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"Il vicino punta la sua videocamera sulle mie finestre": privacy violata

"Il vicino punta la sua videocamera sulle mie finestre": privacy violata

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della privacy e il corretto utilizzo della videosorveglianza nei rapporti di vicinato, strumento questo spesso mal utilizzato e lesivo pertanto di interessi legittimi.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Due villette a schiera confinanti di cui una dotata di videocamere puntate anche sulle finestre del vicino: tale circostanza comporta la sola violazione della privacy domestica o integra anche il reato di interferenze illecite nella vita privata?". 

Il caso di specie offre la possibilità di eseguire una chiara distinzione tra videosorveglianza con rilevo penale e videosorveglianza unicamente con rilievo civile. A tal proposito, il reato di illecite interferenze nella vita privata ex art. 615-bis c.p. si registra quando le telecamere inquadrano spazi altrui appositamente schermati dai proprietari in modo da escluderne la vista agli estranei.

Nel nostro caso i vicini non avevano schermato la visione delle finestre rendendo così le stanze a queste prospicienti assimilabili a "luoghi esposti al pubblico". Secondo giurisprudenza consolidata non sono punibili, «le videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacchè per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico» (Cass. n. 44156/2008).

Pertanto sebbene le videocamere del vicino avessero registrato stralci di vite altrui nessun reato ex art. 615-bis c.p. sarebbe stato integrato. Ma le videocamere puntate anche sugli spazi del vicino costituiscono sempre una lesione della privacy domestica degli interessati che integra perfettamente la fattispecie dell'illecito civile.

Nell'ambito della responsabilità aquiliana la questione centrale si snoda attorno all'ampiezza dell'angolo visuale delle videocamere private. La delibera del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 sancisce che, ove il singolo condomino installi un impianto di videosorveglianza a tutela della proprietà̀ esclusiva «l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini».

Nel caso di specie, l'angolo visuale delle videocamere comprendeva anche l'accesso a casa e le finestre di bagno e cucina del vicino. Pertanto in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: "Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l’uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un’intrusione fisica (Corte Cost. 149/2008), così da legittimarsi la richiesta risarcitoria in sede civile” (Trib. Catania, sent. n. 466/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                               

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