di Oberdan Pantana

Morte del paziente a seguito della colonscopia: è responsabile il medico specialista?

Morte del paziente a seguito della colonscopia: è responsabile il medico specialista?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica; ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “È responsabile il medico specialista ospedaliero il cui paziente a seguito di una colonscopia muore?” Ci è utile riguardo il caso di specie approfondire una recente vicenda nella quale un medico specialista ha eseguito un esame di colonscopia per finalità diagnostiche, stante la manifestazione di dolore continuo lamentato dalla donna all'emiaddome destro. Il medico nell'eseguire l'esame ha provocato la morte della paziente in conseguenza di una lacerazione della parete colica. Il medico è stato quindi ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per colpa generica dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia e colpa specifica in quanto lo stesso ha eseguito l'esame, che nel caso di specie appariva sproporzionato tenuto conto anche delle avanzata della paziente, senza rispettare le linee guida, omettendo di eseguire un preliminare approfondimento diagnostico con tecniche meno invasive ed in assenza di adeguata preparazione intestinale. Anche per la Cassazione, a cui il medico ha ricorso per contestare la condanna, non sono in discussione le cause della morte della paziente in quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non ha valutato le linee guida in materia, in quanto le stesse prevedono che la colonscopia è un esame invasivo a rischio di perforazione nelle donne in età avanzata.  Prima di eseguire un esame del genere lo specialista deve quindi procedere a un corretto inquadramento anamnestico e clinico e a una corretta valutazione della indicazione dell'esame prescritto dal medico generico o da altro specialista, ciò perché, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, non si può ritenere che lo specialista endoscopista sia il "mero esecutore" di indagini richieste da altri, non fosse altro perché tale valutazione è necessariamente richiesta al fine di procedere ad un'informazione adeguata necessaria al fine di "raccogliere una valida disposizione di volontà del paziente". Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, “In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso esaminato una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l'esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l'esame stesso (assunzione di farmaci, parametri vitali, esito esami ematochimici), anche la bontà della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all'esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata". "Questo soprattutto allorquando l'esame in questione sia stato prescritto da un medico non specialista (nel caso in esame il medico di medicina generale che seguiva la paziente)".(Cass. Pen., sentenza n. 30051/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

21/08/2022 11:31
Rstoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: vale una condanna?

Rstoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: vale una condanna?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai prodotti alimentari, soprattutto quelli proposti dai ristoratori. Il caso di specie scelto è di una lettrice di Civitanova Marche che è capitato di mangiare durante una cena dei prodotti surgelati dati per freschi e pertanto non indicati nel menù consegnato al tavolo, e che chiede: “A quali responsabilità va incontro il ristoratore di uno chalet che fa passare per fresco del pesce invece surgelato?”. Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4735/2018 secondo il quale:“Il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il reato di frode in commercio”. Difatti, la Cassazione ha ribadito che la frode prevista dall’art. 515 c.p. si configura quando «l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata». Inoltre, osserva la Suprema Corte, costituisce il delitto di frode in commercio anche il non indicare nella lista delle pietanze che determinati prodotti sono congelati, “giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore”. Infine, la Corte ha precisato che “In relazione alle modalità di rappresentazione dell’offerta dei prodotti è corretto ritenere che anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, sia idonea a configurare la condotta di reato, state proprio la natura delle immagini, volta ad incentivare la consumazione del prodotto” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4735/18; depositata il 1° febbraio 2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che “La disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a disposizione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio da parte del titolare” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 10375/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

14/08/2022 11:34
Turista rientra con la valigia alleggerita, sarà risarcita dalla compagnia aerea?

Turista rientra con la valigia alleggerita, sarà risarcita dalla compagnia aerea?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento danni derivanti dallo smarrimento del proprio bagaglio in occasione della partenza per le vacanze estive. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Matelica che chiede: “Si può chiedere il risarcimento danni alla compagnia aerea per il furto di oggetti contenuti nel proprio bagaglio depositato in stiva durante il viaggio?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla qua-le ha avuto modo di pronunciarsi il Giudice di Pace di Pistoia, il quale ha approfondito e disciplinato in modo del tutto innovativo, una nuova fattispecie in materia di tutela del passeggero e di danno da vacanza, stabilendo testualmente quanto segue: “Nei casi di smarrimento di bagagli, è da ritenersi pacifico che il danno e la relativa responsabilità siano da attribuire esclusivamente al vettore ai sensi della Convezione di Montreal, del codice del consumatore e dell’art. 1681 c.c., non potendo essere invocata una colpa in capo alla impresa di handling gerente il traffico di bagagli presso lo scalo aeroportuale, in virtù del contratto sottoscritto col cliente” (Giudice di Pace di Pistoia, Sent. n. 902/2013). Difatti l’art. 1681 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevedendo testualmente al comma 1° che: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, stabilisce, pertanto, una presunzione di colpevolezza a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, circostanza questa che opera sul presupposto che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso occorso al viaggiatore e l’esecuzione del trasporto. A tal proposito, occorre rilevare che al fine di ampliare la tutela del consumatore/viaggiatore, il legislatore ha previsto un onere probatorio aggravato in capo al vettore, e dunque, alla compagnia aerea, alla quale sia mosso un addebito circa la propria responsabilità; difatti la stessa  dovrà dimostrare di aver adottato tutte le opportune precauzioni e di aver posto in essere l’esatto adempimento della propria prestazione, oltre alla sopravvenienza per caso fortuito o forza maggiore, di un evento imprevedibile ed improvviso, dal quale sia derivato il fatto lesivo ai danni del viaggiatore, il quale al contrario, dovrà semplicemente dimostrare la sussistenza di un contratto di trasporto col vettore, nonché l’evidente nesso causale col furto subito. In aggiunta, è opportuno osservare come la sentenza citata, abbia apportato un contributo innovativo a tale disciplina, estendendo la responsabilità del vettore, non solo allo smarrimento dell’intero bagaglio, ma anche al furto degli oggetti in esso contenuti, escludendo tassativamente ogni responsabilità in capo alla ditta di smistamento dei bagagli selezionata dalla stessa compagnia aerea, la quale, in virtù della relazione contrattuale sussistente con lo sfortunato turista e perfezionato al momento dell’acquisto del biglietto, resterà in ogni caso, l’unica obbligata a provvedere al trasporto, alla custodia e a tutte le attività funzionali. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di risarcimento danni da furto di bagaglio, si può affermare che: “Con l’acquisto del biglietto aereo, il viaggiatore acquirente conclude un contratto che vincola la compagnia aerea all’esatto adempimento della propria prestazione, la quale comprende il trasporto e la custodia dei bagagli, con presunzione di colpa in capo a quest’ultima, per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, operando sul presupposto di un nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto, nonché legittimando le pretese risarcitorie per i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultimo sofferti” (Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 12143/2016). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

07/08/2022 11:52
Abbandoni il tuo cane: condanna penale

Abbandoni il tuo cane: condanna penale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio in questo periodo in quanto a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale?”. Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, sarà poi agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato per poi denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Difatti, la stessa Corte di Cassazione specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta a chi addirittura abbandona il proprio cane ai bordi di una strada circostanza questa che va a palesare ancor più la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11). Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

31/07/2022 11:58
Casa-vacanza fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Casa-vacanza fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa sul mare, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa cosiddetta contrattuale ex art. 640 c.p.. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: “La condotta tenuta dall’imputato, ed in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato”.  A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo; difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del  06/07/2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che:“Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici  e  raggiri consistiti nel proporre in affitto un appartamento per le vacanze ed inducendo in  errore le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana

17/07/2022 11:13
Reddito di Cittadinanza, a cosa va incontro  chi lo percepisce e lavora in nero?

Reddito di Cittadinanza, a cosa va incontro chi lo percepisce e lavora in nero?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. Ecco la risposta dell legale Pantana alla domanda posta da un lettore di Mogliano che chiede: “A cosa va incontro chi percepisce il Reddito di Cittadinanza e lavora in nero?” Il decreto legge n. 4/2019 che ha istituito il Reddito di Cittadinanza, illustra puntualmente tutti i requisiti per beneficiarne, alla cui base ovviamente è richiesta la veridicità delle attestazioni e dichiarazioni da parte dei futuri fruitori, in particolare riguardo alla cittadinanza, residenza e soggiorno, reddito e patrimonio. Proprio allo scopo di dissuadere chiunque dal rendere false attestazioni o dall'omettere indispensabili informazioni, l'art. 7 del D.L. prescrive specifiche sanzioni anche di natura penale e istituisce nuove fattispecie incriminatrici dal trattamento sanzionatorio particolarmente severo. Difatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Si rischia, invece, la reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. L'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, viene disposta dall'Inps nei confronti di colui che venga condannato in via definitiva per le condotte appena riportate, nonché per il delitto previsto dall'art. 640 c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), oppure "patteggi" per gli stessi reati; in tal caso il beneficio non potrà essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna. La revoca immediata, sempre con efficacia retroattiva, viene altresì disposta dalla stessa amministrazione erogante qualora quest'ultima accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. A seguito della revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. In tutta una serie di ipotesi, invece, è prevista la decadenza dal Reddito di Cittadinanza: a titolo esemplificativo, questa scatta quando uno dei componenti il nucleo familiare, che è tenuto a farlo, non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure non sottoscriva il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta qualora il nucleo familiare abbia percepito tale beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di una dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero delle somme indebitamente percepite sono effettuati dall'INPS; i Comuni, invece, saranno responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza. Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: “Viola l'art. 7, comma 2 della legge n. 26/2019 con conferma alla condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 1 chi percepisce il reddito di cittadinanza e lavora in nero anche se la retribuzione per tale attività è avvenuta tramite regalie occasionali non comunicate all'Inps” (Cass. Pen., sentenza n. 25306/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

10/07/2022 11:00
Minore che utilizza whatsapp: dovere di vigilanza e controllo da parte del genitore

Minore che utilizza whatsapp: dovere di vigilanza e controllo da parte del genitore

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo incauto da parte del minore dei social, circostanza questa che potrebbe risultare dannosa. Ecco la risposta del legale Pantana alla domanda posta da una lettrice di Montecosaro che chiede: “Quali sono i doveri e/o responsabilità del genitore del minore che utilizza impropriamente internet?” Si deve anzitutto dare atto che oggi è sempre più frequente l'utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni, diritti questi tutelati dalla nostra Costituzione oltreché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; tale diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età: i minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione.  A questo proposito la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio; è altresì riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore;  l’art. 3 della medesima Convenzione prevede che in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere senz’altro considerato preminente. Tale preminenza ha quindi luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e la libertà di espressione degli altri individui; inoltre, è bene anche ricordare che l’art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere l’importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso; i pericoli ai quali il minore è esposto nell'uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate. È bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi. L’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. Riguardo all’uso della rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti; al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che “il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori e fonte, pertanto, di  responsabilità civile dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c.” (Trib. Teramo,16.01.2012). Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “Oltre a possibili responsabilità civili e penali dei genitori, gli stessi sono comunque tenuti ad educare i minori al corretto utilizzo di tali mezzi di comunicazione mediante una limitazione sia quantitativa che qualitativa all’accesso e condivisione di contenuti. Pertanto, l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici potrebbe essere sintomatico di una scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori, i quali, sono tenuti a garantire un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche e, ad adempiere un’attività di verifica e controllo sul sano sviluppo psicofisico del minore, tanto da rendersi necessaria un’attività di monitoraggio e supporto da parte di professionisti nei riguardi del minore e dei genitori al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza degli stessi” (Tribunale di Caltanissetta, sentenza depositata l’8 ottobre 2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

03/07/2022 11:00
È possibile revocare la donazione fatta dalla moglie al marito che la tradisce?

È possibile revocare la donazione fatta dalla moglie al marito che la tradisce?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra i coniugi oltre all’istituto della donazione. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “È possibile revocare una donazione della moglie al marito che la tradisce? A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca di più donazioni indirette mobiliari ed immobiliari effettuate dalla moglie nei confronti del marito che nel frattempo la tradiva con la propria cognata (la moglie del fratello di lei) mettendo in crisi non solo la coppia ma le intere famiglie coinvolte ed infine anche l’azienda di famiglia della donna tradita nella quale però lavorava tutti i protagonisti della vicenda adulterina. Nei primi due gradi di giudizio veniva confermata la revoca di tali donazioni fatte in quanto dall’istruttoria erano emersi comportamenti posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano l’evidenza di un sentimento di disistima ed irrispettosità del marito nei confronti della moglie. Tenuto conto del principio oramai consolidato giurisprudenziale secondo il quale, « l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per  la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur  mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario» (Cass. civ., n.  20722/2018). Di fatti tali comportamenti erano qualificabili, ai fini previsti dall'art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di "una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità". In effetti, l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 22013 del 2016). Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “La donazione va incontro alla revocabilità in presenza di una ingiuria grave del marito donatario consistente in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell’irrispettosità della dignità della moglie donante se il marito tradisce la consorte addirittura con la cognata con relativa messa in crisi non solo della coppia ma anche delle famiglie coinvolte oltre all'azienda di famiglia” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 20.06.2022, n. 19816). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.        

26/06/2022 10:03
Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione?

Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente vicende riferite alle separazioni coniugali e nello specifico le relative cause di addebito. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche, che chiede: “Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione?” Premesso che il dato oggettivo dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell'altro. Nel caso in cui, infatti, l'autorità giudiziaria appuri che la rottura dell'unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall'art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito. Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, tuttavia, ai fini dell'addebitabilità in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Più volte ad esempio la Cassazione si è pronunciata in materia di addebito della separazione nei casi di tradimento ed è stato dato rilievo in tal caso al fattore temporale: anche in caso di tradimento l'addebito della separazione è possibile solo se l'infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto. In ogni caso il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in raffronto con quello dell'altro, al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni, immediate e non eccessive, rispetto a negligenze dell'altra parte. Nello specifico riferimento all’abbandono del tetto coniugale, è oramai consolidato il principio della Suprema Corte secondo il quale,“Basta la violazione del dovere di convivenza, ai fini dell'addebito, a meno che emerga che l'allontanamento è stato causato dalla condotta dell'altro coniuge; esso, poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, è da solo sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, il tutto ovviamente e a meno che non si riesca a dimostrare che l'abbandono è stato motivato dalla condotta dell'altro coniuge, oppure sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza preesistente. Per tali motivi, in risposta alla domanda del nostro lettore, risulta corretto affermare che, “Ai fini dell'addebito della separazione è sufficiente l'abbandono del tetto coniugale perché tale condotta viola il dovere di convivenza, a meno che non sia motivato dalla condotta dell'altro coniuge” (Cass. Civ., Ordinanza n. 16242/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

12/06/2022 10:44
Rapporti condominiali: attenzione alle immissioni moleste

Rapporti condominiali: attenzione alle immissioni moleste

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato, in particolare in riferimento alla problematica delle immissioni di fumi, odori e rumori molesti. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Porto Potenza Picena, che chiede: “A quali responsabilità può andare incontro colui che pone in essere delle immissioni moleste nell’appartamento condominiale sovrastante con l’odore di cucinato o rumori? Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini, con particolare riguardo alle cosiddette molestie olfattive, nello specifico in odori o fumi provenienti da cucine o da ambienti simili, od acustiche, tali da creare fastidio e disagio nel soggetto che le subisce. Innanzitutto, occorre specificare quanto previsto dall’art. 674 c.p.: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”. A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che recentemente ha ribadito quanto segue: “La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive con la specificazione che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., criterio che costituisce un referente normativo per il cui accertamento non è necessario disporre una perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti” (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 14467/17; depositata il 24 marzo 2017). Pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., le immissioni possono considerarsi moleste soltanto nel momento in cui superano il limite della normale tollerabilità; infatti, ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un terreno o di un edificio non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni derivanti dal terreno o edificio del vicino, se le stesse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Tutto ciò anche riguardo alle immissioni rumorose, dette anche acustiche, provenienti dagli appartamenti adiacenti, situazioni anch’esse motivo di accesi contrasti condominiali tra colui che le subisce ed il soggetto che le emette, attraverso condotte, quali: spostamento di mobili, tenere la musica ad alto volume, continuo vociare, utilizzo nelle ore serali o notturne di elettrodomestici particolarmente rumorosi, ecc… . La tutela penale di riferimento è rappresentata dall’art. 659 c.p., secondo il quale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro”. Ebbene, anche in questo caso, ed in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “Al fine di comprendere se l’immissione acustica sia illecita o meno, sarà necessario procedere alla sua valutazione tenendo presente il criterio della normale tollerabilità, il cui superamento del limite dovrà recare un potenziale disturbo ad una pluralità di persone, a nulla rilevando poi che alcune non siano state effettivamente disturbate (Cass. I, n. 1394/1999).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

05/06/2022 10:32
Costringere la compagna a non interrompere la relazione vale una condanna?

Costringere la compagna a non interrompere la relazione vale una condanna?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema dei rapporti di coppia e le loro evoluzioni. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Mogliano che chiede: “Costringere la propria compagna a non interrompere la relazione può comportare delle responsabilità penali? A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione dopo che i giudici di merito hanno ritenuto palese l'inaccettabile condotta aggressiva tenuta da un uomo nei confronti della compagna, condotta mirata a «non farsi lasciare dalla donna». Per i giudici di primo e di secondo grado infatti è logico catalogare i comportamenti dell'uomo come vera e propria violenza privata nei confronti della donna. Dalla Cassazione ribadiscono richiamando il principio secondo cui «l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa». Ciò significa anche che «la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore», ossia, come detto, «la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa». Per quanto concerne la vicenda, i Giudici della Cassazione condividono in pieno le valutazioni compiute in appello: in sostanza, è evidente «il comportamento intimidatorio» dell'uomo che ha tenuto una condotta concretizzatasi nella «minaccia, anche di morte, rivolta alla compagna se quest'ultima avesse interrotto la loro relazione». Per l’appunto, è logico catalogare come «violenza privata» il modus agendi dell'uomo, diretto «ad imporre un comportamento determinato alla compagna», ossia la prosecuzione della relazione e della convivenza. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “È violenza privata non accettare la decisione della compagna di interrompere il loro legame e pretendere attraverso una condotta aggressiva che il partner porti avanti per forza la relazione e non vada via di casa” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 20346/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

29/05/2022 11:05
Chi compra l’appartamento è responsabile delle spese condominiali precedenti del venditore?

Chi compra l’appartamento è responsabile delle spese condominiali precedenti del venditore?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema condominiale e i relativi rapporti anche economici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “L’acquirente di un appartamento deve rispondere del mancato pagamento delle spese condominiali precedenti del venditore?" A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione sull'azione di indebito soggettivo proposta dall'acquirente di un immobile sito in un condominio avverso il pagamento delle spese condominiali intimatole dalla venditrice. In particolare, l'acquirente dell'appartamento sosteneva che i contributi condominiali fossero di spettanza della venditrice, in quanto relativi a voci di spesa antecedenti l'alienazione dell'immobile. A riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al Condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'articolo 63, comma 2, disp. att. c.c. Articolo secondo cui il principio dell'ambulatorietà, in base al quale l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera solo nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore.  In quest'ultimo rapporto, infatti, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente dell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass. Civ. n. 1956/2000).  Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “La responsabilità solidale dell’acquirente dell’immobile per le spese condominiali pregresse è limitata al biennio precedente l’acquisto e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali di tale periodo, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 09.05.2022, n. 145331). Come sempre rimango in attesa delle vostre mail richieste dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                           

15/05/2022 10:49
E’ possibile revocare la donazione di un immobile per ingratitudine?

E’ possibile revocare la donazione di un immobile per ingratitudine?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti interpersonali oltre all’istituto della donazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “Nel caso di una donazione immobiliare, il donante può revocare la stessa per ingratitudine del donatario?".  A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda, risolta poi in Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca della donazione indiretta di un immobile effettuata dalla madre a favore del figlio (ex art. 801 c.c.) Dall'istruttoria condotta in appello, infatti, erano emersi comportamenti, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano «l'esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante». A riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, si caratterizza per la «manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario» (Cass. civ., n.  20722/2018). Difatti tali comportamenti erano qualificabili, ai fini previsti dall'art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di "una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità".  L'ingiuria grave richiesta dall'articolo 801 del codice civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 22013 del 2016). Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che: “La donazione va incontro alla revocabilità in presenza di una ingiuria grave del donatario consistente in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell’irrispettosità della dignità del donante”(Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza del 29.04.2022, n. 13544). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                        

08/05/2022 10:00
L’assicurazione deve risarcire la morte per Covid-19?

L’assicurazione deve risarcire la morte per Covid-19?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il risarcimento del danno e nello specifico quello a seguito del Covid-19. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Potenza Picena che chiede: “In caso di morte per Covid-19, la compagnia deve risarcire gli eredi legittimi del “de cuius” che aveva stipulato una polizza assicurativa per infortunio/malattia? A tal proposito risulta utile portare la recente decisione del Tribunale di Torino con la quale veniva affrontata la richiesta risarcitoria proprio degli eredi di un uomo deceduto a causa del Covid-19 che aveva stipulato una polizza per infortunio, i quali avevano agito nei confronti dell’assicurazione, in quanto alla morte dell'assicurato, la Compagnia aveva negato ogni indennizzo, sostenendo che la morte per COVID-19 non fosse riconducile ad infortunio. Gli eredi (e beneficiari) si sono quindi rivolti al Tribunale Ordinario onde ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento, sulla scorta dell'art. 21 della polizza, secondo cui: «se l'infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso (…) la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali».  Il Tribunale ha quindi proceduto a verificare la corretta esecuzione del rapporto sinallagmatico e l'aderenza della fattispecie concreta con la definizione di infortunio offerta dalla Condizioni Generali di Polizza. Quanto al sinallagma il Tribunale ha proceduto con l'analisi dell'art. 1882 c.c., in base al quale l'assicurato è tenuto al regolare pagamento dei premi assicurativi, mentre la compagnia è tenuta a riconoscere l'indennizzo, al ricorrere delle condizioni previste contrattualmente. Nel caso di specie, risultava pacifico che l'assicurato avesse regolarmente versato i premi (ed i suoi eredi avessero tempestivamente attivato la garanzia), mentre restava da accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo, da qui, l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio onde verificare che la morte dell'assicurato fosse – effettivamente – causata dall'infezione COVID-19. Successivamente all'accertamento della corretta esecuzione del contratto assicurativo, il Giudice ha proceduto alla qualificazione dell'infortunio, secondo la definizione contenuta nelle Condizioni Generali di polizza, ossia: «evento riconducibile ad una causa fortuita, violenta ed esterna». Col supporto del Consulente Tecnico, il Tribunale ha sussunto l'infezione da COVID-19 entro la fattispecie dell'infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni di polizza, con conseguente diritto degli eredi al relativo indennizzo. Più precisamente, secondo il Tribunale, l'infezione rappresenta un fatto scaturito da causa “fortuita”, essendo assolutamente non volontario; peraltro, come ben sottolineato dal giudicante, nel marzo 2020, l'assicurato si è trovato “infetto” senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l'infezione. In secondo luogo, la causa può considerarsi “violenta” in quanto, come precisato dal Consulente tecnico, il contatto col virus non è dilatato nel tempo ed è quindi paragonabile al più paradigmatico tra gli infortuni, ossia la ferita causata da un mattone che cade in testa; in ogni caso, non v'è dubbio che sia violento stravolgimento della vita di colui che si ritrova, suo malgrado, infetto. Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è estraneo al corpo umano e nello stesso si inserisce quale elemento esterno e disturbante. A ciò si aggiunga che, nel corpo dell'assicurato non erano presenti altre infezioni (di nessun genere) e che, risulta provato che la morte sia stata effettivamente causato dall'insufficienza respiratoria tipica dell'infezione pandemica, con quindi evidenza del nesso eziologico tra infezione e decesso. Ma soprattutto, in ragione dell'inedita situazione pandemica, è bene considerare i criteri ermeneutici di cui all'art. 1370 c.c. che, letti alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, indicano come, nel dubbio, le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, devono essere intese nel senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.   Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “In assenza di specifica esclusione contrattuale le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili; così quindi l’infezione da Covid-19, riconducibile alla causa fortuita, violenta ed esterna necessaria alla qualificazione di infortunio secondo le condizioni della polizza di specie, con conseguente diritto al risarcimento dell’assicurato o dei suoi eredi e/o beneficiari”(Tribunale di Torino, Sez. IV, sentenza del 19.01.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana

01/05/2022 12:13
Risarcimento danni da sinistro stradale mortale del parente: a chi viene riconosciuto?

Risarcimento danni da sinistro stradale mortale del parente: a chi viene riconosciuto?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il risarcimento del danno e nello specifico a seguito di un incidente stradale. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche che chiede: “In caso di morte di un nonno a seguito di sinistro stradale a chi può essere riconosciuto tale risarcimento danni? La morte di un parente cagionata da un atto illecito altrui può causare un danno non patrimoniale, di cui i congiunti possono chiedere il risarcimento iure proprio; a loro incombe la prova “dell’effettività e della consistenza della relazione parentale”, la cui lesione è fonte di danno. La Suprema Corte, conformandosi ad altre sue pronunce, ribadisce che a tal fine non è necessario provare la convivenza con il defunto, e che tale requisito non è richiesto neppure quando ad agire è il nipote per la perdita del nonno. Gli Ermellini, infatti, superata oramai una lettura restrittiva dell’art. 29 Cost., affermano che la norma costituzionale non tutela solo la famiglia nucleare, quella cioè incentrata su coniuge, genitori e figli, ma protegge anche rapporti parentali meno stretti; conseguentemente, perché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare ed assicurato il risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito per la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, non è affatto necessario che questi convivessero con il defunto. La convivenza può essere un elemento di prova a sostegno della consistenza del vincolo affettivo, della profondità del rapporto parentale, ma non una condizione indispensabile perché tale rapporto sia rilevante per il diritto.l riconoscimento del risarcimento per la lesione del rapporto parentale prevede infatti che venga fornita la prova di “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”, che costituiscono il presupposto di fatto del danno risarcibile; l’esistenza invece di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto potrebbe solamene incidere non sull’an bensì sul quantum e quindi sulla liquidazione del danno, così come l’eventuale rapporto di convivenza (Cass. 29332/2017). Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che: “Per ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il defunto e non di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con il nonno o un rapporto di convivenza con lo stesso, che potranno invece rilevare in sede di quantificazione del danno (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5258/21; depositata il 25 febbraio 2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.           

24/04/2022 11:18
Pubblica foto di un altro sul suo profilo Facebook senza consenso: arriva la condanna

Pubblica foto di un altro sul suo profilo Facebook senza consenso: arriva la condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo dei “social network” e nello specifico la pubblicazione di foto nel proprio profilo Facebook. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: “E’ legittimo pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?” Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica oramai quotidianamente utilizzata dai fruitori del social facebook, le cui modalità non sempre risultano del tutto legittime. A tal proposito deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale. Difatti, l’art. 96 L. n. 633/1941 esplicitamente vieta l’esposizione di un ritratto senza il consenso della stessa persona, così come l’art. 6 del Regolamento UE dispone la liceità del trattamento solo se l’interessato ha espresso il proprio consenso, ed infine l’art. 10 c.c. prevede che, “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale. Il trasgressore, pertanto, dovrà immediatamente rimuovere le fotografie illegittime dal proprio profilo facebook, oltreché risarcire la persona ritratta”(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019).  Nel consigliare di porre attenzione nell’utilizzo dei “social network”, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

17/04/2022 10:00
Medico del Pronto Soccorso non approfondisce condizioni paziente e lo dimette: è responsabile del suo decesso?

Medico del Pronto Soccorso non approfondisce condizioni paziente e lo dimette: è responsabile del suo decesso?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica.  Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "E’ responsabile il medico del Pronto Soccorso che non approfondisce le condizioni del paziente dimesso che successivamente muore?" Ci è utile riguardo il caso di specie approfondire una recente vicenda nella quale un medico di pronto soccorso è stato accusato di omicidio colposo per avere, con condotte omissive e per colpa, cagionato la morte di un paziente, verificatasi a causa dell’insorgenza di un arresto cardio-circolo-respiratorio secondario ad una peritonite da perforazione del tratto digestivo. In particolare all’imputato si addebitava di non aver correttamente valutato lo stato patologico in atto, omettendo una completa e analitica anamnesi del paziente, omettendo di effettuare un idoneo percorso diagnostico del disturbo lombare che aveva dettato l’accesso del paziente in ospedale, limitandosi a un esame superficiale.  Il medico aveva disposto le dimissioni del paziente senza procedere né ad analisi di laboratorio né ad indagini diagnostico-strumentali che avrebbero consentito di far luce sul fenomeno ulceroso in atto, così impedendo un pronto e corretto inquadramento diagnostico, aggravando la prognosi del paziente e ritardandone il necessario intervento chirurgico. Perché esista un nesso causale con un fatto omissivo, come è noto, è necessario che vi siano due elementi: la condotta deve essere una condizione dell’evento e non devono essere intervenuti fattori eccezionali. Nel caso di condotte omissive colpose, il primo elemento si rivela nella regola cautelare violata, se l’evento rappresenta la concretizzazione del rischio creato dall’omissione di chi rivesta la posizione di garanzia. L’evento, dunque, è causalmente riconducibile all’omissione qualora sia la conseguenza certa o altamente probabile del mancato rispetto della regola cautelare violata. Sono soddisfatti i principi di tassatività e di certezza giuridica, tramite il ricorso alle cognizioni scientifiche che consentono di imputare all’uomo un evento che può essere scientificamente considerato conseguenza della sua azione od omissione. Opera altresì la clausola di equivalenza secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo. Per applicare questa clausola è necessario che sia accertato l’obbligo impeditivo e, a seguire, deve essere individuato il soggetto responsabile, il garante. Nondimeno, i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. È però stato precisato che è richiesto al garante di porre in essere non ogni potere impeditivo, ma solo quelli da lui esigibili. Infatti, non sempre i garanti dispongono di tutti i poteri impeditivi, ma occorre guardare alle situazioni concrete che determinano l’ambito dei poteri impeditivi esigibili da parte del garante e questi poteri possono essere limitati a un mero obbligo di attivarsi. In altri termini, all’obbligo di impedire un evento deve accompagnarsi l’esistenza di poteri fattuali che consentano all’agente di porre in essere, almeno in parte, meccanismi idonei ad evitare il verificarsi dell’evento. Ne consegue che l’agente non può rispondere del verificarsi dell’evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non disponga della possibilità di influenzare il corso degli eventi. Al contrario, chi ha tale possibilità non risponde se non ha un obbligo giuridico di intervenire per operare la modifica del decorso degli avvenimenti. L’obbligo di garanzia del medico di Pronto Soccorso è definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina d’emergenza (o d’urgenza). Vi rientrano l’esecuzione di alcuni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché la decisione inerente al ricovero del paziente e alla scelta del reparto reputato più idoneo. A fronte di una diagnosi differenziale non ancora risolta, il medico deve compiere gli accertamenti diagnostici necessari per accertare quale sia la patologia effettivamente patita e adeguare le cure a queste possibilità. Pertanto, l’esclusione di ulteriori accertamenti può essere giustificata solo dalla raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa. Fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto, invece, il medico non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado di escludere patologie alternative. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, in tema di responsabilità medica, "risponde di omicidio colposo il medico di pronto soccorso che ha cagionato la morte di un paziente per non aver disposto indagini diagnostiche atte ad effettuare la diagnosi differenziale e limitandosi a un esame superficiale; sebbene i poteri impeditivi in capo al medico di medicina d’urgenza siano limitati, incombe su tale figura l’onere di far intervenire altri specialisti, quando non vi sia certezza sulla diagnosi e sulla opportunità delle dimissioni” (Cass. pen., sez. IV, ud. 18 novembre 2021, n. 45602) Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. (Foto di reportorio) 

10/04/2022 09:55
Il contratto che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto è valido?

Il contratto che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto è valido?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla convivenza e la sua regolamentazione giuridica. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “I conviventi di fatto possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune?” Il contratto di convivenza è un accordo grazie al quale una coppia di conviventi, che non sono uniti in matrimonio e che non formano un'unione civile disciplinano gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I contratti di convivenza, in risposta alla nostra lettrice, sono possibili da quando, il 5 giugno 2016, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, n. 76/2016. Il comma 50 della legge menzionata dispone infatti che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza". Un aspetto importante da segnalare riguarda la legge da applicare ai contratti di convivenza. La legge Cirinnà prevede infatti che agli stessi si applichi la legge nazionale comune dei conviventi, se però i conviventi hanno una diversa nazionalità allora la legge da applicare è quella del luogo in cui la convivenza è localizzata in via prevalente. I contratti di convivenza consentono alle coppie conviventi di disciplinare, come abbiamo visto, gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I diritti che possono vantare i conviventi però non sono legati solo a quanto stabilito da detti contratti, ma dalla disciplina generale prevista per le coppie di fatto. Chi convive gode infatti dei seguenti diritti: -diritto reciproco di visita del convivente, assistenza e accesso alle informazioni personali in presenza di malattia o ricovero ospedaliero; -permessi lavorativi retribuiti se assiste l'atro convivente; -designazione dell'altro convivente come suo rappresentante per le decisioni che riguardano la salute e la malattia quando compromettono la capacità di intendere e di volere; -diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato al convivente defunto; -diritto agli alimenti nel caso in cui viene a cessare la convivenza. Con i contratti di convivenza le parti disciplinano principalmente il regime patrimoniale della coppia, che come quando una coppia si sposa può essere un regime di comunione legale, di comunione convenzionale o di separazione dei beni, anche se i conviventi, come previsto dal comma 4 possono modificare il regime patrimoniale scelto inizialmente in qualunque momento.  L'importante è che anche la modifica, come già detto, rispetti la forma scritta e che a seguire, avvocato e notaio provvedano ad autenticare le firme, a controllare la liceità del contratto e a iscriverlo all'anagrafe. Ci sono però anche altri dati da indicare nell'accordo. Il comma 53 dispone infatti che lo stesso, oltre al regime patrimoniale scelto dalla coppia dei conviventi, debba contenere: -l'indicazione della residenza della coppia; -le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Con i contratti di convivenza inoltre si possono disporre trasferimenti immobiliari. Lo prevede la disposizione contenuta nel comma 60 della legge, la quale sancisce che "Resta in ogni caso fermala competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza." I contratti di convivenza, in base alla disposizione di cui al comma 51, devono essere redatti per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, così come le eventuali modifiche successive e la risoluzione. Avvocati e notai hanno un ruolo molto importante in questi contratti. Essi fanno da garanti dell'accordo di convivenza, perché sia nel momento in cui le parti sottoscrivono l'accordo che quando procedono alla sua modifica o risoluzione, occorre l'assistenza di uno dei due predetti professionisti affinché si proceda all'autentica delle firme. Redatto il contratto di convivenza avvocati e notai hanno l'onere, entro 10 giorni dalla stipula, di trasmettere copia dell'accordo al comune di residenza dei conviventi per procedere alla sua iscrizione nell'anagrafe di residenza degli stessi. Questa formalità è necessaria per rendere il contratto di convivenza opponibile nei confronti dei terzi. Come detto, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell'accordo. Le ipotesi di nullità, tuttavia, non si esauriscono in questa.  Il contratto di convivenza è infatti nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente. La nullità si ha, poi, anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale. I contratti di convivenza si possono per le seguenti ragioni: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti. Nel caso in cui le parti abbiano optato per il regime della comunione legale, la risoluzione ne determina lo scioglimento e se compatibili si applicano le regole che disciplinano l'istituto nell'ambito del rapporto matrimoniale di cui alla sezione III, capo VI, titolo VI del libro primo del codice civile. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

03/04/2022 10:12
Ritardata diagnosi: responsabilità medica e risarcimento del danno

Ritardata diagnosi: responsabilità medica e risarcimento del danno

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”.Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica per danno da ritardata diagnosi. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Potenza Picena che chiede: “In quali circostanze è possibile richiede il risarcimento danni al medico che ha ritardato la valutazione diagnostica di una malattia?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte con sentenza n. 8461/2019, in una causa che ha riguardato la morte di una paziente alla quale era stato diagnosticato tardivamente un male di natura maligna. In tale circostanza, nella valutazione circa l’eventuale responsabilità del medico che aveva eseguito la prima visita alla paziente, la Corte di Cassazione si è uniformata a quanto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2008 con la sentenza n. 576, ovvero che: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale tra la condotta o l'omissione illecita ed il danno ingiusto, inteso quale fatto materiale (c.d. "nesso di causalità materiale"), va accertato secondo le regole dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., per effetto dei quali, tale nesso di causalità va escluso solo quando, al momento in cui è stata tenuta l'azione o l'omissione, l'evento di danno appariva assolutamente imprevedibile ed inverosimile, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 576/2008). Difatti, in base a tale orientamento, per un’idonea valutazione circa la responsabilità del soggetto autore dell’azione o dell’omissione, deve necessariamente sussistere un’indissolubile relazione tra tale condotta e l’evento dannoso verificatosi, nel senso che se fosse possibile eliminare astrattamente la prima, ovvero l’azione o l’omissione, il danno non si sarebbe realizzato. Inoltre, nel caso che ci occupa, deve essere compiuta un’ulteriore valutazione, in relazione alla circostanza per la quale, anche nell’ipotesi in cui tale epilogo, ovvero l’evento dannoso, si sarebbe comunque verificato, se è dimostrato che la condotta attiva od omissiva del soggetto in questione ha in ogni caso aggravato o velocizzato il procedimento di accadimento di tale evento, è sempre ravvisabile una responsabilità in capo a quest’ultimo, risarcibile in ambito civile sia in termini di danno patrimoniale, sia in quelli di danno non patrimoniale. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente, qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi”; aggiungendo inoltre che, in tali circostanze,“Si dovrà applicare la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” al nesso di causalità, fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite" ( Cass. Civ.; Sez. III, Sent. n. 8461/2019; dep. 27.03.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

27/03/2022 09:22
Episodio di phishing al correntista online: è dovuto il risarcimento danni da parte dell’istituto di credito?

Episodio di phishing al correntista online: è dovuto il risarcimento danni da parte dell’istituto di credito?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle conseguenze del cosiddetto phishing, fenomeno finalizzato all’acquisizione, da parte di hacker, di dati personali e sensibili; di seguito la risposta alla domanda posta da una lettrice di Corridonia, che chiede: è possibile ottenere un risarcimento dal proprio istituto bancario, qualora terzi si impossessino delle credenziali di accesso al servizio di home banking ed azzerino la giacenza sul conto corrente? Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo alla tematica, molto attuale, delle responsabilità derivanti dal phishing, fenomeno molto frequente online, che si verifica quando un soggetto si finge un ente affidabile, quale ad esempio un istituto di credito, ed attraverso varie modalità, come l’invio di e-mail o il rimando dell’utente su un sito web creato ad hoc, acquisisce i dati finanziari o, comunque, le credenziali di accesso al conto corrente del titolare, allo scopo di utilizzarli per disporre della liquidità presente. A tal proposito, occorre considerare come il rischio che terzi estranei sottraggano i dati personali dei propri correntisti, il cui particolare trattamento da parte dell’istituto è soggetto alle disposizioni previste in materia dal Codice della Privacy e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, sia considerato da giurisprudenza consolidata, un rischio tipico del prestatore dei servizi di pagamento, in quanto tale prevedibile ed evitabile. Sussiste dunque, innanzitutto, in capo all’istituto di credito, l’obbligo di operare con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 co.2 c.c., da valutare assumendo come parametro la figura del cosiddetto accorto banchiere, e dunque l’obbligo di garantire elevati standard di sicurezza nell’utilizzo dei propri sistemi di pagamento online, determinato con riferimento alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo tale da evitare tali illegittime sottrazioni, ad esempio, imponendo ai propri clienti l’uso delle  O.T.P., One Time Password, o dei sistemi di autenticazione a due fattori. Pertanto, in capo all’istituto di credito sussisterà l’obbligo di risarcire il danno, ex art. 2050 c.c., nel caso in cui avvengano episodi di accesso non autorizzato alle informazioni private dei propri clienti, sempre che questo non provi di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio e la riconducibilità dell'operazione al cliente. Pe tali motivi in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “l’istituto che svolga una attività di tipo finanziario o in generale creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova che l’evento dannoso non gli è imputabile dal comportamento incauto del correntista (Tribunale di Pesaro, sentenza del 07.09.2021). Nel consigliare, dunque, di porre particolare attenzione a mail o siti sospetti, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

20/03/2022 09:52
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