Vitalizio assistenziale: è possibile intestare la propria abitazione alla badante?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legaal Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa agli anziani e alla loro cura. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Fiuminata che chiede: “Un anziano assistito da una badante può intestare alla stessa la propria abitazione?”
Spesso gli anziani sono curati dalle badanti, anche per lungo tempo, cosicché si instaura un rapporto di fiducia ed affetto per cui il soggetto assistito desidera intestare alla badante, in segno di riconoscenza, la propria abitazione.
Passando all'esame del caso di specie, è accaduto in una recente vicenda giudiziaria che gli eredi di una anziana donna, hanno impugnato il contratto stipulato dalla cara estinta con la badante e con il quale, conservando l'usufrutto dell'immobile di proprietà, ha ceduto la nuda proprietà alla persona che si occupava della sua cura, con l'obbligo da parte di quest'ultima di continuare ad assisterla fino alla morte.
Contratto che il Tribunale ha definito "atto di trasferimento a titolo oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento vitalizio oneroso", stipulato dall'anziana donna bisognosa di cure, nel totale disinteresse dei parenti che hanno agito in giudizio, al fine di cristallizzare un rapporto che andava avanti da tempo e che si caratterizzava "da una parte il suo bisogno di cura della persona e di ogni altra esigenza quotidiana di vita materiale e anche di natura morale, dall'altra la disponibilità della badante a prendersi cura di ogni bisogno della anziana signora, dedizione di durata già quindicennale e promessa anche per il futuro fino a vita natural durante, ivi compresa quella di farle personalmente compagnia”.
Difatti, la normativa vigente prevede il contratto di vitalizio assistenziale, detto anche rendita vitalizia, per il quale è possibile cedere la nuda proprietà dell'immobile ad un estraneo, con riserva del diritto di usufrutto per il proprietario, in cambio di assistenza morale e materiale sino alla morte; in sostanza, a fronte della cessione della nuda proprietà si ha la controprestazione di assistenza materiale e morale.
Affinchè tale tipologia contrattuale sia valida devono, però, ricorrere due condizioni: che l'anziano sia capace di intendere e di volere al momento del rogito, e che l'anziano non si trovi in condizioni di salute troppo precarie o, addirittura, in fase terminale.
Dal punto di vista pratico per effetto del contratto di vitalizio, in pratica la badante si obbliga a fornire prestazioni di assistenza morale e materiale all'anziano, vita natural durante, in cambio del trasferimento dell'immobile al momento della morte; qualora la badante risulti inadempiente rispetto alle esigenze di salute dell'anziano non prestando assistenza, perderà la nuda proprietà e sarà chiamata, eventualmente, al risarcimento del danno.
Cosicché i parenti dell'anziano possono senza dubbio impugnare il contratto di vitalizio, ma solo a certe condizioni, ossia se gli stessi sono in grado di dimostrare: che l'anziano, al momento della stipula del contratto era incapace di intendere e di volere, non è indispensabile essere stati dichiarati interdetti o inabilitati, e che al momento della stipula del contratto, l'anziano risultava gravemente malato e quasi prossimo al decesso.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza, si può affermare che, “Il contratto di vitalizio si caratterizza per essere atto di trasferimento a titolo oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento, pienamente legittimo se risponde ad interessi meritevoli di tutela.
Esso si caratterizza per l'alea rappresentata dalla durata della vita del vitaliziato e dalla conseguente non prevedibilità delle obbligazioni assunte dall'obbligato alla cura” (Tribunale di Benevento, sentenza del 02.02.2022), tenuto conto che, “Il contratto vitalizio assistenziale è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile” (Cass. Civ., sentenza n. 25624 del 2017). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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