Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le istruzioni operative necessarie per poter beneficiare degli ammortizzatori sociali COVID-19.
Ecco di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana:
"Il d.l. agosto (d.l. n. 104/2020) ha introdotto significative modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali COVID-19. L'INPS, pertanto, fornisce le prime indicazioni operative a riguardo, e precisamente:
- le aziende che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Tale durata massima può essere incrementata di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo;
- la domanda per le prime 9 settimane deve essere presentata con la causale “Covid-19 nazionale” già esistente, mentre le seconde 9 devono essere richieste tramite la nuova causale “COVID-19 con fatturato” entro il 31 dicembre 2020;
- i datori di lavoro che accedono alle prime 9 settimane non sono tenuti a versare il contributo addizionale, mentre quelli che beneficiano delle seconde 9 devono versare un contributo addizionale riparametrato sulla base dell'andamento del fatturato;
- anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva possono accedere al trattamento di CIG ordinaria, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020; i datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane, volessero beneficiare anche delle seconde 9, devono effettuare una comunicazione al ministero del Lavoro;
- possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà: anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 18 settimane (9 + 9);
- è confermata la disciplina per l'inoltro della domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) all'INPS, che dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica;
- per il settore agricolo, le domande di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino 31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale “CISOA DL RILANCIO”. Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate;
- il termine del 30 settembre (stabilito in fase di prima applicazione del D.l. agosto quale data ultima per la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali) viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate entro il 31 ottobre saranno definite successivamente alla conversione in Legge del D.l. agosto.
Nel rimanere in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, Vi do appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la recente riforma costituzionale votata dai cittadini in tema di taglio dei parlamentari, con i possibili riflessi che la stessa potrà avere.
Ecco di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana:
"Il referendum costituzionale che si è appena tenuto si inserisce nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall’art. 138 Cost.. Il testo della legge recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, infatti, è stato approvato, in seconda lettura, nelle sedute dell’11 luglio 2019 (Senato) e dell’8 ottobre 2019 (Camera) a maggioranza assoluta; non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, un quinto dei senatori ha potuto richiedere il referendum confermativo. Si è trattato del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana.
Agli elettori è stato chiesto di approvare, o meno, la proposta di revisione costituzionale comportante:
- la riduzione del numero dei deputati della Camera da 630 a 400, con contestuale riduzione degli eletti nella circoscrizione Estero da 12 a 8 (art. 56 Cost.);
- la riduzione del numero dei senatori da 315 a 200, con contestuale riduzione degli eletti nella circoscrizione Estero da 6 a 3 e riduzione del numero minimo di senatori per ogni Regione da 7 a 3, lasciando fermi i 2 senatori per il Molise e 1 senatore per la Valle d’Aosta (art. 57 Cost.)
- la riduzione a 5 del numero complessivo dei senatori a vita in carica nominati dal Presidente della Repubblica (art. 59).
Con la netta vittoria del sì, la riforma costituzionale è, oramai, diventata legge. Tuttavia, al fine di salvaguardare la legislatura in corso, la riduzione del numero dei parlamentari scatterà a partire dal primo scioglimento o dalla prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale.
Nel frattempo, l’attuale Parlamento sarà chiamato ad adottare una serie di misure volte a rendere la nuova composizione degli organi elettivi coerente con le norme costituzionali, la legislazione elettorale ed i regolamenti parlamentari, evitando le incongruenze e le distorsioni già segnalate anche dai sostenitori del no.
A tal proposito, il sistema elettorale è destinato a diventare lo snodo principale delle riforme istituzionali e, verosimilmente, terreno di scontro politico.
A detta delle principali forze parlamentari e della maggioranza dei commentatori, il taglio dei parlamentari mal si concilia con una disciplina elettorale, quale quella del "Rosatellum", che prevede l’attribuzione di circa il 37% dei seggi tramite un meccanismo maggioritario in collegi uninominali e dei restanti seggi mediante un sistema proporzionale con liste bloccate e sbarramento al 3%.
In particolare, è stato segnalato che il considerevole aumento della dimensione dei collegi uninomiali derivante dalla riduzione del numero dei parlamentari avrebbe pesanti effetti negativi per la rappresentanza, attenuando considerevolmente la relazione dell’eletto con il territorio.
A fronte di tale situazione, il dibattito politico, al momento, si è orientato verso un ritorno al sistema proporzionale, puro o con soglie di sbarramento più o meno alte. Ad oggi, è stato adottato in commissione Affari costituzionali un testo base, volto ad introdurre un sistema interamente proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, anche se non è escluso che tale soglia possa essere abbassata nei prossimi mesi al 3 o 4%, come richiesto dalle forze minori dell'attuale compagine governativa.
In ogni caso, si tratta di una materia sulla quale le valutazioni politiche saranno destinate ad incidere in misura preponderante rispetto a quelle prettamente tecniche. Indipendentemente dal dibattito sui collegi uninominali e sulle soglie di sbarramento, è stata segnalata la necessità di ovviare, per il Senato, alla riduzione della rappresentanza nelle Regioni medie e piccole, che, in alcuni casi, rischiano, sulla base dell’attuale disciplina elettorale, di essere rappresentate solo dalle prime due forze politiche.
Inoltre, a fronte dei segnalati effetti distorsivi sulla composizione e sulla rappresentanza del Senato, è stato proposto, innanzitutto, di uniformare i requisiti dell’elettorato attivo (art. 56 Cost.), abbassando da 25 a 18 anni l’età minima per il voto, così da ridurre – almeno in linea teorica – il rischio che dalle urne possano uscire due maggioranze diverse per i due rami del Parlamento.
Questo correttivo, peraltro, è stato già approvato, in prima lettura, da Camera e Senato, ma soprattutto è stato proposto (cfr. disegno di legge c.d. Fornaro) di eliminare l’elezione del Senato “su base regionale” (art. 57 Cost.), così da permettere la costituzione di circoscrizioni pluriregionali ed evitare (o, quantomeno, ridurre) i segnalati effetti distorsivi sulla rappresentanza. Da ultimo, non si può escludere che il Parlamento decida di rivedere il bicameralismo perfetto, differenziando compiti e prerogative delle due Camere, con l’obiettivo di salvaguardare e, auspicabilmente, migliorare la funzionalità del Parlamento “a ranghi ridotti”.
Infine, il taglio dei parlamentari dovrà sicuramente essere accompagnato da una riforma dei regolamenti parlamentari, attualmente tarati sulla precedente composizione delle Camere; in particolare, al fine di evitare situazioni di stallo e garantire la regolarità dei lavori, occorrerà intervenire sulla composizione delle commissioni, delle giunte, delle presidenze, dei gruppi parlamentari e sui quorum delle votazioni.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le novità al Codice della Strada adottate tramite la Legge del 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 n. 76, il decreto “semplificazioni”.
Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana:
Nel decreto “semplificazioni”, è stata nascosta una miniriforma al codice della strada disseminata, in maniera disorganica, tra le “semplificazioni procedimentali” di cui al Capo I del Titolo II, le disposizioni in materia di “cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione” di cui al Capo I del Titolo III, le “semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici” e le “semplificazioni in materia di green economy” di cui ai Capi I e III del Titolo IV.
Con specifico riferimento alle modifiche al Codice della Strada, il primo impatto riguarda l’esenzione dal divieto di guida con targa estera; come noto, il decreto sicurezza, con l’obiettivo di combattere il fenomeno della “esterovestizione” dei veicoli, aveva inserito all’art. 93, comma 1-bis, il divieto di circolare sul territorio italiano con un veicolo immatricolato in uno Stato estero nei confronti di chi risieda in Italia da oltre 60 giorni.
Unica deroga è concessa, dal comma 1-ter, al soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, conducente di un veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, che non abbia stabilito una sede secondaria o effettiva in Italia.
Per mitigare la portata di tale rigore viene oggi introdotto il nuovo comma 1-quinquies che, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi recati dalla precedente normativa, esclude dal divieto cinque categorie di soggetti: i residenti nel comune di Campione d'Italia; il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. a) e b) L. 470/1988; i lavoratori frontalieri, o quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo (si tratta di Austria, Francia, San Marino, Slovenia, Svizzera, Vaticano), i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.
Altra novità riguarda al nuova classificazione di “strada urbana ciclabile” (lett. e-bis) del comma 3 dell’art. 2, definita come strada interna a un centro abitato, a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità fino a 30 km/h, con priorità per i velocipedi che godono anche di precedenza nei confronti degli altri veicoli (nuovo comma 4-bis dell’art. 145).
Ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’art. 148, lungo tali strade, per effettuare il sorpasso di un velocipede si devono osservare particolari cautele per assicurare la distanza laterale di sicurezza; a tal fine, prima di effettuare il sorpasso, il conducente deve valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in sicurezza, regolando la velocità che deve essere ridottissima qualora lo richiedano le circostanze, la cui violazione comporta la sanzione pecuniaria da 167 a 666 euro.
Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 182, prevede che in caso di circolazione sulle strade urbane ciclabili, ai ciclisti non si applica l’obbligo di procedere su un’unica fila; infine, su tali strade i Comuni possono stabilire la modalità di circolazione dei velocipedi anche a “doppio senso ciclabile”, cioè in senso opposto al senso unico di marcia (art. 7 c. 1 lett. i-bis).
Numerose poi le modifiche alle definizioni stradali recate dall’art. 3.
Viene sostituito integralmente il n. 12-bis) che novella la definizione di “corsia ciclabile”, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente delimitata e contraddistinta, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi. Tale corsia può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, anche quando siano presenti fermate del trasporto pubblico. Infine, la corsia si intende valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale.
Viene, inoltre, aggiunto il nuovo n. 12-ter), recante la definizione di “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, quale parte longitudinale posta a sinistra di una carreggiata urbana a senso unico, appositamente delimitata e contraddistinta, valicabile e a uso promiscuo, idonea a consentire la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia.
Viene, infine, inserito il nuovo n. 58-bis), che introduce la nuova definizione di “zona scolastica” come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali. Ai sensi del nuovo comma 11-bis dell’art. 7, in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco.
La violazione delle prescrizioni comporta il pagamento di una somma da 168 a 679 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
Ulteriore novità viene introdotta dal nuovo art. 12-bis, secondo il quale il Sindaco può conferire funzioni di polizia stradale in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni:
- in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o delle società esercenti la gestione della sosta o dei parcheggi;
- in materia di sosta e circolazione, fermata e sosta sulle corsie riservate, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico;
- in materia di sosta o di fermata, a dipendenti comunali o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade.
A tale personale, che durante l’espletamento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è conferito il potere di contestazione, redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché di rimozione dei veicoli; la prosecuzione dell’attività sanzionatoria resta di competenza della Polizia Municipale.
Infine, con la modifica recata al comma 1 dell’art. 4 d.l. n. 121/02, convertito con modifiche nella l. n. 121/2002, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità - con esenzione dalla contestazione immediata ai sensi dell’art. 201, comma 1-bisi, lett. f) - potranno essere utilizzati o installati non soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, ma su tutte le strade individuate con decreto del Prefetto tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.