Reddito di Cittadinanza, a cosa va incontro chi lo percepisce e lavora in nero?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. Ecco la risposta dell legale Pantana alla domanda posta da un lettore di Mogliano che chiede: “A cosa va incontro chi percepisce il Reddito di Cittadinanza e lavora in nero?”
Il decreto legge n. 4/2019 che ha istituito il Reddito di Cittadinanza, illustra puntualmente tutti i requisiti per beneficiarne, alla cui base ovviamente è richiesta la veridicità delle attestazioni e dichiarazioni da parte dei futuri fruitori, in particolare riguardo alla cittadinanza, residenza e soggiorno, reddito e patrimonio. Proprio allo scopo di dissuadere chiunque dal rendere false attestazioni o dall'omettere indispensabili informazioni, l'art. 7 del D.L. prescrive specifiche sanzioni anche di natura penale e istituisce nuove fattispecie incriminatrici dal trattamento sanzionatorio particolarmente severo.
Difatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Si rischia, invece, la reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
L'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, viene disposta dall'Inps nei confronti di colui che venga condannato in via definitiva per le condotte appena riportate, nonché per il delitto previsto dall'art. 640 c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), oppure "patteggi" per gli stessi reati; in tal caso il beneficio non potrà essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.
La revoca immediata, sempre con efficacia retroattiva, viene altresì disposta dalla stessa amministrazione erogante qualora quest'ultima accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
A seguito della revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. In tutta una serie di ipotesi, invece, è prevista la decadenza dal Reddito di Cittadinanza: a titolo esemplificativo, questa scatta quando uno dei componenti il nucleo familiare, che è tenuto a farlo, non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure non sottoscriva il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta qualora il nucleo familiare abbia percepito tale beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di una dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio.
L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero delle somme indebitamente percepite sono effettuati dall'INPS; i Comuni, invece, saranno responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza.
Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: “Viola l'art. 7, comma 2 della legge n. 26/2019 con conferma alla condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 1 chi percepisce il reddito di cittadinanza e lavora in nero anche se la retribuzione per tale attività è avvenuta tramite regalie occasionali non comunicate all'Inps” (Cass. Pen., sentenza n. 25306/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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