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Rapporto amoroso “turbolento”: quando è esclusa la responsabilità penale?

Rapporto amoroso “turbolento”: quando è esclusa la responsabilità penale?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti amorosi a volte troppo turbolenti. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede:“In un rapporto tra fidanzati reciprocamente turbolento posso sussistere delle responsabilità penali?"

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione purtroppo sempre più attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, riguardo ad una vicenda connotata da rapporti conflittuali tra l'uomo e la donna e frutto della interruzione non proprio definitiva del loro rapporto sentimentale.

In particolare, i giudici sottolineano che «dopo una apparente rottura della relazione, i due hanno continuato ad avere frequentazioni, anche intime» e aggiungono che «i comportamenti offensivi, di varia intensità, contestati all'uomo sono frutto di forme reattive per gli speculari atteggiamenti ingiuriosi e latamente aggressivi della donna. Per completare il quadro, poi, i giudici rilevano che «i due avevano frequenti litigi che sfociavano in pesanti offese reciproche con conseguenti periodi di allontanamento, che erano posi seguiti da riconciliazioni».

In sostanza,«tra l'uomo e la donna  vi erano rapporti sentimentali burrascosi, segnati da reciproche aggressioni e offese, maturate da sentimenti di gelosia nutriti da entrambi», e, quindi, logicamente si può concludere che «le molestie mediante offese verbali furono poste in essere reciprocamente», e perciò «è impossibile individuare in uno dei due protagonisti di questa turbolenta relazione la responsabilità per l'iniziale comportamento aggressivo». In questo quadro, poi, gli ulteriori comportamenti dell'uomo, ossia «gli appostamenti sotto la casa della donna» o «gli inseguimenti» ai danni della donna, non incidono sulla correttezza dell'inquadramento dei fatti all'interno di «una reciprocità di atteggiamenti aggressivi e molesti» nell'ambito della coppia.

Pertanto, tenuto conto del principio secondo cui «non è configurabile il reato di molestia o di disturbo alle persone allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie», in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, “I continui “alti e bassi” della coppia, con litigi, offese reciproche e repentine riconciliazioni sono sufficienti ad escludere la responsabilità penale per molestie (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 43871/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                                                                          

 

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