Aggiornato alle: 14:28 Sabato, 9 Novembre 2024 cielo coperto (MC)
Varie Altri comuni

Il medico sportivo può essere condannato per la morte dell’atleta a seguito di infarto?

Il medico sportivo può essere condannato per la morte dell’atleta a seguito di infarto?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente le problematiche relative alla responsabilità medica e nello specifico in ambito sportivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "Il medico sportivo può essere responsabile della morte di un atleta per infarto?"

A tal proposito risulta utile portare una recente vicenda risolta poi in Cassazione che ha riguardato proprio un atleta al quale era stato rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante alcune anomalie riscontrate durante la visita specialistica cardiologica.

I giudici di merito hanno chiaramente evidenziato che già gli esiti degli Ecg avrebbero dovuto ingenerare nel medico il sospetto della sussistenza di una cardiopatia ischemica, per cui sarebbe stato necessario svolgere esami strumentali maggiormente specifici rispetto ad un semplice ecocardiogramma.

È stato correttamente sottolineato, pertanto, che, stante la presenza di elementi diagnostici indicativi con certezza di ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse, il medico avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare nel 2012 e nel 2013 il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica sulla base dei "Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico".

Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa e il decesso si è chiarito che, a fronte di un tracciato ECG patologico, il medico non avrebbe dovuto rilasciare il certificato di idoneità alla pratica agonistica bensì indirizzare il paziente ad una completa valutazione cardiologica, in modo da prevenire future aritmie.

L'omesso riconoscimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica lo avrebbe indotto a non proseguire gli allenamenti intensi, idonei a provocare "una discrepanza ossigenativa su una parte del muscolo scheletrico".

Si è conseguentemente attribuita la morte dell’atleta, avvenuta per arresto cardiaco improvviso nel corso di attività sportiva, alla scarsa ossigenazione di una parte del tessuto miocardico - circostanza ascrivibile all'ischemia del miocardio non diagnosticata - aggravata dal superamento di una certa soglia di sforzo fisico, che aveva innescato le aritmie ventricolari maligne.

L'impiego esigibile della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non già la superficiale diagnosi che aveva dato luogo al rilascio del certificato di idoneità sportiva, bensì l'effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero evitato, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, avveniva improvvisamente durante l’attività fisica espletata.

In altri termini, i giudici di merito hanno accertato che la morte improvvisa dell’atleta poteva e doveva essere scongiurata mediante un diligente e oculato comportamento professionale del medico, per cui, quello diverso da lui tenuto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell'imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell'evento mortale, avendo consentito l'automatica ammissione del soggetto all'attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica.

Di contro, è razionalmente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse svolto l'allenamento (Sez. 4, n. 38154 del 05/06/2009, R.C., Rv. 245781-2, secondo cui risponde di omicidio colposo il cardiologo, che attesti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patologia cardiologia - nella specie, "cardiomiopatia ipertrofica" - non diagnosticata dal sanitario per l'omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello che, ancorché non richiesti dai protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico desumibili dagli esami di primo livello; Sez. 4, n. 18981 del 09/03/2009, Giusti, Rv. 243993).

Pertanto, in risposta al nostro lettore si può affermare che: "E’ responsabile di omicidio colposo il medico sportivo che rilascia un certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante le riscontrate anomalie cardiache nell’atleta deceduto a seguito di infarto durante un allenamento" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 20943/2023). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

                       

Commenti

Copyright © 2020 Picchio News s.r.l.s | P.IVA 01914260433
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 4235/2019 R.G.N.C. - n. 642/2020 Reg. Pubbl. - n. 91 Cron.
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Registration
Comuni