Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “Non discutibile la responsabilità della società che gestisce il servizio idrico e ha fatto recapitare al cliente una fattura eccessiva senza però segnalare gli anomali consumi registrati frutto di una perdita occulta nell’impianto tanto da condannarla al relativo risarcimento”(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 24904/21).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente vicende riferite alle separazioni o divorzi e nello specifico alla valenza di patti che traferiscono la proprietà degli immobili in capo ad uno dei due ex coniugi o figli. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata, che chiede: “In caso di divorzio congiunto sono valide le pattuizioni in merito al trasferimento della proprietà dell’immobile in capo ad uno dei due ex coniugi?
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto controversa e dibattuta nelle aule dei Tribunali, risolta finalmente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, accogliendo il ricorso di una coppia che aveva richiesto procedersi a divorzio congiunto prevedendo, tra le altre condizioni dell'accordo, il trasferimento definitivo a favore dei figli della coppia, maggiorenni economicamente non autosufficienti, della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull'immobile adibito a casa coniugale, nonché il trasferimento, da parte del marito alla moglie, dell'usufrutto sulla propria quota dell'immobile, in quanto, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi ritenevano, tuttavia, che i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di divorzio fossero invece da intendersi come impegni preliminari di vendita e acquisto e non come trasferimenti immobiliari definitivi con effetto traslativo immediato; da qui il ricorso in Cassazione a cui segue la rimessione alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di massima di particolare importanza anche in virtù del rilevato constato tra le pronunce giurisprudenziali.
A tal proposito, la Corte spiega che la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322, secondo comma, c.c., come affermata dalla giurisprudenza di legittimità, comporta dunque che nessun sindacato potrà esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate delle parti. Al giudice, infatti, sul piano generale non è consentito sindacare qualsiasi accordo di natura contrattualmente privato che corrisponda ad una fattispecie tipica libere essendo le parti di determinarne il contenuto (ex art. 1322, primo comma, c.c.), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private; nel caso di specie, l'impostazione seguita dalla Corte d'Appello si è dunque "tradotta in concreto in un limite ingiustificato all'esplicazione dell'autonomia privata" e si è concretata "in una sorta di peculiare, quanto inammissibile, conversione dell'atto di autonomia che da trasferimento definitivo e stato trasformato d'ufficio dal giudice in un mero obbligo di trasferimento immobiliare".
La sentenza rammenta anche come l'art. 29 della Legge n. 52/1985 preveda la nullità degli atti di trasferimento di diritti reali su fabbricati esistenti in caso di mancanza dell'identificazione catastale, nonché del riferimento alle planimetrie depositato in catasto e della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Tuttavia, tale nullità "testuale" non appare ancorabile al soggetto che compie tale accertamento, potendo notificarsi anche qualora l'atto sia rogato da un notaio o le parti private nella scrittura privata autenticata. Ne discende che l'accordo traslativo adottato in sede di divorzio (principio, mutatis mutandis, ritenuto applicabile anche alla separazione consensuale) dovrà contenere a pena di nullità le indicazioni richieste dall'art. 29, comma 1-bis, della Legge menzionata. Infine, sempre per le Sezioni Unite, il verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell'art. 126 c.p.c. realizza, da un lato, l'esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall'art. 1350 c.c., e dall'altro riveste natura di atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza.
Per tali motivi, in risposta alla domanda della nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “Nel divorzio a domanda congiunta e nella separazione consensuale è consentito ai coniugi inserire clausole che riconoscono, a uno o a entrambi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o altri diritti reali, o anche che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento. L'accordo omologato ha la forma di atto pubblico. Tale accordo di divorzio o di separazione, poiché inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice , assume forma di atto pubblico” (Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza n. 21761/2021).
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al “Green Pass” e specificamente al suo utilizzo in caso di sua falsificazione per assenza dei requisiti richiesti. Ecco l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana.
Il Green pass o certificazione verde Covid è un documento che è stato pensato dalle autorità per semplificare la circolazione delle persone all'interno del territorio europeo durante la pandemia da Covid-19. Esso attesta l'avvenuta guarigione dalla malattia, l'avvenuta vaccinazione contro il virus o il risultato negativo del test.
Il Green Pass può essere richiesto sia in formato digitale che cartaceo, però non serve solo a circolare liberamente tra i vari Stati dell'Unone Europea; di recente infatti in Italia è stato emanato il decreto n. 105/2021, che all'articolo 3 elenca i casi in cui è richiesto il possesso della certificazione verde.
In base a questo articolo, in zona bianca, chi è in possesso della certificazione verde può accedere ai seguenti servizi e attività;
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';
- concorsi pubblici.
Non hanno l'obbligo della certificazione verde solo "i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute."
Da quanto appena accennato è chiaro che il Green pass, a parte i casi di esonero appena visti, viene rilasciato in presenza di determinate condizioni, che attestano l'adozione da parte del titolare delle accortezze sanitarie necessarie e richieste per scongiurare il contagio.
Un dovere civico che molti italiani hanno accettato e adempiuto, ma che per alcuni evidentemente è un onere troppo pesante da sostenere; lo dimostra quanto accaduto nei giorni scorsi. Su Telegram si è infatti realizzato un illecito che ha a che fare proprio con il Green pass.
Agli utenti di Telegram è stato recapitato un messaggio in cui si prometteva il rilascio del Green pass da parte di una dottoressa, in cambio dei dati necessari alla compilazione della certificazione verde. Operazione in cambio della quale venivano richieste criptovalute o buoni acquisto per piattaforme online d'importo compreso tra i 150 e i 500 euro. Una vera e propria truffa, punita ai sensi dell'articolo 640 del codice penale, che al comma 1 infatti così dispone: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032".
La truffa messa in atto per mezzo di Telegram presuppone, come anticipato, la falsificazione della certificazione verde; il tutto in barba alla sicurezza del Green pass garantita dal Governo, che alla Faq: "E' possibile falsificare o manomettere una certificazione verde Covid?" risponde: "No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall'ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l'autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19)".
Una risposta di cui è lecito dubitare, visto che c'è chi ha già trovato il modo di fare soldi falsificando il Green pass. Il reato di falso del resto non è certo una novità per il nostro ordinamento, che ne contempla di vario tipo. Nel caso di Telegram però la falsificazione messa in atto rientra nello schema dell'art. 482, che punisce colui che con la sua condotta compromette la fiducia dei privati e precisamente, “Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 (Falsità material commessa dal pubblico ufficiale in certificate o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell`esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli ridotte di un terzo, circostanze che comportano, pertanto, importanti sanzioni di reclusione".
Mentre, riguardo al reato di sostituzione di persona, previsto e sanzionato penalmente dal nostro codice penale all'art. 494, dispone come "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno", appare piuttosto evidente che tale reato "potenzialmente" configurabile, dopo la previsione del doppio controllo del Green pass e del documento identificativo, è molto più difficile da realizzare. Vero infatti che il Green pass non contiene la foto, ma la verifica della rispondenza dei dati anagrafici del certificato e della carta d'identità, rappresenta una forma di controllo in grado di scongiurare questo tipo di reato.
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’inidoneità dei verbali elevati dagli ausiliari del traffico, in circostanze che esulino dalla violazione delle disposizioni previste in tema di parcheggi a pagamento. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Si può considerare legittima la multa per mancato pagamento del ticket al proprietario di un’automobile posteggiata al di fuori delle strisce blu?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n.551/2009, affermando testualmente quanto segue: “Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni quando le stesse concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono, secondo quanto previsto dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività sia impedito o, in qualsiasi modo, ostacolato o limitato. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S.”(Cass. Civ.; Sez. II; Sent. n. 2973/2016).
Difatti, i commi 132 e 133 dell’art. 17 della citata Legge. n. 127/1997, prevedono rispettivamente che: "I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione” e che: “Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone […]. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.
A tal proposito occorre infatti rilevare come in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, il legislatore con le norme sopra richiamate, abbia disposto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, con ciò stabilendo che tali funzioni attribuite riguardino esclusivamente le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree ad oggetto di concessione, essendo queste ultime strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, oltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “In tema di circolazione stradale, i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei pubblici posteggi e trasporti è limitata all'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket; ogni altra violazione è da intendersi di competenza degli agenti indicati dall’art. 12 co.3 C.d.S.”. (Corte di Cassazione; Sez. Un.; Sent. n. 5621/2009).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Potenza Picena che chiede: “A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa sul mare, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa c.d. contrattuale ex art. 640 c.p.. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: “La condotta tenuta dall’imputato, ed in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato”.
A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo; difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del 06/07/2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che: “Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici e raggiri consistiti nel proporre in affitto un appartamento per le vacanze ed inducendo in errore le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ).
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i rapporti in generale tra genitori e nello specifico cosa fare in caso di scontro tra gli stessi riguardo la vaccinazione da Covid-19 al proprio figlio minore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Cosa fare in caso di scontro tra genitori riguardo la vaccinazione da Covid-19 del proprio figlio minorenne?”.
Le cronache giudiziarie rappresentano sempre con maggiore frequenza il contrasto che vede protagonisti i due genitori sulla vaccinazione del figlio minorenne. In tal caso, se la coppia sta insieme, occorre fare riferimento a quanto dispone l'art. 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale; questa norma impone infatti ai genitori di esercitarla di comune accordo, così come di comune accordo devono essere prese le decisioni più importanti che riguardano la vita del figlio. Accordo che, se non viene raggiunto, legittima ciascuno dei genitori a ricorrere al giudice, il quale una volta sentiti madre e padre e ascoltato il minore di età superiore ai 12 anni o inferiore (se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene più utili soprattutto nell'interesse del figlio e dell'unità della famiglia. Mentre in caso di coppia separata, l'art. 709 ter c.c. dispone che, "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso". Sul tema diverse sono le pronunce giurisprudenziali. La Corte di Appello di Napoli ad esempio, nella sentenza del 30 agosto 2020, ha dovuto decidere su una vicenda relativa alla vaccinazione obbligatoria del figlio di due genitori separati.
La madre si opponeva al trattamento, mentre il padre era di parere favorevole. La Corte alla fine ha deciso in favore del padre, respingendo il reclamo della madre contro il decreto del Tribunale dei Minori, che aveva disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale della donna per quanto riguarda la somministrazione delle dosi di vaccino, conferendo al padre l'incarico di provvedere ad accompagnare il figlio per sottoporlo alle vaccinazioni e riaccompagnarlo a casa. Difatti, in assenza di pregiudizio per la salute del figlio, come nel caso di specie, la Corte ricorda che: "È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un "intervento collettivo", in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati".
Decisione similare è quella presa dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 16 febbraio 2017. Il provvedimento ha infatti prescritto che: "Per le decisioni in relazione alle vaccinazioni i genitori seguano quanto indicato dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, qualora il pediatra ritenesse opportuno sottoporre la minore a vaccinazioni il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra, e per sottoscrivere i relativi consensi anche in assenza del consenso dell'altro genitore, con onere di comunicazione all'altro di quanto effettuato". In un altro caso risolto, invece, dal Tribunale di Milano con un provvedimento del 2018, la madre aveva azionato un ricorso 709 ter c.p.c per chiedere che i figli venissero sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie e ad alcune facoltative. Vaccinazioni a cui il padre, avvicinatosi alla medicina omeopatica, si opponeva. In quel caso il Tribunale di Milano ha deciso di sottoporre i minori alle vaccinazioni obbligatorie, ma non a quelle facoltative perché la loro mancata somministrazione non sarebbe risultata pregiudizievole per la salute dei bambini considerata la loro età e la scarsa diffusione territoriale delle malattie contro le quale la madre richiedeva l'immunizzazione.
Pertanto, se questo orientamento verrà mantenuto anche per la vicenda Covid Sars 19, in risposta alla nostra lettrice, pare proprio che ci siano pochi spazi per ritenere che una posizione “novax” del genitore (contro la volontà dell’altro o del figlio) possa risultare accoglibile da parte dei giudici, tenuto conto che, “ Ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore per la gravità e la diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci e concordati che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. E ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre stiano insieme o siano separati/divorziati in quanto si ritiene più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (cfr tra le altre Trib Milano 17.10.2018; C Appello Napoli 30.08.17; Trib Roma 16 febbraio 2017).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato i giusti comportamenti del giornalista, con particolare riferimento alla vicenda della trasmissione “Report” circa l’obbligatorietà da parte del professionista di rilevare le proprie fonti alla base di un suo servizio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un giornalista di Civitanova Marche che chiede: “Il giornalista può essere costretto a rilevare la fonte alla base di un suo servizio?”.
A questa domanda si potrebbe essere tentati di rispondere con una certa sicurezza che la tutela delle fonti del giornalista rappresenta un pilastro della professione perché strettamente strumentale a garantire il diritto di informazione tutelato, sia dall’art. 21 della nostra Costituzione, sia dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Tuttavia, occorre guardare alla giurisprudenza per comprendere quale sia l’esatta portata della tutela delle fonti giornalistiche, e certamente può dirsi che quell’indagine sia essenziale anche per verificare le condizioni di effettivo esercizio della libertà di stampa. Ed infatti, le limitazioni alla segretezza delle fonti che operano come prerequisito perché al giornalista vengano fornite informazioni necessarie per avviare o consolidare la propria inchiesta, sono sì possibili, ma devono rispondere ad esigenze ben definite.
Come quelle ad esempio che nel processo penale possono portare all’obbligo del giornalista di dover rivelare la fonte di una notizia pur nei limiti della giurisprudenza europea: da ultimo Corte EDU 6 ottobre 2020 Jecker vs. Svizzera, e non possono mai tradursi in una generalizzata attività di controllo dell’attività giornalistica come si potrebbe avere nel caso della richiesta di sequestro dell’intero hard disk di un giornalista o del suo avvocato affrontato dalla Corte EDU con la sentenza del 25 febbraio 2003 Roemen e Schmit vs. Lussemburgo.
Ebbene, in quest’ambito non vi è dubbio che la sentenza del TAR Lazio del 18 giugno 2021, n.7333 merita attenzione perché contribuisce a delimitare le fonti che il giornalista, a certe condizioni, potrebbe essere costretto a rivelare. La questione decisa dai giudici amministrativi in primo grado prende le mosse da un’inchiesta giornalistica della trasmissione “Report” mandata in onda dalla RAI e questo ha una sua rilevanza perché la RAI è soggetta alle norme sull’accesso documentale.
Infatti, dopo la trasmissione una persona citata nel servizio, ritenendosi danneggiata nella reputazione, formula alla RAI, tra l’altro, una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241del 1990, chiedendo, per quel che più rileva ai nostri fini: “a) tutte le richieste rivolte dai giornalisti e/o dalla redazione di “Report”, tramite e-mail o con qualsiasi mezzo scritto o orale, a persone fisiche ed enti pubblici (Comuni, Province, ecc.) o privati (fondazioni, società, ecc.), per ottenere informazioni e/o documenti riguardanti la persona X e la sua attività professionale e culturale; b) tutti i documenti e/o le informazioni fornite ai giornalisti e/o alla redazione di “Report” a seguito delle richieste sub a), e in particolare la corrispondenza personale intercorsa tra lo scrivente e soggetti terzi illustrata nella parte finale del servizio; c) ogni altra corrispondenza non ricompresa sub a) o b) che sia intervenuta tra i giornalisti e/o la redazione di “Report” con riferimento a X o allo Studio Y”.
A seguito del rigetto dell’istanza, viene presentato ricorso al TAR Lazio che decide di accogliere la richiesta ritenendo in particolare che non è di ostacolo l’invocato segreto professionale del giornalista. I giudici amministrativi hanno deciso di accogliere la richiesta di ostensione della “documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali”.
“La suddetta documentazione” – ha precisato il TAR Lazio – “risulta costituita, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio”.
Poiché il TAR ha delimitato l’accoglimento dell’istanza ai soli documenti che provengono da un’interlocuzione del giornalista con soggetti pubblici, ciò “rende priva di rilievo nel caso concreto la prospettazione difensiva articolata dalla Società resistente circa la prevalenza che dovrebbe riconoscersi al segreto giornalistico sulle “fonti” informative per sostenere l’esclusione ovvero la limitazione dell’accesso nel caso di specie”.
Ecco allora che laddove il giornalista (nell’ambito di una società – nel caso di specie la RAI – soggetta alle norme sull’accesso amministrativo in base alla legge n. 241 del 1990) abbia utilizzato documentazione proveniente da interlocuzione con la pubblica amministrazione (magari a sua volta proprio utilizzando la legge n. 241 del 1990 o l’accesso civico generalizzato), quella documentazione potrebbe dover essere ostentata a seguito di una richiesta di accesso agli atti formulata dall’interessato.
Per valutare se questa interpretazione sia, o no compatibile, con la tutela del segreto professionale sulle fonti del giornalista occorre richiamare il terzo comma dell’articolo 2 della legge n. 69 del 1963 secondo cui “giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”.
Ebbene, già leggendo la norma appare che il segreto professionale sulla fonte della notizia debba essere rispettato – precisa l’inciso – “quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse (e ciò – precisa il Garante per la protezione dei dati personali - anche quando sono richiesti ai sensi della normativa sulla privacy di conoscere l’origine delle informazioni che riguardano l’interessato)".
Pertanto in risposta al nostro lettore/giornalista potremmo quindi direche, “ogni qualvolta il giornalista interpelli formalmente un soggetto pubblico potrebbe essere costretto a rivelare ed ostentare la fonte del proprio lavoro giornalistico (e ciò sia ove vi sia stata un’istanza di accesso agli atti in base alla normativa amministrativa, ma anche, ad esempio, ove vi sia stata un’istanza di accesso agli atti in base alla normativa privacy), in quanto essendo la fonte una pubblica amministrazione, non sussiste alcuna esigenza di salvaguardare la fonte mancando qualsiasi rapporto “fiduciario” tra fonte e giornalista” (TAR Lazio, sez. III, sentenza n. 7333/21; depositata il 18 giugno).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dell’obbligo vaccinale o meno, con particolare riferimento a coloro che svolgono la professione sanitaria. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “A cosa va incontro l’operatore sanitario che rifiuta la vaccinazione anti-Covid-19?”
Il caso di specie ci consente di affrontare la delicata vicenda dell’obbligatorietà vaccinale da parte degli operatori sanitari alla luce della recente normativa e degli avvenuti risvolti giudiziari.
A tal proposito il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 6 maggio 2021, ha confermato l’obbligo degli operatori sanitari di vaccinazione anti-Covid in base al D.L. 44/2021; in tal modo è stata confermata l’ordinanza del 19 marzo 2021 dello stesso Tribunale di Belluno, che aveva deciso in base ai principi generali, ma prima del D.L. 44/2021, affermando la legittimità di mettere in ferie chi rifiuti di vaccinarsi. Difatti, l’art. 4 del D.L. 44/2021 impone la vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali»; si precisa inoltre che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati», proibendo quindi in ogni caso ed ogni modo l’attività ai «soggetti obbligati» che rifiutino la vaccinazione.
In tal modo, i soggetti obbligati che lavorassero senza vaccinazione incorrerebbero nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), in concorso con i responsabili delle «strutture» che avessero permesso di lavorare nella consapevolezza del mancato vaccino.
Il D.L. 44/2021 ha il pregio di prevedere espressamente chi è obbligato al vaccino anti-Covid e quali sono le conseguenze del rifiuto, e in tal modo nulla prevede per le categorie non nominate espressamente. Le parole sono precise nell’imporre il vaccino anti-Covid per svolgere effettivamente le attività quali «esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario» in qualunque «struttura» ed in particolare in «farmacie», «parafarmacie» e «studi professionali» nel settore sia pubblico sia privato. L’obbligo di vaccino è imposto a chi svolga le «attività», compresi quindi non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori autonomi. Le parole sono ampie e certe. La precisione dell’elenco dà certezze su chi ha l’obbligo formale del vaccino anti-Covid, ma lascia aperto il dubbio della disciplina applicabile nei confronti dei non-nominati dalla legge, tanto da porre in essere una netta differenza tra le persone per cui è previsto espressamente l’obbligo di vaccinarsi in base al D.L. 44/2021 e quelle non nominate, per cui quest’obbligo non è previsto: gli obbligati formalmente in base al D.L. 44/2021, che rifiutino di vaccinarsi, sono soggetti a specifica procedura con assegnazione a mansioni equivalenti o anche minori, in quest’ultimo caso con la retribuzione inferiore, e solo in mancanza di qualunque mansione utile è prevista la sospensione senza retribuzione e presumibilmente senza i benefici dell’anzianità; comunque, è sempre escluso il licenziamento. Al momento la disciplina del D.L. 44/2021 è in scadenza al 31 dicembre 2021.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “ È legittima l’azione del datore di lavoro nei confronti degli operatori sanitari che, preso atto del loro rifiuto a sottoporsi al vaccino anti-COVID, li ha prima posti in ferie e poi tenuti a distanza dalla struttura sanitaria”(Tribunale di Belluno, ordinanza del 6 maggio 2021).
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento all’affidamento dei propri animali domestici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “In caso di mancato accordo tra i coniugi, a fronte di un procedimento di separazione, chi ha diritto di tenere con sé il proprio animale domestico?”.
Il caso di specie ci permette di analizzare una particolare e diffusa prassi che si verifica in sede di separazione dei coniugi, quale la scelta di chi abbia il diritto di tenere con sé il proprio animale domestico; difatti è sempre più frequente la presenza all’interno della propria casa familiare di cani e gatti, considerato che, oggi più che mai, c’è la buona abitudine di adottare un animale domestico.
Ebbene, occorre precisare che nel nostro ordinamento manca una normativa diretta a disciplinare l’affidamento di un animale domestico, nei casi di separazione dei coniugi o dei conviventi, tanto è vero che aumentano i casi in cui gli stessi coniugi o i conviventi, all’esito del rapporto matrimoniale o di convivenza, decidono di rivolgersi ad un giudice per stabilire chi ha il diritto di tenersi il cane o il gatto.
A tal proposito, in relazione a tale lacuna normativa, risulta legittima l’applicazione delle norme dettate dal legislatore per l’affidamento dei figli, in particolare laddove manchi uno specifico accordo tra i coniugi stessi, diretto a regolare chi dei due si occuperà del cane o del gatto; in tal senso, si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Lucca che, con una pronuncia del 24 gennaio 2020, ha dichiarato che, nel vuoto normativo, “l'importanza del legame affettivo tra persone e animali non può che portare all'applicazione della normativa relativa all'affidamento dei figli”.
Sul punto si veda, inoltre, la pronuncia del Tribunale di Sciacca del 19.02.2019, secondo la quale, “Indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, il cane può venire assegnato anche ad entrambi i coniugi, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie ripartite a metà tra moglie e marito tenendo conto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, con riferimento al benessere dell’animale stesso”.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “In caso di conflitto circa l'affidamento del cane è possibile l'intervento del giudice che, dopo aver valutato tutte le circostanze del caso concreto, può non solo stabilire che l'animale debba stare con l'uno o l'altro degli ex partner, ma altresì disporne l'affido condiviso, pronunciandosi anche sul collocamento, il diritto di visita e il mantenimento”(Tribunale di Roma, sentenza n.5322/2016).
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In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla violazione del Codice della Strada e nello specifico le responsabilità che potrebbero sorgere in capo all’utente della strada in caso di un sinistro stradale con danno alle persone.
Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Treia che chiede: “A quali responsabilità va incontro l’automobilista che, dopo aver causato l’incidente stradale con altra autovettura, è effettivamente sceso dalla propria auto, ma è subito ripartito senza prestare soccorso alla vittima ferita e senza accertarsi dell’intervento di altri soggetti?”
Tale caso di specie di porta ad analizzare l’art. 189 del Codice della Strada, il quale descrive il comportamento che l’utente della strada è tenuto ad osservare in caso di sinistro ricollegabile alla sua condotta, sancendo in primo luogo l’obbligo di fermarsi in ogni caso, al quale si aggiunge poi l’obbligo di prestare assistenza ad eventuali feriti. All’inottemperanza all’obbligo di fermarsi, corrisponde la sanzione amministrativa se si tratta di incidente con danno alle sole cose, mentre si incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di incidente con danni alle persone. In tal caso, la fuga dell’agente può essere punita con l’arresto in flagranza e la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre la sanzione penale della reclusione subisce un incremento che va da 1 a 3 anni. In tale contesto, dunque, vengono configurati comportamenti diversi che ledono beni giuridici diversi e che delineano altrettante fattispecie delittuose, quali: il reato di fuga, ex art. 189 comma 6 del Codice della Strada, è reato omissivo di pericolo il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo del sinistro in modo da impedire od ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica. La fattispecie è integrata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dal comportamento di chi effettui una sosta momentanea sul luogo del sinistro sottraendosi poi all’identificazione; il fermarsi sul posto deve avere, infatti, una durata congrua rispetto all’espletamento delle prime indagini volte appunto ad identificare sia il conducente che il veicolo coinvolto, in coerenza con la ratio della norma di cui all’art. 189 C.d.S. .
Riguardo, invece, al reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 sempre dell’art. 189 del Codice della Strada, anch’esso viene configurato quale fattispecie omissiva di pericolo, secondo la quale, l’agente è obbligato a fermarsi in presenza di un sinistro riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, essendo irrilevante l’effettivo riscontro di un danno alle persone; la consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro abbia bisogno di soccorso può infatti sussistere anche come dolo eventuale. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “Il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma può anche attenere all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, non accertandone per ciò stesso l’esistenza”(Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 32114/17). Inoltre, per quanto concerne la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare soccorso, “La stessa va condotta ex ante, cioè sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente”(Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 21873/18).
Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, “Conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (Cass. Pen., n. 18784/19).
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(Foto di repertorio)
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In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili albullismo tra studenti all’interno del contesto scolastico.
Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice diMacerata che chiede: “La scuola può essere condannata al risarcimento danni in caso di bullismo tra studenti all’interno dell’istituto?”
Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente in ambito civilistico, nella quale un genitore si è rivolto al Tribunale chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, e più precisamente nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo della vittima.
A tal proposito risulta utile ricordare che per giurisprudenza unanime e consolidata, nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità che originano da condotte di alunni e insegnanti poste in essere nel corso dell’orario scolastico, risulta unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti pur avendo quest’ultimi autonoma personalità giuridica, e per l’effetto tali amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato e, nelle liti afferenti agli illeciti di “culpa in vigilando”, pertanto, legittimato passivo risulta unicamente il Ministero e mai l’Istituto (ex multis, Corte di Cassazione n. 6372 del 2011).
Inoltre, tenuto conto chei soprusi avvenuti all’interno dell’Istituto e durante l’orario scolastico sono riconducibili all’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente addetto alla struttura scolastica tanto da aver occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali, tale fattispecie è sussumibile sotto la disciplina dell’art. 2048, comma 2, c.c. il quale testualmente recita: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»; incombe quindi all’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità ex art. 2048, comma 3, c.c., si libera soltanto in presenza dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (ex multis, Corte di Cassazione, n. 8811 del 2020).
Alla luce di tali considerazioni e in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “Il MIUR è responsabile e pertanto è condannato a risarcire i danni patiti da uno studente rimasto vittima di atti di bullismo consumati nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, ad opera di un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo del bambino ferito, in quanto i soprusi hanno avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica (Trib. Potenza, Sez. Civile, sentenza n. 380/21; dep. il 12.04.21)".
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In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla crisi economica che sta attraversando la nostra società riguardo i rimedi ai fini del recupero del credito nei confronti dei propri debitori, e nello specifico la possibilità o meno di poter pignorare il reddito di cittadinanza. Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana sulla vicenda.
A tal proposito risulta utile analizzare la vicenda giudiziaria riguardante la richiesta di una moglie, titolare di un assegno mensile di 360 euro per il contributo al mantenimento delle due figlie minori, di ordinare al Ministero del lavoro e/o all'Inps, nella qualità di ente erogatore del reddito di cittadinanza percepito dal marito, di provvedere al pagamento diretto della cifra suddetta in suo favore, stante l'inadempimento del coniuge.
Richiesta che il Tribunale di Trani con l’Ordinanza del 20.01.2020 accoglie in quanto il giudice ritiene che il reddito di cittadinanza "possa essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare dell'assegno ha l'obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare" e perché la dottrina chiamata a esprimersi sulla pignorabilità di questa misura si è espressa favorevolmente, precisando che nel caso di specie non devono osservarsi i limiti contenuti nell'art. 545 c.p.c..
Il Tribunale nel provvedimento evidenzia le argomentazioni dottrinali a sostegno della pignorabilità:
- il reddito di cittadinanza è definito dalla legge come "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
- nel testo di legge non ci sono riferimenti alla natura alimentare del reddito di cittadinanza;
- le norme che prevedono limiti alla pignorabilità sono eccezionali rispetto al principio generale contenuto nell'art. 2740 c.c., che sancisce la responsabilità patrimoniale del debitore tenuto a rispondere dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- assenza di ragioni di ordine logico o giuridico, una volta ammessa la pignorabilità del reddito di cittadinanza, in grado di impedire di disporre l'ordine di pagamento diretto della misura in favore della richiedente;
- perché secondo la Cassazione la facoltà del Tribunale di ordinare il pagamento diretto dei redditi da lavoro del coniuge obbligato non è soggetto ai limiti di pignorabilità dello stipendio avendo, il mantenimento dei figli, funzione alimentare.
L'ordinanza, per giustificare la sua decisione, prima di tutto evidenzia che non ci sono ostacoli letterali alla pignorabilità del reddito di cittadinanza perché il testo di legge che lo disciplina, nulla dispone al riguardo.
In effetti è proprio così, il Dl n. 4/2019 non vieta né consente il pignoramento del reddito di cittadinanza.
L'altro aspetto interessante che merita un approfondimento è quello secondo cui, per la dottrina, il reddito di cittadinanza non è sottoposto ai limiti dell'art. 545 c.p.c., norma che contiene l'elenco dei crediti impignorabili e che, per la parte che interessa approfondire, prevede che:
"1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. 2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza."
Appare evidente che la dottrina è giunta a considerare pignorabile il reddito di cittadinanza perché non considera tale misura come un sussidio in favore dei poveri, negandole anche la natura alimentare; difatti, per la dottrina il reddito di cittadinanza è una forma di politica attiva al lavoro e proprio per questo pignorabile.
A mettere in dubbio questa versione tuttavia c'è il dato letterale della norma che definisce il reddito di cittadinanza anche come una "misura di contrasto alla povertà"; trascurando questo dato si svilisce il significato più profondo e complesso del Reddito di cittadinanza, la cui misura, come ricordiamo, è stata stabilita partendo dal presupposto che, in base ai dati Istat, chi in Italia vive con meno di 780 euro al mese si trova al di sotto della soglia di povertà.
Il reddito di cittadinanza quindi non ha, in base al dato letterale della norma, solo natura di politica attiva, ma anche di contrasto alla povertà, elemento che, se può essere trascurato come nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Trani, perché finalizzato a soddisfare bisogni primari come quello alimentare, merita un approfondimento se i crediti vantati presentano una diversa natura.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al mondo dello sport ed in particolare alla recente riforma del diritto sportivo con l’approvazione in data 24.11.2020 da parte del Consiglio dei Ministri di 5 dei 6 decreti legislativi in attuazione della Legge Delega n. 86/2019 in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e di semplificazione del sistema sportivo.
Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana su tale vicenda.
Mentre sulla Superlega Europea è scontro totale, dal 1° luglio 2022 le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate; le Federazioni sportive nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui sopra il vincolo sportivo si intende abolito (art. 31 del D.lgs. 28.02.2021, n. 36).
La questione del vincolo sportivo è annosa, ha impegnato fiumi di inchiostro in dottrina e giurisprudenza, ma non è mai stata risolta e quindi il legislatore è finalmente intervenuto.
Il vincolo sportivo è quel rapporto giuridico che vincola, in conseguenza del tesseramento, un giocatore ad un club in forza del quale l’atleta si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente con la società con cui si tessera. L’obbligo di tesseramento annuale è stato fissato sino al compimento del 16esimo anno del giocatore e, fino ad oggi, il tesseramento annuale in ambito dilettante era previsto solo in favore dei ragazzi sotto i 14 anni. Dal 14esimo al 16esimo anno di età si poteva decidere di continuare a giocare presso la società di appartenenza con un vincolo annuale, tranne se si decideva, fin dal primo tesseramento successivo al 14esimo anno, di un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata sino al termine della stagione in cui il ragazzo compiva 25 anni. Per il calcio bisogna fare riferimento alle NOIF - Norme Organizzative Interne della FIGC e, in particolare, all’art. 32 che disciplina i giovani dilettanti il quale così recita:
1. I calciatori, giovani, dal 14esimo anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25esimo anno di età acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
Appare evidente come il diritto fondamentale dell’atleta di svolgere liberamente l’attività agonistica in forma non professionistica sia gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta per un tempo irragionevole con la famigerata sottoscrizione del “cartellino” che ne certifica la relazione con una società.
In dottrina si è sempre sostenuto che il vincolo sportivo per un tempo indeterminato o irragionevolmente lungo deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con i principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dall’art. 1 della Legge 23.03.1981, n. 91 secondo cui “l’esercizio dell’attività sportiva, si essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”; sino ad oggi però il vincolo sportivo è stato sempre salvato sulla base della cd. “patrimonializzazione dell’atleta”.
Si è infatti sempre sostenuto che il vincolo sportivo trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche.
Così l’atleta è diventato una “res in commercio” come dimostra la persistente e diffusa speculazione economica di prestiti, compravendite di calciatori anche nelle piccole società.
Di sportivo non vi è nulla se non una mentalità che ha portato alla mercificazione delle prestazioni sportive. Finalmente il legislatore italiano è intervenuto abolendo il vincolo sportivo e disciplinando la materia nel senso che:
Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
A mio giudizio l’abolizione del vincolo sportivo interpreta i principi costituzionali e non nuocerà al mondo dei dilettanti perché metterà fine solo alla mercificazione della prestazione sportiva. Capisco che è un cambio di prospettica Copernicano ma era tempo di arrivarci e ora tutti gli interpreti lo devono vivere con molta serenità di giudizio e di intenti.
D’altra parte in Europa il vincolo sportivo esiste ancora solo in Grecia e in Italia. Nato come salvaguardia per le società più piccole è diventato di fatto una fonte di guadagno e di ricatto impedendo la libertà individuale.
Di sicuro interesse, per completare il quadro, sono gli artt. 25, 26 e 29 con i quali vengono introdotte le figure dell’amatore sportivo e del lavoratore sportivo.
Rammento per l’amatore sportivo che oltre la soglia di € 10.000,00 le entrate diventano professionali per l’intero importo con necessità di inquadrare il rapporto come "lavoratore sportivo", definito come colui che "senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali", tramite un contratto di lavoro subordinato anche a termine non superiore ai 5 anni, autonomo o co.co.co con tutte le ricadute di natura tributaria e previdenziale conseguenti.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla somministrazione del vaccino Covid-19 e nello specifico il profilo della responsabilità penale del personale sanitario addetto alla loro somministrazione. Di seguito le riflessioni sul tema dell’avvocato Oberdan Pantana.
Sin dai momenti nei quali le associazioni di categoria degli esercenti le professioni sanitarie ne avevano invocato l'introduzione, si era giunti alla conclusione che lo “scudo penale” per danni (o morte) cagionati dalla somministrazione del vaccino sarebbe stato, nella migliore delle ipotesi, un ritrovato normativo del tutto inutile. Intanto perché creare zone franche nel settore della tutela della salute è un'operazione in sé e per sé pericolosa, e poi in ragione della necessità – anzi – di rimarcare la delicatezza della fase di approccio medico-paziente antecedente alla vaccinazione, nonostante la spinta a correre il più possibile verso l'immunità di massa dell'intera popolazione nazionale. Sono indubbiamente due segmenti d'interesse quasi contrapposti: da un lato vaccinare pur di farlo, dall'altro lato scongiurare il rischio che la vaccinazione possa produrre conseguenze pregiudizievoli per chi vi si accosta. Non era nemmeno pensabile fare uso dello scudo penale per mandare esenti da responsabilità i sanitari nel caso in cui dovesse per ipotesi stabilirsi che uno dei prodotti somministrati fosse difettoso: in questo caso, già si diceva, farebbe comunque difetto la riferibilità soggettiva e oggettiva del fatto alla condotta dell'autore materiale della somministrazione; eppure uno scudo, o sarebbe forse il caso di dire uno scudetto – per le sue dimensioni ridotte e non per una qualche somiglianza col trofeo calcistico – è stato introdotto lo scorso primo aprile con il d.l. n. 44/2021.
Un solo articolo, il numero 3, dedicato dal decreto appena entrato in vigore al tema dello scudo penale, la cui portata è alquanto ristretta sia temporalmente, sia sul versante oggettivo.
Costruita secondo lo schema delle cause di non punibilità, l'esenzione da responsabilità riguarda, come si deduce dal richiamo degli articoli 589 e 590 c.p. sia la fattispecie di lesioni, sia quella di omicidio colposo; a questo punto però, non è chiara la ragione per la quale non si è rimandato alle condotte descritte nell'art. 590-sexies c.p., introdotto nel 2017 proprio per delimitare i confini della responsabilità colposa in ambito sanitario (anche in questa norma, come è noto, vi è al secondo comma una causa di esclusione della punibilità per imperizia, nel caso in cui le linee guida adatte al caso concreto siano rispettate). Siamo forse di fronte ad una svista del legislatore d'urgenza?
Lo scudo penale opera soltanto nel caso in cui l'evento lesivo o mortale sia stato cagionato dalla somministrazione di un vaccino anti-COVID; e qui si entra nell'argomento più dibattuto, che è appunto quello della ravvisabilità di un nesso eziologico tra la vaccinazione e la reazione avversa: inutile sottolineare che si tratta dell'aspetto più controverso, talvolta considerato con fredda rassegnazione come un male minore da annegare nella logica dei grandi numeri. Soprattutto è una questione di pressoché totale appannaggio degli accertamenti tecnici volta per volta necessari, con tutte le conseguenze in termini di univocità che ben possiamo immaginare.
La norma che manda esenti da responsabilità non ha una efficacia illimitata nel tempo: si riferisce espressamente alla campagna vaccinale straordinaria tutt'ora in atto e, in ragione di questa specifica indicazione, va escluso che – fatti i debiti scongiuri – dietro questo “scudo” ci si possa riparare nel corso di future, eventuali altre campagne di vaccinazione.
Andiamo alle condizioni oggettive che devono sussistere: occorre che l'uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al commercio e alle circolari pubblicate dal Ministero della Salute; è senz'altro la parte meno chiara della norma, la più oscura proprio perché generico e incondizionato è il richiamo a queste “indicazioni”, soprattutto non si specifica quale valore ad esse debba assegnarsi.
Sono assimilabili alle linee guida? Contengono specifiche prescrizioni che servono ad individuare, caso per caso o per categorie, le ipotesi in cui deve farsi utilizzo di questo o di quel vaccino? Continua a sussistere – come nel caso delle linee guida – il dovere del sanitario di discostarsi dalle indicazioni quando le circostanze del caso concreto lo richiedano? Dove inizia e dove termina il dovere di diligenza del medico che, prima di inoculare il vaccino, deve considerare queste “indicazioni”?
Tutti questi interrogativi non hanno risposta, e non possono nemmeno averne in termini preventivi. E' la riprova che quando si cerca di generalizzare ed astrarre una causa di non punibilità il migliore risultato che si riesce ad ottenere è quello di non dire nulla di concreto, ma di dirlo molto bene, lasciando soli però ancora una volta al loro destino i cittadini e gli stessi operatori sanitari.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.