Mutuo e tassi usurari: i costi assicurativi rientrano nella determinazione dell’usura?
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’importante tema della modalità di accertamento del superamento (o no) del tasso soglia rilevante per la disciplina sull'usura.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad una lettrice di Tolentino che chiede: "In caso di concessione del mutuo solo a seguito di sottoscrizione di una assicurazione da parte della banca tali spese rientrano nella determinazione dell’usura?".
Il caso di specie ci porta ad affrontare una tematica molto delicata chiarita anche ultimamente dalla Corte di Cassazione proprio riguardo ad un caso in cui era stato concesso un finanziamento a seguito di sottoscrizione di polizza assicurativa. Ritengono i Giudici di legittimità che l'art. 644 c.p., ossia il reato di usura, abbia "centralità sistemica" e che ad esso debbano uniformarsi tutte le diverse altre disposizioni in punto di definizione della fattispecie usuraria.
Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono quindi essere conteggiate tutte le spese sostenute dal debitore per ottenere il credito salvo imposte e tasse, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Collegamento che ben può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Conclude quindi la Corte di Cassazione statuendo che i costi della polizza assicurativa hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, essendo al riguardo irrilevante che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero tali costi tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario.
Più recentemente anche Cass. civ. n. 20247/2023 e Cass. civ. n. 17839/2023, le quali sentenze convergono nel ribadire che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., in quanto collegate alla concessione del credito” (Cass. Civ., Sez. II., Ordinanza 24.10.2023 n.29501).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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