Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le multe e in particolare la circolazione in Italia di veicoli con targa straniera.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata: "È legittima la multa per aver circolato in Italia con un veicolo con targa straniera verso il proprietario che risiede da più di 60 giorni in Italia?".
A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda giudiziaria che ha riguardato una persona, residente da più di sessanta giorni in Italia, trovata alla guida di un ciclomotore immatricolato all'estero, condannata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 1.424 euro.
Ciò in applicazione dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del Codice della strada, introdotti dal d.l. n. 113/2018, come convertito. Sanzione verso la quale l'uomo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 77, co. 2, della Costituzione.
La disciplina censurata vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il divieto in parola è punito con una sanzione pecuniaria da 711 a 2.842 euro, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.
L'unica eccezione a tale obbligo di immatricolazione è prevista con riguardo ai veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non hanno stabilito in Italia una sede secondaria, nonché nell'ipotesi di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non hanno stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
Affinché tali presupposti rendano lecita la circolazione dei veicoli con targa estera, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Il giudice a quo si duole unicamente del fatto che la disciplina censurata sia stata introdotta, in sede di conversione, nel Capo II del Titolo II del d.l. n. 113/2018, contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa”, in aperto contrasto con il requisito della necessaria omogeneità tra il decreto-legge e la successiva legge di conversione, in violazione dell'art. 77, co. 2, Cost.
Le norme impugnate, infatti, sarebbero del tutto estranee al fenomeno mafioso o alla materia della sicurezza pubblica. L'obiettivo perseguito dall'inasprimento del trattamento sanzionatorio riservato a chi, residente in Italia da più di sessanta giorni, circoli in Italia con veicolo immatricolato all'estero sarebbe, in realtà, quello di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione dei veicoli.
Ovvero la condotta di chi, residente in Italia, utilizzi veicoli immatricolati all'estero e intestati (spesso fittiziamente) a terzi, al fine di evitare il pagamento dell'imposta di bollo e degli oneri fiscali connessi all'assicurazione per la responsabilità civile, di rendere più difficile la riscossione delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi e, più in generale, di sfuggire ai controlli del fisco, occultando indici della propria capacità contributiva, evidentemente difforme da quella dichiarata.
Per il giudice a quo, l'estraneità di tale obiettivo a quelli perseguiti dal d.l. n. 113/2018 interromperebbe il “nesso di interrelazione funzionale” tra decreto-legge e legge di conversione, in violazione dell'evocato parametro costituzionale.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è limitatamente emendabile, potendosi aprire solo a disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (cfr. Corte Cost., n. 6/2023, n. 245/2022 e n. 210/2021).
Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura “intruse” rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacché solo la palese “estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge” o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge” possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (Corte Cost., n. 181/2019, n. 154 del 2015 e n. 22/2012).
Alla luce della palese estraneità delle disposizioni censurate agli ambiti e alle finalità del d.l. n. 113 del 2018, si deve ritenere che le prime presentino il carattere di norme “intruse”, con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di «coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall'atto di decretazione» (sentenza n. 247 del 2019).
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: "Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito in considerazione della riscontrata violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost." (Corte Costituzionale, sentenza del 6 giugno 2023, n. 113), così da rendere illegittima la multa. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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