Maestra adotta metodi d’insegnamento eccessivi: a quali responsabilità va incontro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai metodi d’insegnamento degli insegnanti ed il rapporto con i loro alunni. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “A quali responsabilità va incontro la maestra che adotta metodi d’insegnamento anche violenti?
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, rappresentando, riguardo alle condotte contornate da qualsiasi utilizzo della violenza poste in essere da una maestra, che, Ipotizzare un mero abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il quale «consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi o educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate».
Su questo fronte i giudici chiariscono che l'uso di determinati metodi poco ortodossi «deve ritenersi appropriato, quando ricorrano la necessità dell'intervento correttivo, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti, e la proporzione tra tale violazione e l'intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina».
Di conseguenza, «qualsiasi forma di violenza, invece, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo. E qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì in quella di maltrattamenti».
Tirando le somme, «l'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, qualora sistematico e tale da determinare all'interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni e di una loro afflizione, integra il più grave delitto di maltrattamenti»; e per escludere l'abuso dei mezzi di correzione in luogo del più grave reato di maltrattamenti è sufficiente rilevare la commissione di vari e reiterati episodi da parte della maestra verso i suoi alunni condotte caratterizzate da violenza fisica, ingiurie e minacce, che come non possono mai annoverarsi tra i mezzi di correzione consentiti e, in ipotesi, suscettibili di un uso inappropriato».
Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che: “Commette il reato più grave di maltrattamenti invece di quello di abuso dei mezzi di correzione la maestra che reitera condotte violente siano esse fisiche sia verbali quali minacce e ingiurie in quanto non possono mai annoverarsi tra i mezzi di correzione consentiti” (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 46924 del 12.10.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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