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A quali responsabilità va incontro la madre che limita il diritto di visita del padre al figlio?

A quali responsabilità va incontro la madre che limita il diritto di visita del padre al figlio?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv.  Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa al mancato ottemperamento da parte di un genitore, dei provvedimenti del Giudice circa l’affidamento congiunto del figlio minore.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Treia che chiede: "A quali responsabilità va incontro la madre che impedisce l’esercizio del diritto di visita del padre, nei confronti del figlio minore?". 

Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza che ha portato alla condanna di una madre, al pagamento di 5mila a titolo di risarcimento del danno causato al figlio minore per il fatto di aver ostacolato gli incontri di quest’ultimo con il padre.

Difatti, la Suprema Corte adita, nel valutare la circostanza che al padre del minore era stato concesso di vedere il figlio meno di quanto previsto, ha statuito quanto segue: “I comportamenti ostativi contestati alla madre, hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l’intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre ed il figlio, oltre al ruolo svolto dalla madre, ritenuto il comprovato atteggiamento ostruzionistico di quest’ultima ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre, in quanto responsabile della lesione del diritto del minore alla bigenitorialità”(Cass. Civ.; Sez. I;  ordinanza n.13400 del 17/05/2019).

Con il richiamo alla bigenitorialità quale diritto fondamentale, infatti, il legislatore ha inteso porre in primo piano l'interesse del minore a mantenere una pari frequentazione dei genitori, allo scopo di garantire la sua sana crescita psico-fisica, nonché la stabile e salda relazione emotivo-affettiva con entrambi, i quali hanno pertanto il dovere di collaborare per la sua cura, assistenza, educazione e istruzione.

Così come per l'individuazione delle concrete modalità di esercizio di tale diritto nella nuova situazione creatasi a seguito della disgregazione dell'unione coniugale, prevedendo, ex art. 709 ter c.p.c., la condanna al risarcimento del danno causato al figlio o all’altro genitore, nel caso in cui siano poste in essere gravi inadempienze o violazioni dei provvedimenti sull’affidamento dei figli minori, ovvero condotte pregiudizievoli per i minori stessi, arrivando fino alla revoca dell’affidamento condiviso, in favore, invece, di quello esclusivo.

A tal proposito, la stessa Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sulla condotta posta in essere da una madre in regime di separazione con affidamento congiunto del minore, la quale, anziché collaborare per mantenere un rapporto quanto più stabile possibile con il padre, nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore, aveva al contrario continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti dell’ex marito.

La donna è stata condannata al pagamento di un cospicuo risarcimento indirizzato questa volta al padre della figlia, "per aver causato l’alienazione genitoriale da cui era affetta quest’ultima, la quale era ormai arrivata al punto di rifiutare ogni contatto con il padre" (Cass. Civ.; Sez. I; sentenza n. 7452del 14.05.2012).

Pertanto, alla luce di quanto emerso ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Il genitore che intralcia il fondamentale e imprescindibile principio della bigenitorialità, impedendo al figlio di poter crescere serenamente avendo accanto costantemente ed in maniera significativa entrambe le figure genitoriali, giustifica l’intervento del Giudice, il quale ha la facoltà, in presenza di tali gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non solo di modificare i provvedimenti in vigore e/o di ammonire il genitore inottemperante, ma anche di adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali il risarcimento dei danni nei confronti del minore e nei confronti dell'altro genitore” (Tribunale di Cosenza; sez. II; sentenza n.2044; del 18/10/2017).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

               

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