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L'assenza di rapporti tra i coniugi può dimostrare l’anteriorità della crisi rispetto al tradimento?

L'assenza di rapporti tra i coniugi può dimostrare l’anteriorità della crisi rispetto al tradimento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento all’addebito della relativa separazione.

Di seguito la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda di un lettore di Tolentino che chiede: “L’anteriorità dell’assenza dei rapporti tra i coniugi rispetto al successivo tradimento può dimostrare ai fini dell’addebito la precedente crisi coniugale?”

A tal proposito risulta utile riportare una vicenda giuridica del Tribunale di Milano nella quale pronunciava la separazione di una coppia, accogliendo la domanda di addebito avanzata dalla moglie per la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito. La decisione è stata confermata anche in appello. Il marito ha dunque proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto qui d'interesse, per l'addebito della separazione in quanto riteneva non provato il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La Corte accoglie il ricorso.

Ricordando che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge, sia l'efficacia causale di tale comportamento sull'intollerabilità della convivenza, la S.C. specifica che in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà tale onere della prova si fa ancora più rigoroso, ferma restando la possibilità per l'altro coniuge di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento (v. Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012).

Nella vicenda in esame, la moglie però non ha fornito alcuna prova sul fatto che la relazione extraconiugale risalisse ad un'epoca precedente, anzi l'unica dimostrazione ottenuta a mezzo di relazione investigativa si riferisce ad un episodio addirittura successivo rispetto alla dichiarazione del marito di volersi separare.

Sulla base di tali risultanze, la Corte territoriale avrebbe dovuto dedurre che «al di là della apparente vita comune che la coppia svolgeva, la crisi era molto più risalente, e non certo dovuta alla relazione extraconiugale del marito, che ne è stata una conseguenza. Tanto più che l'assenza di rapporti sessuali tra coniugi da tempo, non era stata contestata dalla moglie».

Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “In tema di separazione dei coniugi grava sulla parte che richiede l’addebito l’onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali da parte dell’altro coniuge sia l’efficacia causale di tale comportamento sull’intollerabilità della convivenza.

In caso di inosservanza dell’obbligo di fedeltà il coniuge fedifrago può sottrarsi dall’addebito della separazione dimostrando che la crisi patrimoniale era antecedente e che il tradimento è stata conseguenza; anche l’assenza dei rapporti sessuali tra i coniugi può dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento del marito” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 27771/22). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       

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