Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti tra coeredi riguardo ad immobili oggetto di successione ereditaria. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando il coerede può usucapire l’immobile oggetto dell’eredità?”
Il caso di specie ci porta ad una vicenda recentemente risolta dalla Suprema Corte nella quale una coerede affermava l’avvenuta usucapione dell’immobile oggetto dell’eredità poiché già in possesso da tempo di tale bene per aver coabitato con l’oramai “de cuius” tanto da usucapire la quota degli altri eredi prima della divisione ereditaria.
La Cassazione nell’applicare il consolidato principio secondo il quale, “il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
A tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass. Civ. Sez.II, 22.1.2019, n. 1642), rappresentava che la Corte d'appello nel giudizio di 2° grado, pur avendo richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ne ha fatto corretta applicazione in quanto ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni dei testi che avevano riferito dell'esercizio del possesso di tale coerede uti dominus su tutti i beni ereditari sin dalla morte dei genitori, senza chiarire se il godimento dei beni sia stato esclusivo, non essendo sufficiente che vi sia stata l'astensione degli altri partecipanti all'uso della cosa comune; ed inoltre aggiunge, “ si esclude che la coabitazione con il de cuius e la disponibilità delle chiavi sia indice del possesso esclusivo dell'immobile”(Cassazione civile sez. II, 08/04/2021, n. 9359).
Pertanto, in risposta al nostro lettore si ritiene corretto affermare che, “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune o il fatto di aver coabitato con il de cuius ed aver avuto la disponibilità delle chiavi” (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 03.11.2022 n. 32413). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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