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Accetta il pagamento con carta di credito clonata: anche l'esercente è responsabile?

Accetta il pagamento con carta di credito clonata: anche l'esercente è responsabile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema riferibile alla clonazione delle carte di credito e nello specifico le responsabilità degli esercenti che accettano tale tipologia di pagamento.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "Sono responsabili gli esercenti che accettano il pagamento tramite una carta di credito ma clonata?".

Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda purtroppo oramai sempre più ricorrente, recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con protagonisti un gioielliere e la società America Express.

Il negoziante aveva accettato il pagamento d’acquisto di gioielli da parte di un apparente titolare di una carta di credito American Express successivamente risultata clonata, transazione commerciale poi annullata con la relativa somma stornata in capo al legittimo proprietario all’esito delle verificate contestazioni. 

La circostanza portava così il gioielliere a chiedere il corrispettivo importo dei gioielli acquistati direttamente alla società American Express. La Suprema Corte a tal proposito ribadiva il proprio orientamento in tema di responsabilità contrattuale nel rapporto tra l'emittente una carta di credito e l'esercente, stabilendo che questi, nell'accettare i pagamenti da parte del titolare della carta, è tenuto all'adempimento del contratto secondo il criterio di cui all'art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Restano invece inapplicabili le norme di cui all'art. 1189 c.c., relativa al pagamento al creditore apparente, e altresì 1992 c.c., che concerne l'adempimento in relazione alla presentazione di un titolo di credito, ai quale non è equiparabile la carta di credito (Cass., n. 16102/2006; Cass., n. 694/2010).

Alla luce di tali principi la Corte evidenziava che nell'accordo firmato dalla società del gioielliere con American Express era specificamente prevista la facoltà per quest'ultima di sospendere il pagamento di memorie di spesa non conformi ai termini e condizioni previsti nell'accordo stesso, nonché il diritto di riaddebitare l'intero ammontare di tali memorie di spesa, anche deducendoli dai successivi pagamenti dovuti all'esercente.

Erano definite specificamente come irregolari le memorie di spesa artificiosamente frazionate per non superare i limiti di spesa, nonché quelle per le quali non risulti effettivamente reso un servizio oggetto del pagamento ovvero quelle relative ad operazioni dubbie.

Il gioielliere difatti non ha mai prodotto copia di tale documento, prassi abitualmente posta in essere negli esercizi commerciali a fronte di acquisti di notevole importo e reiterati nell'arco di un lasso di tempo estremamente breve, nè risultano essere stati annotati gli estremi del documento di identificazione sullo scontrino (come espressamente previsto dall'accordo di adesione al sistema di pagamento anticipato tramite servizio P.O.S.) non potendosi seriamente dubitare che le operazioni commerciali di cui si discute fossero da considerarsi sospette in ragione del loro importo, delle modalità di esecuzione e delle loro vicinanza temporale con una reiterazione nell'arco di 15 ore di 5 operazioni di importo considerevole.

Circostanza che avrebbe dovuto indurre l'esercente ad adottare misure più adeguate ed incisive nel rispetto delle condizioni contrattuali tra le quali, infine, la verifica della conformità della firma apposta sulla carta con quella rilasciata sullo scontrino, cautele che gli avrebbe permesso di identificare la carta clonata.

Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "E’ responsabile l’esercente che accetta i pagamenti da parte dell’apparente titolare della carta in violazione dell’adempimento del contratto di cui all’art 1176 c.c. ossia in abuso della diligenza del buon padre di famiglia”( Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 19400/2023). Rimango come sempre in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

(Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay)

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