È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al matrimonio e alla possibilità del riconoscimento della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato italiano. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?"
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, affermando espressamente quanto segue: "Se il matrimonio non è nato con i giusti presupposti e se la convivenza coniugale, durata quasi quattro anni, è stata caratterizzata da grosse difficoltà nel rapporto di coppia, caratterizzato da contrasti e incomprensioni, è comunque impossibile riconoscere il pronunciamento con cui i giudici ecclesiastici hanno accolto l'istanza dell'uomo e annullato le nozze".
A tal proposito, infatti, i Giudici d'appello, avevano negano «la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario» fra lui e la moglie, nullità derivante, secondo i giudici ecclesiastici, dal «non essere il matrimonio nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze di lui, che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali».
Per i giudici d'appello è decisivo un dettaglio: «la convivenza fra i coniugi è durata dal matrimonio nel 1994 sino ad oltre la nascita del figlio, potendosi ritenere i loro rapporti interrotti solo dal 1998», quindi «oltre il triennio dalla celebrazione del vincolo». Logico, di conseguenza, secondo i giudici, non riconoscere la nullità matrimoniale sancita dai giudici ecclesiastici.
A porre fine a ogni discussione provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le obiezioni sollevate dall'uomo e sancendo in via definitiva che non può essere riconosciuta in Italia la nullità, sancita dai giudici ecclesiastici, del matrimonio.
Fondamentale il richiamo al principio secondo cui «la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio».
La Cassazione osserva che «sulla base degli atti del processo canonico e delle deposizioni ivi raccolte» si è accertato che «il matrimonio è stato dichiarato nullo solo perché non nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze dell'uomo che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali» mentre «la convivenza dei coniugi è cessata solo nel 1998», è durata, dunque, più di tre anni ed è stata anche impreziosita dalla nascita di un figlio.
Privo di valore, quindi, il riferimento fatto dal ricorrente alle difficoltà emerse nel rapporto di coppia già prima dei tre anni di convivenza. Su questo fronte, difatti, i magistrati chiariscono che «la convivenza come coniugi non presuppone certo un rapporto matrimoniale sempre e comunque privo di screzi e contrasti, in quanto la convivenza tra coniugi non è necessariamente collegata ad un matrimonio fondato sempre su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato», salvo che i coniugi si trovino in «una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale».
Ecco perché «l'esistenza di contrasti ed incomprensioni» nel rapporto tra i coniugi è, concludono i giudici, «irrilevante» (Cass. Sez. Unite n. 16379/2014).
Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "La convivenza come coniugi ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario integra una situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità dal tribunale ecclesiale per vizio generico di matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 28308/2023).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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