Rest@rk di Treia, il sindaco Capponi: "L'Amministrazione ha agito nel rispetto delle leggi"
Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa di replica del sindaco di Treia Franco Capponi:
Mozzoni e Cammertoni chiedono chiarezza all’amministrazione… ma sono loro ad avere tanta confusione in testa!!
L’amministrazione ha agito nel rispetto delle leggi e cercato di mantenere in vita una iniziativa nata nel centro storico e portata avanti da giovani esterni e del luogo, collocata prima del sisma in locali concesssi in affitto dal Comune e poi dichiarati inagibili a seguito del sisma.
La nuova collocazione presso alcuni locali concessi in uso all’Hotel Grimaldi e sottoutilizzati, è in linea con il buon senso che abbiamo utilizzato con tutti coloro che sono stati colpiti dal sisma in questa città. La cattiveria usata dai Consiglieri di minoranza tradisce intenti diversi da quelli della difesa della trasparenza nella gestione della “cosa pubblica” come sostenere i giovani, le nuove start-up ed il rilancio del Centro Storico, ma speculazioni di basso profilo che mal si addicono ai tempi che viviamo.
Nel merito la nostra risposta articolata:
“In riferimento all’interrogazione avanzata a codesta Amministrazione dai consiglieri comunali Mozzoni Andrea e Gagliardini Gianluca per il gruppo “Meritiamo Treia”, e dai consiglieri Cammertoni Daniela e Sassaroli Francesco per il gruppo “Il futuro nel cuore”, in data 14/03/2017 con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 005005 si fornisce, seppur in ritardo a causa delle notevoli incombenze connesse con la gestione dell’emergenza sismica, la seguente risposta scritta.
È opportuno innanzitutto fornire una corretta e puntuale ricostruzione degli accadimenti oggetto di interrogazione.
Premesso infatti che con determinazione n. 87/508 del Settore Contabilità e Finanze datata 18/08/2016, a seguito di procedura di gara finalizzata ad attrarre nell’ambito del Comune di Treia la creazione di nuove società nei settori della progettazione e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione per le società Start-Up di tipo innovativo, è stato concesso in locazione porzione di immobile di proprietà comunale denominato “ex IPSIA – ex Convento San Francesco” all’Arch. Sancricca Marco Maria in qualità di rappresentante delle costituenda società Start-Up denominata Rest@rk;
Tenuto conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dalla data del 24 agosto 2016 e successivamente in data 26 e 30 ottobre, con magnitudo rilevate tra il 6.0 ed il 6.5, causando anche a Treia notevoli danni agli edifici ed alle strutture sia pubbliche che private, tanto che lo stesso Comune è stato ricompreso nel novero di quelli che presentano il maggior indice di danneggiamento, c.d. “cratere”;
Dato atto che con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 290/418 in data 10.11.2016 a seguito di sopralluogo tecnico AeDES eseguito da parte del Nucleo Nazionale della Protezione Civile, veniva dichiarata l’inagibilità dei piani primo e secondo dell’immobile denominato “ex IPSIA – ex Convento San Francesco”, e che la stessa comportava l’obbligo di sgombero immediato dei locali utilizzati dall’Arch. Sancricca;
Visto che in data 21.12.2016 con nota prot. N. 23.982 la società Vagamondo Viaggi s.a.s. di Polverigiani Paolo, in qualità di gestore del complesso turistico alberghiero denominato Hotel Grimaldi, chiedeva a questa Amministrazione l’autorizzazione a sottoscrivere un contratto temporaneo con l’Arch. Sancricca, per permettere a quest’ultimo la prosecuzione dell’attività appena avviata dalla propria Società Start-Up innovativa;
Premesso che al fine di consentire l’immediata ripresa delle attività ubicate in edifici distrutti o comunque dichiarati inagibili a seguito del sisma, il Commissario Straordinario per la ricostruzione, con propria Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ha previsto che le aziende operanti in edifici inagibili possano temporaneamente delocalizzare le proprie attività in altro edificio agibile sito nello stesso comune;
Visto che il contratto rep. N. 2.599 sottoscritto in data 07/11/2015, all’art. 12, dispone il divieto da parte dell’aggiudicatario, di disporre unilateralmente ed a proprio piacimento la sublocazione a terzi soggetti dei locali dell’Hotel Grimaldi;
Visto infine che questa Amministrazione con Deliberazione n. 235/2016 espressamente autorizzava la sub locazione della Sala Convegni del Complesso Turistico Alberghiero denominato Hotel Grimaldi, limitatamente alla richiesta avanzata dal Sig. Sancricca Marco Maria, in qualità di rappresentante della costituenda società Start-Up ReSt@rk, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali ex-Ipsia danneggiati dal sisma.
Tenuto conto di quanto sopra, in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata dai consiglieri di minoranza si ritiene opportuno precisare quanto segue:
- L’autorizzazione alla sub locazione concessa con la D.G.C. n. 235 del 21.12.2016 appare perfettamente compatibile con l’aggiudicazione da parte della Soc. Vagamondo Viaggi s.a.s. della gestione del complesso turistico Hotel Grimaldi, in quanto il contratto rep. N. 2.599 sottoscritto in data 07/11/2015, all’art. 12, prevede il divieto da parte dell’aggiudicatario di disporre unilateralmente ed a proprio piacimento della sublocazione a terzi soggetti dei locali dell’Hotel Grimaldi. È pertanto corretto che la Società abbia richiesto al Comune formale autorizzazione prima di procedere alla stipula di un contratto di locazione con un terzo soggetto. Eventuali dubbi sulla legittimità dell’operazione sarebbero sorti evidentemente qualora la stessa avesse provveduto in tal senso senza preventivamente aver richiesto apposita autorizzazione all’Ente.
È doveroso precisare infatti che il divieto di sub-locazione era stato a suo tempo inserito dall’Amministrazione nel bando di gara al fine di evitare che soggetti terzi, completamente estranei all’aggiudicatario potessero nel tempo subentrare nella gestione dei servizi alberghieri e dei locali di proprietà dell’Ente. La ratio di tale divieto pertanto non ha assolutamente alcuna matrice di carattere economico, ma si tratta di una norma di garanzia introdotta a tutela dell’Ente.
Sul punto va rimarcato infine come il Comune di Treia, abbia autorizzato la soc. Vagamondo alla locazione dei locali all’Arc. Sancricca, in quanto tale operazione appare perfettamente rispondente all’esigenza di favorire la ricollocazione all’interno del territorio Comunale, e del centro storico in particolare, delle aziende colpite dal sisma, evitando che realtà economiche cessino di esistere, o portino la loro attività in altri luoghi.
- Come detto in precedenza la possibilità di delocalizzare le attività economiche che hanno visto i locali in cui esercitavano la propria attività resi inagibili dal terremoto, in altri locali siti all’interno dello stesso comune, o comune limitrofo, viene espressamente prevista dall’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione, e dalla successiva Ordinanza n. 12 emanata dal medesimo soggetto, che al fine di meglio precisare l’ambito di applicazione di tali disposizioni, all’art. 7 comma 5 ha espressamente previsto che “Ai fini della presente ordinanza, si considera “attività produttiva di imprese industriale, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche” anche lo svolgimento di attività di tipo libero-professionale in qualsiasi forma organizzato”.
L’attività svolta dal Sancricca risulta pertanto pacificamente ricompresa nel campo di applicazione della normativa in materia di “delocalizzazione delle attività economiche interessate dal sisma”, e la procedura da essa seguita non solo è ammessa, ma è proprio quella che operativamente viene suggerita per il mezzo di tale normativa speciale, al fine di evitare la chiusura definitiva delle attività imprenditoriali e libero professionali, con conseguente impoverimento del tessuto economico dei territori colpiti dal sisma.
Con specifico riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 30/11/2016 (e non 30.10.2016 come erroneamente indicato dagli interroganti), si fa presente invece che lo stesso è stato richiamato nella Delibera G. C. n. 235 del 21.12.2016, in quanto trattasi di atto con la quale la Regione Marche ha inteso “deregolamentare” limitatamente al perdurare del periodo di emergenza dettata dal sisma, l’esercizio di attività economiche anche in locali non a destinazione commerciale, purché sia garantito il rispetto delle vigenti disposizioni sulla sicurezza. Tale disposizione seppur non strettamente applicabile al tipo di attività svolta dall’Arch. Sancricca e dai suoi soci, è stata richiamata nel suddetto atto, per analogia. In virtù di tale decreto infatti per il periodo emergenziale viene consentito di esercitare attività d’impresa in locali non predisposti a tale scopo e non rispondenti ai requisiti urbanistici previsti dalla legge ordinaria. Se pertanto la Regione ha ritenuto opportuno consentire una delega talmente ampia, appare pacifico, lo svolgimento di un’attività a carattere tecnico intellettuale, all’interno di un locale predisposto a fini convegnistici, perfettamente compatibile dal punto di vista strutturale ed in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla norma.
L’eventuale cambio di destinazione senza opere è infatti compatibile con le norme igienico-sanitarie che sono state rispettate al momento del rilascio dell’agibilità dei locali oggetto di sublocazione.
- Dal punto di vista della rilevanza economica va rilevato come il bando per la gestione del complesso alberghiero, prevede la possibilità che il locale denominato “Sala Congressi”, così come quello denominato “Sala Banchetti” possano essere sfruttati economicamente dal gestore in quanto è prevista la possibilità di concedere liberamente tali spazi a terzi per singoli eventi o per periodi di tempo limitati, dietro compenso economico stabilito dal gestore.
Fatte queste precisazioni, appare evidente come il canone di locazione percepito dalla Società Vagamondo Viaggi sas non determini in alcun modo un indebito arricchimento a favore della stessa, in quanto la società avrebbe ben potuto ricavare dalla concessione della sala per convegni ed altri eventi un introito potenzialmente superiore a quanto ricavato dalla locazione all’Arch. Sancricca.
L’importo di tale canone appare totalmente irrilevante per il Comune, in quanto lo stesso viene percepito dalla società che gestisce il complesso alberghiero e non è in alcun modo correlato con il grado di maggiore o minore redditività ricavabile dallo sfruttamento del locale denominato “Sala Riunioni”, così come del locale “Sala Banchetti”.
- Relativamente all’ultimo punto, con il quale si richiede se l’eventuale beneficio di un contributo una tantum pari ad € 5.000,00 sia compatibile con la riapertura dello studio tecnico dell’Arch. Sancricca in un altro locale, è evidente che il quesito denota profonda confusione negli interroganti circa le norme emanate negli ultimi mesi dalle Istituzioni competenti, per regolamentare la gestione dell’emergenza sisma.
Come detto in precedenza infatti la possibilità di delocalizzare le attività economiche viene espressamente prevista dalle Ordinanza n. 9 del Commissario Straordinario (così come integrata dalla n. 12), proprio per consentire la riapertura delle imprese e la prosecuzione delle proprie attività, evitando lo spopolamento “economico ed imprenditoriale” delle zone colpite dal sisma e garantendo la possibilità a queste imprese di poter continuare, seppur tra innumerevoli disagi, il loro operato.
L’indennità pari ad € 5.000,00, è stata invece introdotta dall’art. 45 comma 1 e comma 4 del DL n. 189/2016 convertito, con modificazioni nella legge 229/2016, come misura di sostegno economico, a favore di tutti quei lavoratori dipendenti (art. 45 c. 1) e autonomi (art. 45 c. 4), che a causa del sisma hanno dovuto interrompere per un periodo di tempo la loro attività.
Si tratta evidentemente di due misure completamente diverse, di cui la prima volta a garantire la prosecuzione delle attività economiche all’interno dei territori colpiti dal sisma, mentre la seconda è volta più semplicemente a sostenere nel brevissimo periodo, essendo concepita infatti come una indennità “una tantum” a sostegno del reddito di quei lavoratori, sia dipendenti, che autonomi, che non avendo potuto esercitare la loro professione, hanno visto interrotta momentaneamente la loro unica fonte di sostentamento economico. Si tratta insomma di due misure non necessariamente alternative poichè un soggetto economico può pacificamente richiederle entrambe, qualora ne abbia i requisiti previsti dalle rispettive disposizioni normative.
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