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Mutui prima casa inagibile sospesi fino a fine 2020 e norma "salva casette" temporanee: le novità nel Dl Fisco - IL TESTO

Mutui prima casa inagibile sospesi fino a fine 2020 e norma "salva casette" temporanee: le novità nel Dl Fisco - IL TESTO

Saranno sospese fino al 31 dicembre 2020 le rate dei mutui sulle prime case e sulle attività produttive, inagibili o distrutte, inserite nelle zone rosse istituite nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma di agosto 2016. E' quanto prevede un emendamento del governo al decreto fiscale, che riordina la legislazione post-sisma ed introduce nuove disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti, compresi quelli de L'Aquila del 2009 e quelli dell'Umbria e delle Marche del 1997.

E arriva anche la norma per risolvere il caso di Nonna Peppina, la terremotata 95enne di San Martino di Fiastra (Macerata), diventata simbolo degli sfollati.
    L'emendamento del governo al dl fiscale sul sisma, che in ben 21 pagine riordina la legislazione in materia, consente ora l'attività edilizia libera agli immobili costruiti nelle zone colpite dal terremoto privi di titolo abilitativo, senza però imporre l'obbligo di rimozione entro 90 giorni. La rimozione dovrà avvenire solo "una volta ultimati i lavori di ricostruzione" o "all'assegnazione di una soluzione abitativa di emergenza". Il testo recita 

"Articolo 8-bis - Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative"

Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché nel nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il richiedente sia proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2) il richiedente sia altresì proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati dagli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile:

5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto legge per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile.


Infine, le schede Aedes possono essere presentate entro il 31 gennaio 2018: "I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n.189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 gennaio 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge  15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammisibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto legge"

 

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