Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra la coppia e nello specifico la liceità o meno di condotte a tutela della privacy. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Controllare il cellulare del proprio coniuge comporta un reato?".
La Costituzione tutela le libertà individuali quali diritti fondamentali e inviolabili di ogni essere umano. In particolare l'articolo 15 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza prevedendo che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili».
Per corrispondenza deve intendersi non solo la posta epistolare ma tutte le attuali forme di comunicazione come ad esempio sms, email, Whatsapp, Facebook. Nessun rapporto tra persone, nemmeno il rapporto matrimoniale tra i coniugi, quindi, può limitare tale diritto.
Già nel 1974 la Suprema Corte aveva stabilito che gli artt. 143, 144 e 145 c.c., seppure in un contesto ordinamentale in cui la donna non aveva parità di diritti nel rapporto coniugale, non riconoscevano al marito, nè espressamente né implicitamente, un jus corrigendi sulla moglie, né il diritto di controllarne fraudolentemente le telefonate o la corrispondenza, neppure se l'attività fraudolenta fosse stata ispirata dal desiderio di accertare la sospetta infedeltà della moglie, di tentare di ricondurre la donna sulla via dell'onestà e di non far affidare nel giudizio di separazione l'educazione del figlio a madre non degna (Cass. pen., 24 maggio 1974 n. 8198).
Tale principio è stato poi confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 6727/1994 che ha stabilito che i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità.
Ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza.
Pertanto, quando ci si impadronisce del cellulare del coniuge con l'intento di spiarne il contenuto, bisogna essere consapevoli che tale semplice gesto può avere delle conseguenze più o meno gravi. A tal proposito, bisogna scindere ciò che è illecito in sede penale e ciò che è lecito, a seconda del fine, in sede civile.
Analizzando il profilo penalistico della questione, e in risposta, pertanto, alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che per la giurisprudenza di legittimità e di merito leggere le email, i messaggi su Facebook e su Whatsapp, gli sms e tutto ciò che può essere contenuto in programmi tecnologici di messaggistica, senza avere ottenuto il preventivo consenso del coniuge, costituisce reato.
Per meglio specificare le varie condotte, se ne riportano alcuni esempi. Per ciò che concerne l'email, la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul punto affermando che integra il reato di cui all'art. 615-ter c.p., "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 13057).
Alla luce di tale principio, è agevole rilevare che anche leggere la chat altrui violando la password o prenderne visione quando il titolare dell'account sia momentaneamente assente, configura il suddetto reato.
La Corte di appello di Taranto con la Sentenza n. 24/2016 ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 616, comma 1 c.p., "Violazione della corrispondenza altrui", quando uno dei coniugi apre la posta elettronica dell'altro attraverso una password di accesso, il cui possesso non è stato frutto di una rivelazione di tale password, ma il risultato di una operazione di memorizzazione eseguita dal computer all'atto dell'utilizzo da parte di chi ne ha diritto ed avvenuta all'insaputa dello stesso.
E ancora, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il reato di rapina ex art. 628 c.p. nel caso di un soggetto, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo.
La Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto quale elemento soggettivo del reato, in quanto il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Alla luce di ciò, ha statuito il seguente principio di diritto «nel diritto di rapina sussiste l'ingiustizia del profitto quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un'utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da un altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane» (Cass. pen., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 11467; Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2016, n. 24297).
Infine, qualora, invece, si proceda a installare apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche, si configurerà il reato previsto dall'art. 617-bis c.p., con una pena prevista da 1 a 4 anni di reclusione. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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